Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, deve essere garantito all'interessato il rispetto del principio del contraddittorio anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica della domanda operata "ex officio" dall'autorità giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice d'appello che, nel confermare il provvedimento di aggravamento emesso dal tribunale, aveva ritenuto irrilevante accertare se, al momento della decisione di quest'ultimo, la misura precedentemente disposta fosse già venuta meno per scadenza del termine, sul presupposto della non necessità di precisare se il provvedimento fosse da qualificare come aggravamento di misura in corso di esecuzione o, invece, come nuova misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2014, n. 12305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12305 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/02/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 650
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 35584/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU NU N. IL 14/02/1988;
avverso il decreto n. 30/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 14/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 14/6/2013, confermava il decreto del Tribunale di Vibo Valentia del 20/2/2013 che aveva disposto l'aggravamento, nei confronti di AN UE, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con aumento della durata per ulteriori anni uno.
La Corte riteneva che le questioni relative al computo della durata della misura originariamente applicata non potessero essere esaminate, in quanto di competenza dell'organo che ne curava l'esecuzione; valutava come non decisiva la sentenza di assoluzione pronunciata dalla stessa Corte sulla base di un calcolo della durata della misura che non teneva conto della nota della Questura di Vibo Valentia;
osservava che la normativa consente, in ogni caso, anche l'irrogazione di una nuova misura di prevenzione, qualora l'esecuzione della precedente sia cessata;
riteneva sussistenti i presupposti per l'applicazione o la proroga della misura alla luce delle ripetute violazioni della misura di prevenzione e dell'adozione di comportamento antisociale, dimostrandosi la pervicace insofferenza di AN verso le prescrizioni dell'A.G. e la sua perdurante pericolosità sociale.
2. Ricorrono per cassazione i difensori di AN UE, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Alla data in cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto l'aggravamento della misura, essa era già cessata dal 3/4/2012 (due anni dalla data di comunicazione del decreto); la deduzione della Corte territoriale secondo cui il provvedimento poteva essere interpretato nel senso dell'applicazione di una nuova misura non teneva conto della necessità del rispetto del contraddittorio, che deve essere garantito anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento ai requisiti necessari per disporre il prolungamento della misura: nessuna motivazione veniva fornita per ritenere l'insofferenza manifesta del prevenuto verso le prescrizioni imposta dall'autorità giudiziaria, ne' per giustificare la pericolosità sociale.
Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha ritenuto di non verificare se, alla data di adozione del nuovo provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia, la misura di prevenzione fosse già venuta meno per scadenza del termine, sulla base della possibilità di adottare, in alternativa alla proroga, una nuova misura di prevenzione.
Ma, come esattamente rilevato dal ricorrente, tale possibilità passa attraverso il rispetto del contraddittorio: questa Corte ha, infatti, affermato che nel procedimento di prevenzione deve essere garantito all'interessato il rispetto del principio del contraddittorio anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica della domanda operata ex officio dall'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 10148 del 04/10/2012 - dep. 04/03/2013, Piiate, Rv. 254409); quindi la parte ha diritto di rappresentare le ragioni di merito relative ai presupposti e alle condizioni della nuova domanda di misura di prevenzione. In definitiva, la questione - non certo inconsistente, atteso che un giudice penale aveva già ritenuto venuta meno la misura di prevenzione - non poteva essere elusa, per giustificare la conferma della proroga della misura già adottata o per instaurare un effettivo contraddittorio con il proposto in ordine alla adozione di una nuova misura.
Il decreto deve, pertanto, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014