Art. 3.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e successive modificazioni e integrazioni, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e successive modificazioni e integrazioni, a favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell' articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , come modificato dall' articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837 , e' ulteriormente aumentato di lire 9.000 milioni.
L'importo di cui al primo comma e' iscritto nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e successive modificazioni e integrazioni, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e successive modificazioni e integrazioni, a favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell' articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , come modificato dall' articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837 , e' ulteriormente aumentato di lire 9.000 milioni.
L'importo di cui al primo comma e' iscritto nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.