Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 1
Il debito liquido ed esigibile dell'imprenditore, preesistente all'ammissione dell'imprenditore stesso alla procedura di amministrazione controllata, non può essere compensato con i crediti per somme riscosse dal creditore nel corso di tale procedura in virtù di cessione di credito a scopo di garanzia intervenuta prima dell'ammissione del debitore alla procedura di amministrazione controllata, atteso che il debito restitutorio delle somme riscosse dal cessionario non può ritenersi sorto nel momento stesso in cui fu stipulata la cessione del credito, ma soltanto in quello successivo della effettiva riscossione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DI LODI SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l. che ha incorporato la BANCA RASINI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO DEI CAVALIERI 11, presso l'avvocato DI PORTO ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOMBARDI GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMPUTER LEASING SpA in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato CONTE EMILIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MOSCHETTINI ANTONIO e TARDIVO DARIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1670/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata 11/1/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2000 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Redig de Campos, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 4 dicembre 1991 la COMPUTER LEASING s.p.a. in amministrazione controllata conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la BANCA RASINI s.p.a., esponendo:
- di avere ottenuto dalla AN Rasini delle anticipazioni garantite mediante la cessione di crediti derivanti dalla attività di locazione finanziaria;
- che per tali operazioni la AN aveva aperto un "conto anticipi" sul quale fare affluire i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;
- che essa esponente era titolare, presso detta banca, anche di "un conto ordinario";
- che in data 29 giugno 1990 aveva presentato istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata;
- che, al momento di presentazione di detta istanza, il conto corrente ordinario presentava una esposizione di lire 71.967.719;
- che, in epoca successiva, la AN, accreditando sul "conto anticipi" soltanto l'ottanta per cento dei pagamenti effettuati dai debitori ceduti e "sul conto ordinario" il restante venti per cento, aveva azzerato il saldo passivo di quest'ultimo, beneficiando di meccanismi di compensazione non consentiti nella procedura di amministrazione controllata.
Tanto premesso la Computer AS chiedeva al tribunale adito la condanna della banca al pagamento della somma di lire 71.967.719, pari allo scoperto del conto corrente ordinario.
La AN Rasini s.p.a, cui subentrava nel corso del giudizio la incorporante AN OP di LO soc. coop. a r.l., costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza del 18.3/16.9.1993 il Tribunale di Milano condannava la AN OP di LO a pagare alla Computer AS la somma di L. 71.967.719, con gli interessi legali dal 30.9.1990 al saldo effettivo. A sostegno di tale decisione il tribunale osservava che la Computer AS aveva ceduto alla AN Rasini i crediti derivanti da tre contratti di locazione finanziaria, ottenendo così anticipazioni pari all'ottanta per cento di ciascun credito ceduto;
che le somme versate da parte del debitore ceduto avrebbero dovuto essere accreditate su un conto corrente speciale, denominato "conto anticipi";
che la banca aveva accreditato le rimesse dei debitori in parte su detto conto ed in parte - precisamente nella misura dei venti per cento - sul conto corrente ordinario, che la Computer AS aveva già aperto in precedenza presso la banca;
che il conto ordinario, il 29 giugno 1990, data di presentazione da parte della Computer AS di domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, presentava un saldo passivo di lire 71.967.719; che successivamente tale conto, con l'effettuazione di detti accreditamenti, era stato azzerato;
che la ammissione della Computer AS alla procedura di amministrazione controllata aveva determinato la inesigibilità dei preesistenti crediti della banca verso la Computer AS e, quindi, la impossibilità di compensarli con i debiti della banca verso la società sorti nel corso della procedura;
che la cessione dei crediti summenzionata, di per sè negozio neutro, aveva la funzione di garantire l'adempimento da parte della Computer AS delle obbligazioni nascenti dalle anticipazioni, concesse alla stessa dalla banca a titolo di apertura di credito;
quindi la banca non poteva trattenere per intero le somme riscosse dai debitori ceduti, ma solo nei limiti dell'entità del credito per le anticipazioni;
che, per quanto riguardava l'eccedenza rispetto all'importo delle anticipazioni, il venir meno del titolo di garanzia (con funzione solutoria), giustificante il pagamento alla banca, faceva rivivere la disciplina del conto corrente ordinario, modellata sulle norme che regolano le obbligazioni derivanti dal mandato;
pertanto, la banca avrebbe dovuto mettere a disposizione della Computer AS tutte le somme non destinate al pagamento dei crediti garantiti con le cessioni di cui sopra, stante la inoperatività del meccanismo della compensazione in una situazione giuridica, che non poteva ritenersi modificata, con riferimento a tale conseguenza, dalla consecutiva ammissione della società alla procedura di concordato preventivo.
Detta sentenza veniva impugnata dalla AN OP di LO dinanzi alla Corte d'appello di Milano, che respingeva la impugnazione con sentenza, depositata in cancelleria l'11 giugno 1996. La banca appellante sosteneva essenzialmente che le cessioni di credito, operate a suo favore dalla Computer AS s.p.a., anche se avvenute in funzione di garanzia, avevano avuto immediato effetto traslativo dell'intero ammontare dei crediti ceduti (e non del solo importo pari a quello dei crediti garantiti); pertanto, essa appellante, essendo subentrata nella posizione creditoria della società cedente prima che questa fosse ammessa alla procedura di amministrazione controllata, poteva disporre dei crediti come meglio credeva nella loro totalità.
La annotazione a credito sul conto corrente ordinario della Computer AS aveva rappresentato, per la banca, una mera operazione contabile, conseguente alla piena titolarità di tutti i crediti oggetto di cessione.
La corte di merito per contro osservava che l'accredito sul conto corrente ordinario delle rimesse dei debitori ceduti in esubero rispetto all'importo delle anticipazioni, garantite dalle cessioni di credito, lungi dal costituire una mera operazione contabile, dimostrava, invece, che la banca non si riteneva titolare dell'intero importo dei crediti ceduti, ma soltanto titolare di un importo corrispondente a quello delle anticipazioni di cui sopra, e che vi era un evidente accordo (anche se non sancito per iscritto) per cui la banca avrebbe dovuto restituire alla società le somme riscosse in esubero rispetto al credito garantito.
Infatti la banca, una volta ritenutasi soddisfatta di ogni propria spettanza, aveva provveduto a restituire alla società la residua somma di lire 102.951.142; era pertanto evidente che, se il conto corrente ordinario non fosse stato passivo e se la banca non avesse operato, per eliminare la passività, la compensazione con i crediti riscossi dai debitori ceduti, l'importo di tali crediti corrispondente al passivo, ammontante a lire 71.967.719, sarebbe affluito alla correntista Computer AS s.p.a.. Risultava, quindi, chiaro che la cessione di credito aveva funzione di garanzia e solutoria soltanto nei limiti dell'ottanta per cento del credito ceduto - percentuale questa corrispondente all'intero ammontare dello specifico debito da finanziamento - mentre per l'ulteriore importo del venti per cento la stessa cessione aveva solo funzione di (ulteriore) garanzia. Conseguentemente la compensazione operata dalla banca tra il proprio debito di restituzione, sorto dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata, ed il credito risultante dal conto ordinario, sorto in epoca precedente, realizzò una forma di "autopagamento" in violazione della par condicio creditorum, come tale inefficace nei confronti della società ammessa prima all'amministrazione controllata e, successivamente, al concordato preventivo. Avverso tale sentenza la AN OP di LO ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, illustrato con memoria. La s.p.a. Computer AS in liquidazione e concordato preventivo ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la AN OP di LO denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1260 e segg. cod. civ., nonché degli artt. 44, 56, 169 e 198 della legge fallimentare, in relazione al motivo di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
Secondo la ricorrente anche la cessione di credito con funzione di garanzia comporterebbe l'immediato effetto traslativo del credito, con il conseguente subingresso del cessionario nella posizione creditoria del cedente, voluto in funzione di garanzia delle obbligazioni di quest'ultimo verso il cessionario. Pertanto dovrebbe ritenersi pacifico che la banca fosse divenuta titolare del 100% dei crediti ceduti a fronte delle concesse anticipazioni e, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, ne potesse liberamente disporre.
Inoltre, la cessione di credito con funzione di garanzia configurerebbe un negozio giuridico sottoposto alla condizione risolutiva dell'adempimento del debito garantito: se il debito garantito viene soddisfatto, il credito ceduto ritornerebbe nella titolarità del cedente, con obbligo di restituzione di quanto nel frattempo incassato fin dal momento della cessione in considerazione dell'efficacia retroattiva di cui all'art. 1360 cod. civ.. Ciò varrebbe anche se sia stato trasferito un credito d'entità superiore a quella del credito garantito. Nel caso di specie, essendosi verificata tale situazione, l'obbligo di restituzione dell'eccedenza ed il corrispondente diritto di credito di Computer AS dovevano considerarsi sussistenti fin dal momento degli atti di cessione per effetto dell'avveramento della seguente condizione risolutiva: che le anticipazioni non fossero state soddisfatte e la banca avesse riscosso crediti ceduti in misura sufficiente a rientrare degli importi anticipati.
Pertanto, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto compensati crediti della banca anteriori con debiti della stessa sorti posteriormente alla ammissione della Computer AS alla procedura summenzionata.
Nè avrebbe rilevanza, al fine dell'applicabilità dell'art. 56 della legge fallimentare, la inesigibilità, in conseguenza della ammissione alla procedura di amministrazione controllata seguita, poi, dalla ammissione a quella di concordato preventivo, del credito della banca rappresentato dallo scoperto del conto corrente ordinario, non potendosi trattare tale ipotesi diversamente, per motivi di giustizia sostanziale, dalla ipotesi della inesigibilità - non preclusiva della compensazione - del credito del soggetto sottoposto a procedura concorsuale.
Comunque, anche ammettendo che l'obbligo di restituzione di cui sopra, anziché strutturalmente connesso alla funzione di garanzia delle cessioni, fosse oggetto di un accordo implicito tra le parti, come ritenuto dal giudice a quo, tale obbligo dovrebbe considerarsi sorto all'atto della stipulazione dei negozi di cessione. Sul punto la sentenza impugnata non sarebbe sorretta da una sufficiente e coerente motivazione.
La censura non può essere condivisa.
Con riferimento alla situazione che si produce con la cessione di credito a scopo di garanzia il collegio osserva.
Come ha chiarito autorevole dottrina, che questo collegio condivide, il trasferimento del credito (art. 1260 cod. civ.) non costituisce la causa, bensì l'oggetto del negozio di cessione, come può argomentarsi dall'art. 1376 cod. civ. - applicabile anche alla cessione di credito, posto che il trasferimento della titolarità del credito si produce con il solo consenso dei contraenti - il quale individua i contratti aventi effetti reali nei contratti che "hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto".
La causa della cessione è da ravvisarsi invece nel titolo del trasferimento, che può essere costituito dalla vendita, dalla donazione od anche dalla garanzia, rientrando questa tra gli interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 cod. civ.). In tal senso si è pronunciata anche una risalente sentenza (la sentenza n. 2492 del 1953), affermando che la cessione del credito non è un tipo contrattuale a se stante, ma, al pari di tutte le alienazioni, può rientrare, di volta in volta, in un particolare tipo contrattuale a seconda del titolo per cui il trasferimento ha luogo.
Il titolo per cui il trasferimento ha luogo, vale a dire la causa, cioè l'intento pratico che il negozio è diretto a realizzare, è il requisito che determina gli effetti della fattispecie posta in essere.
Secondo il costante insegnamento di questa corte anche la cessione di credito con scopo di garanzia comporta l'effetto dell'immediato trasferimento del diritto al cessionario, come avviene in tutti gli altri casi in cui il trasferimento è giustificato da un diverso titolo (cfr. tra le molte: cass. n. 3797/99). La causa di garanzia, però, pur non incidendo sul trasferimento della titolarità del credito, che, come detto, si verifica immediatamente con la conclusione del negozio di cessione, incide, invece sull'esercizio del diritto, cioè sulla libera disponibilità del credito. Infatti, la causa di garanzia, proprio perché condiziona la libera disponibilità del credito ceduto, impone al cessionario di non esigerne il pagamento se non nel caso di inadempimento del credito garantito, cioè di insolvenza del cedente;
di non esigerne il pagamento prima che sia scaduto il credito garantito;
di restituire al cedente il supero nell'ipotesi di trasferimento di un credito d'entità superiore a quella del credito garantito.
La garanzia esaurisce la sua funzione nel momento in cui l'obbligazione garantita si estingue per adempimento o per altre cause, oppure nel momento in cui, verificatosi l'inadempimento del debito del cedente, il cessionario provvede alla riscossione del credito ceduto, destinando il ricavato a soddisfacimento del proprio credito.
Nel momento in cui si estingue l'obbligazione garantita, la causa di garanzia cessa di operare e conseguentemente il diritto di credito ceduto ritorna automaticamente al cedente;
nell'ipotesi di inadempimento del debito garantito, la causa di garanzia realizza invece definitivamente la sua funzione con la riscossione da parte del cessionario del credito ceduto ad integrale soddisfacimento del credito garantito.
In entrambi i casi il cessionario ha l'obbligo di restituire al cedente somme eventualmente riscosse dal debitore ceduto, che il primo non ha il diritto di trattenere, per essere cessata la giustificazione della garanzia.
Detto obbligo di restituzione nasce, quindi, nel momento in cui, non essendo più impedita dallo esplicarsi della funzione di garanzia, si verifica una situazione di indebito.
Il che accade o nel momento della eventuale riscossione del credito ceduto dopo la estinzione del debito garantito o nel momento in cui il cessionario riscuote il credito ceduto, destinandolo a copertura integrale del credito garantito rimasto inadempiuto. In tale ultimo caso, se il credito ceduto è di importo superiore a quello del credito garantito (come avvenuto nel caso di specie) ed il credito ceduto viene soddisfatto integralmente o comunque in misura superiore all'importo del credito garantito, l'obbligo di restituire al cedente l'eccedenza non potrebbe ritenersi sorto nel momento stesso della conclusione del negozio di cessione (come preteso dalla ricorrente), ma solo nel momento della sua riscossione, richiedendo, come su dimostrato, il sorgere di detto obbligo - oltre alla esistenza effettiva di una eccedenza, riscontrabile soltanto dopo il pagamento da parte del debitore ceduto - l'esaurimento della funzione di garanzia inerente al negozio di cessione.
Tale soluzione non cambia anche se si prende in considerazione il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti in causa, avendo la corte di merito accertato, operando una logica e coerente ricostruzione della volontà dei contraenti che "la cessione di credito, negozio a causa variabile (o "neutro", come ha osservato il Tribunale), ebbe nei casi in questione funzione sia di garanzia che solutoria per quella parte, dell'ottanta per cento, che corrispondeva all'entità dello specifico debito (da finanziamento) che la cessione doveva non solo garantire ma anche provvedere a saldare, mentre per la residua parte del venti per cento la stessa cessione aveva solo funzione di (ulteriore) garanzia: tanto è vero che in ipotesi di regolare adempimento da parte del debitore - ceduto - (come si verificò in tutti i casi in questione) tale residua parte doveva essere restituita alla società cedente.".
La corte di merito ha accertato che le somme dovute dai debitori ceduti sono state riscosse dopo che la società summenzionata era stata posta in amministrazione controllata e, quindi, alla luce di quanto su esposto correttamente la corte di merito ha ritenuto che il debito di restituzione in questione sia sorto successivamente alla ammissione della Computer AS alla procedura di amministrazione controllata.
Rettamente, poi, ha escluso che l'eccedenza di quanto riscosso rispetto all'importo dei finanziamenti potesse essere compensato con lo scoperto del conto corrente ordinario di L. 71.967.719, verificatosi prima dell'inizio della menzionata procedura, per essere detto ultimo credito, in conseguenza dell'apertura di tale procedura, divenuto inesigibile.
Tale soluzione appare conforme ai seguenti principi, che, per essere stati costantemente affermati da questa corte, possono essere ritenuti ius receptum:
1) in virtù del combinato disposto degli artt. 188 e 169 della legge fall. l'ammissione dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata determina "la cristallizzazione" dei crediti preesistenti, il che equivale a dire che ne resta sospesa l'esigibilità, ossia il diritto di ottenerne il pagamento;
2) se un creditore dell'imprenditore, nel corso dell'amministrazione controllata diviene, a sua volta, suo debitore, deve escludersi la operatività tra le opposte ragioni creditorie della compensazione, prevista dall'art. 56 della legge fall., per mancanza di uno dei requisiti, richiesti dall'art. 1243 cod. civ.: la esigibilità del credito anteriore, cristallizzatosi con l'avvio della procedura concorsuale;
3) tale divieto di compensazione, mentre è destinato a cessare nel caso di conclusione positiva dell'amministrazione controllata, persiste nella diversa ipotesi in cui all'amministrazione controllata segua, senza soluzione di continuità, il concordato preventivo (come avvenuto nel caso di specie), divenendo l'inesigibilità, da temporanea finché dura la procedura di amministrazione controllata, definitiva con l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo (cfr. tra le molte: cass. n. 3421/77; cass. n. 974/79;
cass. n. 4798/80; cass. n. 9655/92). Principi che questo collegio del tutto condivide e ai quali intende dare continuità, non essendo state prospettate plausibili ragioni per discostarsene.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato. La complessità di alcune questioni costituisce giusto motivo per la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001