Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 280
CASS
Sentenza 10 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il debito liquido ed esigibile dell'imprenditore, preesistente all'ammissione dell'imprenditore stesso alla procedura di amministrazione controllata, non può essere compensato con i crediti per somme riscosse dal creditore nel corso di tale procedura in virtù di cessione di credito a scopo di garanzia intervenuta prima dell'ammissione del debitore alla procedura di amministrazione controllata, atteso che il debito restitutorio delle somme riscosse dal cessionario non può ritenersi sorto nel momento stesso in cui fu stipulata la cessione del credito, ma soltanto in quello successivo della effettiva riscossione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 280
    Data del deposito : 10 gennaio 2001

    Testo completo