Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7953
CASS
Sentenza 12 giugno 2001

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Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzi tutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco non è consentito il ricorso ad altri criteri interpretativi i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso di clausole che si prestino a diverse e contrastanti interpretazioni. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, proprio in riferimento al significato letterale delle parole, aveva ritenuto che ai fini dell'attribuzione della speciale indennità prevista dall'art. 31 del CCNL per i lavoratori elettrici in favore dei dipendenti aventi "frequente maneggio o responsabilità di danaro" non era necessario che all'affidamento di somme di danaro si accompagnasse il rischio specifico di una responsabilità patrimoniale o contabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7953
    Data del deposito : 12 giugno 2001

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