Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzi tutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco non è consentito il ricorso ad altri criteri interpretativi i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso di clausole che si prestino a diverse e contrastanti interpretazioni. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, proprio in riferimento al significato letterale delle parole, aveva ritenuto che ai fini dell'attribuzione della speciale indennità prevista dall'art. 31 del CCNL per i lavoratori elettrici in favore dei dipendenti aventi "frequente maneggio o responsabilità di danaro" non era necessario che all'affidamento di somme di danaro si accompagnasse il rischio specifico di una responsabilità patrimoniale o contabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7953 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
4. Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
5. Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società per azioni ENEL, in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma in viale delle Milizie 1 presso lo studio dell'avvocato Paolo Del Bufalo, e da ultimo d'ufficio presso la canc. della Corte di Cassazione che, unitamente all'avvocato Filomena Passeggio, la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
contro
VI LA, elettivamente domiciliato in Roma in via Col di Lana 11 presso lo studio dell'avvocato Carlo d'Inzillo, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 16 aprile 1998, depositata il 6 novembre 1998, numero 19670, r.g. 89368/93;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 26 aprile 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla società ENEL nei confronti della pronuncia del 15 dicembre 1992 resa dal locale pretore e con la quale era stata accolta la domanda di VI LA, dipendente della società stessa, di riconoscimento del proprio diritto all'ottenimento della indennità prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti affidatari di somme di denaro. Il giudice di secondo grado ha rilevato che, essendo rimasto provato che al lavoratore era affidata la tenuta di un fondo spese ammontante a circa 800.000 lire per settimana per fare fronte a esigenze di carattere operativo, allo stesso spettasse la indennità in questione, espressamente prevista dalla clausola contrattuale in favore anche dei dipendenti aventi "frequente maneggio di denaro", non potendo interessare che nella specie difettasse il rischio specifico di una responsabilità patrimoniale o contabile. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società con ricorso sostenuto da tre motivi.
L'intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Con il primo motivo, la società ricorrente deduce che il tribunale ha illogicamente interpretato, in violazione degli articoli 1362 e 1363 del codice civile la clausola di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'ENEL, e ciò in quanto era rimasto incontestabilmente provato che a carico del VI, che pure gestiva non rilevanti fondi di denaro, non gravava l'indefettibile presupposto di una responsabilità patrimoniale, non essendogli mai stato richiesto, come del resto da lui stesso riconosciuto, di integrare eventuali disavanzi e non essendo affatto sufficiente, come invece ritenuto dal giudice di merito, che alla necessità di maneggio del denaro fosse pur sempre connesso un "aggravio di attenzione e diligenza e quindi di responsabilità, anche se genericamente intesa".
Con il secondo motivo viene denunciata la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il tribunale trascurato di valutare che l'organizzazione sindacale di parte datoriale, rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltale dal tribunale stesso, aveva comunicato che "presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità è che il lavoratore corra un effettivo rischio economico personale ..." conseguendone che, a fronte di una tale precisazione, il giudice non poteva limitarsi alla formulazione letterale della clausola contrattuale nella quale la lettera disgiuntiva "o" posta tra le parole maneggio e responsabilità aveva il reale significato di "e". Con il terzo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è ritenuto che della indennità di rischio debba usufruire anche il soggetto che comunque maneggi denaro. Le censure - il cui esame può effettuarsi congiuntamente avendo sostanzialmente un comune oggetto - sono infondate. Deve al proposito premettersi che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (per tutte, Cass., 29 settembre 2000, n. 12911). Tanto considerato, occorre osservare che il giudice di merito è pervenuto a ritenere che, in forza della specifica clausola contenuta nel contratto collettivo per i lavoratori elettrici, l'indennità economica spettasse anche ai dipendenti incaricati di gestire fondi di denaro, argomentando che in tale senso era la letterale formulazione della clausola stessa, a termini della quale "al lavoratore che abbia frequente maneggio o responsabilità di danaro, è corrisposta una adeguata indennità...". Il tribunale, quindi, dopo avere accertato che non era in contestazione che al VI fosse sistematicamente affidata la tenuta e la amministrazione di somme per l'ammontare di circa 800.000 lire settimanali da spendere per fare fronte a esigenze operative per conto dell'ente, ha ritenuto che lo stesso dovesse godere della indennità in questione, non potendo interessare la assenza della previsione di una specifica responsabilità patrimoniale per il caso di negligenza nell'espletamento del relativo compito, dovendo riconnettersi la indennità non a un rischio ma al ristoro della maggiore diligenza e attenzione comunque richiesta al lavoratore che sia incaricato a tenere e spendere denaro per conto del datore di lavoro, ciò traendosi dalla letterale formulazione della disposizione per l'espresso uso della congiunzione disgiuntiva o tra i termini "maneggio" e "responsabilità". Nè risponde al vero che il giudice di merito non abbia tenuto conto, ai fini della ricostruzione della comune volontà delle parti contraenti, dei chiarimenti forniti dalle organizzazioni sindacali, essendo state essi valutati come espressamente risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (pagina 4 di questa).
È costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, che nell'interpretazione dei contratti collettivi si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco non è consentito il ricorso a ulteriori criteri interpretativi i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni (per tutte, Cass., 9 marzo 2000, n. 2722). Nè lo stesso ente ricorrente sostiene che nel contratto siano altre clausole di opposto tenore che avrebbero dovuto imporre a una interpretazione sistematica, il tutto sostanzialmente limitandosi a opporre che il ricorso alla congiunzione o sarebbe dovuto a mero errore, in suo luogo dovendo ritenersi voluto quella "e". Sembra evidente che una simile prospettazione richiederebbe alla Corte una non consentita nuova indagine in punto di fatto che conduca a risultati diversi da quelli raggiunti dal tribunale attraverso una motivazione logicamente e giuridicamente corretta. Del ricorso si impone pertanto il rigetto con la conseguente condanna della società che lo ha proposto alle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore di VI LA delle spese del giudizio che liquida in lire 10.000=, oltre lire due milioni per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001