Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, la trasgressione alle prescrizioni - concernente l'allontanamento volontario del soggetto dal luogo di esecuzione della misura (art. 276 comma primo ter, cod. proc. pen.) - comporta che il giudice, accertata la trasgressione, revochi gli arresti domiciliari e disponga automaticamente la custodia in carcere.
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliariAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15053 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/02/2012
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian G. - Consigliere - N. 241
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 46129/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA ES N. IL 24/11/1976;
avverso l'ordinanza n. 2398/2011 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 31/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto dei ricorso.
La Corte di Cassazione:
RITENUTO IN FATTO
1.1. A ST AL veniva applicata il 3 giugno 2009 la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato per il delitto di omicidio preterintenzionale in danno di Di IC AR, reato per il quale il ST veniva condannato alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione dalla corte di assise di Roma.
1.2. In data 13 gennaio 2011 la corte di assise di appello di Roma sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
1.3. Senonché a seguito dell'allontanamento del ST dal domicilio senza autorizzazione nei giorni 30 e 31 marzo 2011, la stessa corte di assise di appello, in data 8 aprile 2011, ripristinava la misura della custodia in carcere nei confronti del ricorrente.
1.4. Con sentenza del 31 maggio 2011 la corte di assise di appello di Roma riduceva la pena inflitta in primo grado al ST a sette anni di reclusione.
1.5. La stessa corte in data 15 aprile 2011 rigettava una istanza di revoca o sostituzione della misura di massimo rigore osservando che l'aggressività manifestata dal ST in un caso di allontanamento dalla propria abitazione faceva ritenere persistente la sua pericolosità sociale e che, comunque, vi era pericolo di fuga.
1.6. Il tribunale del riesame il 14/19 giugno 2011 rigettava l'appello del ST avverso tale ultimo provvedimento.
1.7. Alcuni giorni dopo, però, - il 23 giugno 2011 - la corte di assise di appello sostituiva di nuovo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
1.8. Senonché a seguito di un nuovo allontanamento, verificatosi in data 7 luglio 2011, dalla abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari e dove conviveva con CO CE, la stessa corte in data 12 luglio 2011 disponeva la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, tenuto conto della nuova ed ennesima violazione delle prescrizioni.
1.9. Il tribunale del riesame di Roma, con ordinanza emessa in data 31 ottobre 2011, rigettava l'appello di ST AL in base alla considerazione che ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter in caso di allontanamento non autorizzato dalla abitazione luogo di detenzione la revoca della misura degli arresti domiciliari e l'applicazione della più grave misura della custodia in carcere era automatica, cosicché non occorreva motivare in ordine alle esigenze cautelari.
2.1. Con il ricorso per cassazione avverso tale ultimo provvedimento ST AL, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 276 c.p.p., comma 1 ter per erronea applicazione della norma in discussione, non essendo state valutate ne' la effettiva lesività della violazione alle prescrizioni, ne' la persistenza delle esigenze cautelari.
In punto di fatto il ricorrente rappresentava che l'allontanamento da casa per una notte fu motivato dalla necessità di cercare la CO, che aveva manifestato la volontà di abbandonarlo, avendo iniziato altra relazione. Richiamando anche giurisprudenza costituzionale - Corte Cost. n. 40/2002 - il ricorrente sosteneva la necessità della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di fuga, esigenze da escludere sia per la peculiare vicenda familiare che aveva provocato il momentaneo allontanamento dalla abitazione, sia perché il giorno dopo il ST si era presentato dinanzi al magistrato per essere interrogato sulla prima evasione alla quale si è fatto in precedenza cenno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da ST AL non sono fondati.
L'art. 276 cod. proc pen. in tema di trasgressioni alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ha disciplinato in modo diverso la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora rispetto alle trasgressioni alle prescrizioni inerenti alle altre misure cautelari - artt. 281, 282, 282 bis, 282 ter, 283, 284, 288 e 290 cod. proc. pen.. Infatti in questa seconda ipotesi il legislatore ha stabilito che in caso di trasgressione giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra vi misura - più grave, mentre in caso di allontanamento dalla abitazione ove si è agli arresti domiciliari, ha previsto che il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
La espressione letterale della norma e la esplicita deroga -"In deroga a quanto previsto nel comma 1 ..."- prevista dall'art. 276 cod. proc. pen., comma 1 ter introdotto dal D.L. 24 novembre 2000, n.341, art. 16 convertito, con modificazioni, nella L. 10 gennaio 2001, n. 4, consentono di ritenere che in caso di trasgressioni alle prescrizioni imposte per altre misure cautelari è in facoltà del giudice sostituire la misura o cumularla con altra più grave, mentre in caso di allontanamento dalla abitazione del sottoposto agli arresti domiciliari il giudice deve disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia in carcere.
3.2. L'indirizzo della giurisprudenza di legittimità nettamente prevalente è nel senso indicato;
essa ha, infatti, sottolineato che la trasgressione alle prescrizioni nella ipotesi prevista dall'art.276 c.p.p., comma 1 ter determina la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (così Sez. 5, n. 42017, 22 settembre 2009, rv. 245381; Sez. 6, n. 5690, del 19 luglio 2007, rv. 238734; Sez. 1, n. 8210 del 17 dicembre 2009, rv. 246619; Sez. 6, n. 63, del 17 gennaio 2005). 3.3. È bene precisare che con riferimento alla ipotesi dell'art. 276 cod. proc. pen., comma 1 ter - facoltatività della sostituzione e/o del cumulo -, considerata la finalità della norma da applicare, il legislatore ha previsto, i quali elementi di cui il giudice deve tenere conto all'atto della decisione, solo quelli relativi alla entità, motivi e circostanze della violazione, perché se è vero che in ogni caso non può prescindersi dai criteri generali di cui all'art. 275 c.p.p., che debbono essere tenuti presenti anche nelle ipotesi di modificazioni della misura cautelare, è fuori dubbio che il criterio di adeguatezza debba essere valutato soprattutto in riferimento al tipo di comportamento trasgressivo dell'imputato (vedi Sez. 3, 12 giugno -12 luglio 1997, n. 2397).
3.4. La norma in discussione è stata anche sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 40 del 5 dicembre 2001/25 febbraio 2002, depositata il 6 marzo 2002) sotto il profilo dell'ingiustificato differente trattamento tra chi sia sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e chi sia sottoposto ad altre misure per effetto della automatica sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere in caso di allontanamento dalla propria abitazione, senza alcuna possibilità di valutare l'entità, i motivi e le circostanze della trasgressione. Il giudice rimettente notava che si tratterebbe di un meccanismo Ispirato a meri connotati sanzionatori della "disobbedienza" posta in essere da parte dell'imputato. La Corte Costituzionale, nei dichiarare con la citata ordinanza la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, rilevava che non sussisteva un problema di disparità di trattamento trattandosi di due posizioni differenti dal momento che la misura degli arresti domiciliari è pur sempre una misura coercitiva che determina uno stato di custodia e pertanto di non libertà) in effetti si tratta di una vera e propria misura detentiva eseguita, però, in luoghi diversi dal carcere.
Si deve, poi, escludere che la automaticità della sostituzione della meno affittiva misura sia ispirato a logiche sanzionatole estranee alle misure di custodia preventiva (sentenze n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970), dovendosi, invece, ritenere che si è in presenza di un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che quella degli arresti domiciliari si sia rivelata insufficiente allo scopo per la trasgressione al suo contenuto essenziale (così la ordinanza n. 40 del 2002 della Corte Costituzionale già citata). Insomma non appare per nulla irragionevole ritenere che l'allontanamento volontario dal luogo di detenzione domiciliare costituisca un importante indice di insofferenza alle prescrizioni da parte della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.
3.5. Ma il ricorrente ha rilevato che sul punto vi è un contrasto di giurisprudenza perché la Suprema Corte, in contrasto con le sentenze dinanzi richiamate, ha anche affermato che deve escludersi che l'art.276 c.p.p., comma 1 ter imponga automaticamente l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari in caso di allontanamento dal luogo di detenzione, dovendosi ritenere che essa richieda comunque al giudice una valutazione in concreto del disvalore della condotta di trasgressione (così Sez. 6, n. 21487, dei 18 febbraio-28 maggio 2008, rv. 240065). Trattasi, invero, di giurisprudenza minoritaria, che contrasta, come si è già notato, non solo con la lettera della legge, ma anche con la ratio della stessa, che è quella di rendere più efficaci le misure diverse dalla custodia in carcere, in modo da rendere più sicuro ed agevole il ricorso ad esse. Ma la pronuncia, inoltre, appare in contrasto anche con la giurisprudenza della Corte Costituzionale innanzi richiamata.
3.6. In conclusione deve affermarsi che, quando la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concerna l'allontanamento volontario della persona sottoposta a misura cautelare dai luogo di detenzione, il giudice, accertata la trasgressione, debba revocare la misura degli arresti domiciliari e disporre quella della custodia in carcere (Sez. 5, 11 novembre - 9 dicembre 2004, n. 47643, CED 23042). Siffatta conclusione è pienamente conforme ai principi in materia perché mentre per la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l'an della cautela) non può prescindersi dall'accertamento da parte del giudice della loro effettiva ricorrenza, non può, invece, ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l'apprezzamento del tipo di misura in concreto rilevata come necessaria (il quomodo della cautela), ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali, criteri e princì pi che appaiono essere pienamente rispettati dalle disposizioni dell'art. 276 cod. proc. pen., come si è già posto in evidenza.
3.7, Ma il ricorrente ha ancora rilevato che la stessa Corte Costituzionale nella parte finale della più volte citata ordinanza ha notato che non si può escludere che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura possa essere apprezzato dal giudice per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma assume a presupposto della sostituzione.
Senonché il ricorrente ha dimenticato di ricordare che, secondo la Corte Costituzionale, il presupposto del precedente ragionamento è costituito dal riconoscimento alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione valenza rivelatrice della sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari. Siffatta affermazione rende evidente che l'apprezzamento del giudice nella ipotesi considerata è limitato a verificare se l'allontanamento costituisca o meno una trasgressione) si pensi all'allontanamento dovuto a malore improvviso con necessità di immediato ricovero della persona sottoposta alla misura, ad un incendio della abitazione, alla necessità di prestare soccorso ad alcuno dei conviventi, alla fuga determinata dalla intrusione di estraneo nella abitazione e ad altre evenienze simili. Ebbene in simili casi da un punto di vista oggettivo l'allontanamento dalla abitazione è certamente ravvisabile, ma la condotta, evidentemente, non può considerarsi come violatrice delle prescrizioni e, quindi, quale indice di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Entro tali ristretti limiti è ovviamente consentito, ed è anzi doveroso, anche nella ipotesi prevista dall'art. 276 cod. proc. pen., comma 1 ter l'apprezzamento del giudice della condotta di trasgressione.
3.8. È, infine, appena il caso di osservare che, come si è già notato, anche nel caso di modificazione della misura cautelare il giudice debba tenere conto dei criteri generali di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e trarre le necessarie conseguenze se per qualche ragione nelle more siano del tutto cessate le esigenze cautelari che avevano determinato la imposizione della misura cautelare.
4.1. Ebbene di tutti i principi enunciati il tribunale del riesame ha certamente tenuto conto.
Il tribunale ha, infatti, ritenuto la sostituzione della misura automatica perché l'allontanamento del ST dal luogo di detenzione non era affatto giustificato da uno stato di necessità, non potendosi affatto considerare, anche a volere ritenere veritiera la giustificazione offerta dal ricorrente, tale quello della ricerca in locali notturni della capitale della convivente che aveva manifestato la volontà di abbandonarlo.
Si può comprendere lo stato di turbamento del ricorrente, ma ciò non giustifica affatto la grave trasgressione commessa.
4.2. Inoltre nella parte narrativa della ordinanza impugnata il tribunale ha posto in evidenza che il ST già altra volta - pochi mesi prima - si era allontanato dalla abitazione e che ciò aveva determinato una prima sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere.
Si tratta di una condotta rivelatrice della assoluta insofferenza del ST al rispetto delle prescrizioni impostegli e, quindi, della assoluta inadeguatezza della misura della arresti domiciliari.
4.3. Ma il tribunale ha anche notato, pur non essendovene necessità, che nel precedente episodio di allontanamento era emersa una carica di aggressività e violenza tale da indurre a ritenere persistente la pericolosità sociale del ST - definito dai tribunale inaffidabile, incosciente ed irresponsabile- e, più specificamente, concreto il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.
4.4. Quanto, infine, alla persistenza delle esigenze cautelari che avevano determinato la applicazione originaria della misura, pur volendo prescindere dal fatto che sul punto si è formato un giudicato cautelare e che non sono stati sottoposti al giudice nella presente procedura elementi di novità che imponevano una rivalutazione delle stesse, se non il fatto che in sede di appello la pena inflitta al ST era stata sensibilmente ridotta, anche se, comunque, determinata in misura elevata, fatto che di per se solo non determina un affievolimento delle esigenze cautelari, va detto che il tribunale ha chiaramente rappresentato che proprio le condotte tenute dal ricorrente in occasione degli allontanamenti consentivano di ritenere concreto il pericolo di reiterazione.
Tale valutazione di merito, siccome sorretta da motivazione immune da manifeste illogicità, non è censurabile in sede di legittimità.
5.1. Per tutte le ragioni indicate il ricorso proposto dal difensore di fiducia di ST AL deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012