Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2016, n. 46368
CASS
Sentenza 15 novembre 2016

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Non sussiste incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., del giudice per l'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato rispetto alla successiva celebrazione dell'incidente probatorio, posto che in quest'ultimo il giudice non compie alcuna attività decisoria di merito, ma esclusivamente di direzione dello stesso; né la relativa questione è, comunque, ammissibile in sede di legittimità ove non sia stata preceduta da istanza di ricusazione.

Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale abbia respinto la richiesta dell'imputato volta a far attendere l'esito dell'incidente probatorio in corso prima di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi la scelta del rito, posto che l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi e l'assunzione anticipata della prova deve essere portata a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare; né, del resto, l'espletamento dell'incidente probatorio preclude in alcun modo l'accesso ai riti alternativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2016, n. 46368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46368
    Data del deposito : 15 novembre 2016

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