Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 2
Non sussiste incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., del giudice per l'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato rispetto alla successiva celebrazione dell'incidente probatorio, posto che in quest'ultimo il giudice non compie alcuna attività decisoria di merito, ma esclusivamente di direzione dello stesso; né la relativa questione è, comunque, ammissibile in sede di legittimità ove non sia stata preceduta da istanza di ricusazione.
Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale abbia respinto la richiesta dell'imputato volta a far attendere l'esito dell'incidente probatorio in corso prima di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi la scelta del rito, posto che l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi e l'assunzione anticipata della prova deve essere portata a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare; né, del resto, l'espletamento dell'incidente probatorio preclude in alcun modo l'accesso ai riti alternativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2016, n. 46368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46368 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
4 636 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2016 ALDO CAVALLO Presidente - Sent. n. sez. 2528/2016 LUCA RAMACCI ELISABETTA ROSI REGISTRO GENERALE N.33442/2016 ANGELO MATTEO SOCCI Rel. Consigliere - ANTONELLA DI STASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AS nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso il decreto del 04/07/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI, che ha concluso per: "Rigetto del ricorso". Udito il difensore, Avv. Fabrizio Lemme, che ha concluso per: "Accoglimento del ricorso". t RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona il 4 luglio 2016 disponeva il rinvio a giudizio di TA IM e altri 6 indagati, per l'udienza collegiale del 7 dicembre 2016, e contestualmente disponeva incidente probatorio volto alla traduzione di numerose rogatorie internazionali attive (normalmente in lingue slave) 2. IM TA propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Abnormità del decreto di rinvio a giudizio. Per quattro profili il decreto deve ritenersi abnorme: è stato disposto il rinvio a giudizio senza previa acquisizione degli atti del procedimento fondamentali;
non è stato consentito il diritto di difesa, non è stata consentita la valutazione ponderata della scelta dei riti alternativi;
il G.U.P. si è spogliato del processo e contemporaneamente lo ha arbitrariamente trattenuto presso di sé per procedere ad ulteriori incombenti. Nel processo in analisi (associazione per delinquere transnazionale) le rogatorie internazionali sono l'unico strumento volto a verificare se effettivamente la merce destinata al mercato extraeuropeo fosse stata poi dirottata nel mercato europeo. A questo erano volte le rogatorie internazionali. Solo una preconcetta ostilità poteva far comprimere il diritto di difesa per la scelta ragionata e ponderata di eventuali riti alternativi. 1 садов шеб беду Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato per abnormità dello stesso. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con motivi nuovi, nella quale analizza la problematica giuridica posta dalle precedenti decisioni della Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale in materia, ritenendo non direttamente applicabile la giurisprudenza della Cassazione al caso in giudizio per diversità dei presupposti. Eccepisce inoltre l'incompatibilità funzionale del Giudice per l'udienza preliminare alla celebrazione dell'incidente probatorio, una volta disposto il rinvio a giudizio, e la conseguente alternativa tra abnormità del decreto che dispone il giudizio ovvero la nullità o inutilizzabilità dell'assunzione della prova da parte del G.U.P. E' naturale che il G.U.P. non potendo partecipare al dibattimento non potrà neanche partecipare dopo il rinvio a giudizio all'incidente probatorio. In sede di incidente probatorio il Giudice infatti potrà formulare domande ed incidere nella formazione della prova, in posizione di non terzietà. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale abbia respinto la richiesta dell'imputato volta a far attendere l'esito dell'incidente probatorio in corso prima di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi la scelta del rito. Ed invero, l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi, e l'assunzione anticipata della prova deve portarsi a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare;
né, del resto, l'espletamento dell'incidente probatorio preclude in alcun modo l'accesso ai riti alternativi. (Sez. 2, n. 2 Ардов Мойсобакт 10498 del 15/02/2007 - dep. 12/03/2007, Berlusconi e altro, Rv. 23583801; vedi anche Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 dep. - 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 25657201, Sez. 6, n. 47293 del 15/10/2003 - dep. 10/12/2003, Imbronise, Rv. 22770201). Il ricorrente non ritiene applicabile la giurisprudenza sopra richiamata, alla particolare fattispecie in odierno giudizio, poiché a dire del ricorrente www i presupposti sono diversi, ovvero le uniche fonti probatorie sono proprio quelle dell'incidente probatorio (le intercettazioni). Nel decreto che dispone il giudizio, il giudice per l'udienza preliminare comunque individua quali fonti di prova, oltre alle attività di intercettazione, anche la documentazione e l'attività di indagine GICO e SVA ufficio delle dogane di Ancona, e su questi aspetti il ricorso nulla dice, risulta quindi generico. Il ricorrente infatti ritiene che le rogatorie siano le uniche prove, ma come visto per il decreto che dispone il giudizio sussistono anche altre prove, e il ricorrente non analizza tale evenienza, limitandosi genericamente a ritenere essenziali solo ed esclusivamente le intercettazioni, oggetto dell'incidente probatorio. 3. 1. Anche la questione subordinata (l'incompatibilità funzionale del giudice per l'udienza preliminare alla celebrazione dell'incidente probatorio, una volta disposto il rinvio a giudizio, per la denunciata posizione di non terzietà del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio in sede di contraddittorio nell'incidente probatorio) risulta manifestamente infondata e comunque non proposta con l'istanza di ricusazione, poiché nessuna incompatibilità risulta prevista art. 34, cod. proc. pen. per il - - Giudice che ha disposto il rinvio a giudizio e che assume l'incidente probatorio. Infatti nessuna attività di decisione viene compiuta nell'incidente probatorio, ma solo di direzione dello stesso (vedi Sez. 4, n. 12744 del 27/11/2002 - dep. 19/03/2003, Melandri, Rv. 22392101). Inoltre nelle ipotesi di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. la parte ha l'onere di formulare istanza di ricusazione come previsto dall'art. 37, comma 1, lettera A), cod. proc. pen. e quindi la relativa questione 3 OB ME fo non può proporsi direttamente in sede di legittimità (vedi Sez. 6, n. 24087 del 13/05/2016 - dep. 09/06/2016, Selvi e altri, Rv. 26715801).
4. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale abbia respinto la richiesta dell'imputato e disposto il rinvio a giudizio - volta a far attendere l'esito dell'incidente probatorio in corso prima di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi la scelta del rito. Ed invero, l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi, e l'assunzione anticipata della prova deve portarsi a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare;
né, del resto, l'espletamento dell'incidente probatorio preclude in alcun modo l'accesso ai riti alternativi;
non risulta incompatibile il giudice che ha disposto il rinvio a giudizio nell'espletamento dell'incidente probatorio, e comunque la parte ha l'onere di proporre istanza di ricusazione, e il ricorso per Cassazione deve dichiararsi inammissibile".
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00. Angeb otter Jaan 4 "
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Aldo CAVALLO "All Corell EN JO DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 OTT 2017 IL CANCELLIERE Luana Mar 5