Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
In tema di disciplina concernente l'immigrazione, la comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare della avvenuta emissione di provvedimento di custodia cautelare o di definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di soggetto extracomunitario, prevista dall'art. 15 comma 1-bis, D.Lgs. 286 del 1998 (come successivamente modificato dalla legge 189 del 2002), costituisce adempimento sottratto alla valutazione della pericolosità del soggetto ed obbligatorio per il giudice anche in caso di patteggiamento, in quanto ispirato al principio di collaborazione fra Stati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/2015, n. 46160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46160 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
46 1 6 0/ 15 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO асп LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CLAUDIA SQUASSONI -- Presidente SENTENZA - N. 623/2015 - Rel. Consigliere - Dott. RENATO GRILLO - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. GASTONE ANDREAZZA N. 44971/2014 - Consigliere - ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Dott. - Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: XHUNGA BESMIR N. IL 09/07/1985 avverso la sentenza n. 20496/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 01/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
ого porte que n lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ته که آنها ale espulsionela fisce est o соси гідесто нов чето Udit i difensor Avv.; ! : RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'1 ottobre 2014 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di XHUNGA BESMIR, imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80/2 lett. b) D.P.R. 309/90 (detenzione in concorso, a fini di spaccio, di Kg. 7,398 di sostanza stupefacente del tipo cocaina con l'aggravante della ingente quantità), nonchè del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 e 7 L. 895/67 e 23 L. 110/75 (detenzione illegale di arma comune da sparo priva di matricola e di n. 9 cartucce dello stesso calibro - : reati commessi in Roma il 13 ottobre 2013, con la recidiva specifica reiterata) la pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni cinque di reclusione ed € 21.667,00 di multa previa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche all'aggravante ed alla recidiva contestate, ritenuta la continuazione e con la diminuzione processuale per il rito prescelto, Con la medesima sentenza il G.U.P. ha disposto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia in carcere, nonchè la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro per la successiva distruzione del denaro in sequestro e degli altri beni indicati nel verbale ad eccezione dei telefoni cellulari della S.I.M. e degli arnesi ed oggetti di cui ai punti 36), 37), 38) 41), 42) e 43) per i quali ordinava la restituzione all'avente diritto. Disponeva, infine, la comunicazione ex art. 145 comma 1 bis del D. L.vo 286/98 al Questore di Roma ed all'Autorità consolare albanese presso lo Stato Italiano.
1.1 Per l'annullamento della sentenza limitatamente ai punti afferenti alla confisca del denaro alla condanna al pagamento delle spese processuali ed alla disposta espulsione propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore lamentando, in particolare, quanto ai punti inerenti alla confisca del denaro ed alla espulsione, violazione di legge per assenza di motivazione ed in particolare, carenza assoluta in ordine alla pericolosità sociale dello XHUNGA, e, relativamente alla condanna alle spese processuali, l'esonero dalla condanna anche in caso di cd. "patteggiamento allargato", come nella specie.
1.2 Il Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta l'accoglimento del ricorso in parte qua limitatamente alla confisca ed alla espulsione con rigetto nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta fondato nei limiti che seguono. Va, anzitutto, specificato che le censure del ricorrente investono la sentenza di applicazione della pena su richiesta limitatamente a statuizioni riferentisi a pene accessorie, senza alcun riferimento al profilo riguardante l'errata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
1.1 Tanto precisato e con riguardo alla disposta confisca del denaro e degli altri oggetti meglio indicati nel verbale di sequestro (tranne quelli per i quali è stata ordinata la restituzione) l'art. 445 c.p.p., comma 1, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 1 M 134 del 2003, prevede l'applicabilità in caso di pena patteggiata di entità superiore ai due -anni (il cd. "patteggiamento allargato") della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., ivi comprese quelle previste dalla norma come ipotesi di confisca facoltativa. Più volte la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha affermato il principio che in evenienze siffatte il giudice deve esporre le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, le ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (tra le tante Sez. 6^ 16.4.2010 n. 17266, Trevisan, Rv. 247085; più di recente e nello stesso senso, Sez. 2^ 21.1.2014 n. 6618, Fiocco, Rv. 258275). E' stato, in proposito, precisato che la sommarietà e sinteticità della motivazione tipicamente propria del rito speciale del patteggiamento della pena non può indeterminatamente estendersi all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (Sez. 4^ 22.9.2005 n. 43943, Orenze Catipon, Rv. 232733; idem 21.3.2002 n. 28750, Chiascione, Rv. 222062 in tema di confisca ex art. 12 sexies della L. 356/92).
2. Come esattamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte Suprema, il Giudice del Tribunale di Roma non ha adempiuto ad un tale obbligo, limitandosi al laconico richiamo all'art. 240 cod. pen. onde disporre la confisca: manca, dunque, qualsiasi indicazione delle ragioni giustificatrici della confisca del denaro e dei rimanenti oggetti, in quanto la statuizione del giudice, sul punto, è meramente apodittica.
3. E', di contro, infondato il motivo riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto espressamente prevista, in deroga alla norma codicistica generale di cui come nella all'art. 444 cod. proc. pen., dal successivo art. 445 comma 1 nelle ipotesi fattispecie in esame-di patteggiamento allargato 4. Parimenti infondato il motivo riferito alla espulsione dell'odierno ricorrente. Il giudice, con il provvedimento impugnato ha in realtà applicato l'art. 15 comma 1 bis del D. Lgs. 286/98, come successivamente modificato dalla L. 189/2002 il quale prevede che "della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione" 4.1 Tale norma introduce un obbligo di comunicazione tra autorità giudiziaria e amministrativa che, pur non riferendosi alla sola ipotesi di espulsione a titolo di misura di sicurezza, influisce sulle modalità di esecuzione della stessa come disciplinato dagli artt. 235 e 312 cod. pen. introdotti dal D.L. 92/08 come modificato dalla L. 125/08. Come previsto dall'art. 211 cod. pen. l'esecuzione della misura di sicurezza avviene alla fine dell'espiazione 2 r : della pena detentiva o dopo che essa sia stata estinta ovvero, qualora la sentenza non preveda la pena detentiva, dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna.
4.3 Non si tratta, quindi, del procedimento di espulsione dello straniero disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. 309/90, per il quale questa Corte Suprema ha più volte affermato l'applicabilità alle ipotesi di "patteggiamento allargato" in ossequio al disposto di cui all'art. 445 1. cod. proc. pen. previo obbligo per il Giudice di merito, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità degli imputati (così tra le tante Sez. 4^ 8.6.2004 n. 42317, Kola, Rv. 231006), ma di un cogente adempimento previsto dalla Legge speciale in materia di cittadini extracomunitari, sottratto alla valutazione del giudizio di pericolosità e ispirato, invece, al principio di collaborazione tra Stati in riferimento agli esiti del procedimento penale riguardanti lo straniero, che non ha alcun collegamento con le ipotesi di patteggiamento "allargato" o meno, ma riguarda o il momento della emissione di una misura cautelare riguardante lo straniero ovvero la pronuncia di condanna a pena detentiva di qualunque entità, cui la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è equiparata.
5. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della confisca con rinvio al Tribunale di Roma, mentre nel resto, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della confisca con rinvio al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 17 marzo 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Renato Critio Claudia Squassoni DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 NOV 2015 IL CANCELLIERE Luana Mariani 3