Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
Non integra gli estremi del reato di calunnia la denuncia concernente ipotesi di furto di assoluta inverosimiglianza, il che impedisce in radice la stessa possibilità astratta di inizio di un procedimento penale a carico del soggetto falsamente incolpato.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: condannato carabiniere che redige informativa riferendo episodi delittuosi falsiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Integra il delitto di calunnia la condotta dell'appartenente alle forze dell'ordine che redige un'annotazione di servizio con la quale riferisce la commissione di più episodi delittuosi, pur essendo consapevole della falsità di alcuni di essi. (Fattispecie in cui venivano segnalati una pluralità di episodi di cessione di stupefacenti, uno solo dei quali non veritiero - Cassazione penale , sez. V , 14/06/2018 , n. 45821). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 13/02/2019 , n. 28231 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.9.2016 la Corte d'appello di Lecce, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2009, n. 28000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28000 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
M
280 00 /09 Sentenza n. 977 Registro generale n. 820/2008
Udienza pubblica 14.5.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Giovanni de ROBERTO presidente
Francesco SERPICO 66 Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Lina 66MATERA
Carlo CITTERIO 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
ON ZI, n. a Roma il 12.11.1946
avverso la sentenza della corte d'appello di Roma, emessa in data 16.4.2007
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
-udita in pubblica la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, G. D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
- udito il difensore di parte civile, avv. F. Bergamini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore dell'imputato, avv. C. Carello, il quale ha concluso in adesione alle richieste del Procuratore generale;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
Con la decisione sopra indicata, la corte d'appello di Roma, in riforma dalla sentenza assolutoria perché "il fatto non costituisce reato"
pronunciata dal locale tribunale in data 20.6.2005, ha condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione ZI AN per il delitto di calunnia continuata in danno della sorella ZI AN e del figlio di lei DO DO, limitatamente quanto alla denuncia presentata il
- 3.7.2002 alla falsa accusa di avere sottratto dal locale grosse buste
-
contenenti pezzi d'argento e una busta con verghe d'oro e d'argento per un valore di circa 100.000 euro e quanto alla denuncia presentata il
-
2.11.2002 alla falsa accusa di avere sottratto cari oggetti preziosi.
-
Ricorre per cassazione il difensore del AN, deducendo inosservanza dell'art. 368 c.p. per avere la corte territoriale ritenuto che integri il reato di calunnia la falsa denuncia di furto qualificato come
“irrealizzabile”.
Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello, per fondare la valutazione di falsità e, quindi, "il giudizio di calunniosità" delle "denunciate ipotesi di furto aggravato" presentate dal AN, ha sottolineato che "tali ipotesi di furto attingono a vertici di assoluta inverosimiglianza, in quanto né esperienza né logica di realtà fattuale possono accedere ad una ipotesi di furto di oggetti preziosi e di verghe d'oro e d'argento, deposti e custoditi dal prevenuto nei locali in questione", definiti in condizione di “fatiscente degrado".
Osserva il Collegio che proprio tale motivazione, resa dai giudici di merito, esclude la sussistenza del reato di calunnia, giacché
l'evidenziato “vertice di assoluta inverosimiglianza" dei denunciati furti impedisce in radice la stessa possibilità astratta di inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata (cfr. Cass. Sez. 6, n. 2715/1997, Rv. 207167, Marchetti).
In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, la sentenza impugnata ve annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Roma, 14 maggio 2009
Il consigliere est. Il presidente Ippolito de Roberto de M DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 8 LUG 2009
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