Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Nel caso di infortunio "in itinere" accaduto in occasione dell'utilizzo necessitato del mezzo privato, l'Istituto assicuratore assume il rischio connesso all'uso del mezzo di trasporto verso il luogo di lavoro fino al completamento del viaggio, anche quando il conducente del veicolo, abbandonato il sistema pubblico viario, abbia raggiunto l'area privata nella quale la prestazione lavorativa deve svolgersi, diversamente da quando il veicolo, prima di essere lasciato in parcheggio, venga utilizzato per scopi diversi e non collegati ad alcuna esigenza lavorativa, quale mezzo per un più comodo spostamento all'interno dell'area stessa. Ciò in quanto devesi ritenere incluso nella copertura assicurativa lo spostamento del veicolo stesso anche all'interno dell'area privata, solo al fine di reperire un luogo di parcheggio. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso, in dipendenza dell'operazione di discesa da una bicicletta, al lavoratore che la utilizzava per spostarsi più agevolmente all'interno dell'area del cantiere, dove prestava la propria attività lavorativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. SIMONESCHI Guglielmo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR VA, elettivamente domiciliato in ROMA Via Celimontana, 38, c/o l'avv. Benito Panariti, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CHIDICHIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta Proc. Not. C. F. Tuccari di Roma del 13/5/00 rep. N. 54416;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 45/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 09/02/00 - R.G.N. 401/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato CHIDICHIMO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il I rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO II Pretore di Firenze accogliendo il ricorso di IO AR, muratore artigiano, condannò l'INAIL a corrispondere al ricorrente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea e la rendita per invalidità permanente, nella misura del 15%, in relazione ad un infortunio sul lavoro avvenuto il 23 agosto 1994.
Il Pretore accreditando la versione dei fatti fornita dal ricorrente e contestata dall'INAIL, ritenne che l'AR, arrivando sul luogo di lavoro, dove si era recato in bicicletta, dopo aver lasciato il mezzo nel sottosuolo mentre stava scendendo nel cantiere con una pala in mano per caricare la sabbia nella betoniera era scivolato sulla sabbia stessa cadendo. Il Pretore osservò che tale versione era confermata dai testi, i quali avevano riferito di avere trovato il ricorrente disteso per terra con la betoniera accesa. Ad ogni modo, secondo il primo giudice, anche prestando fede alla tesi dell'INAIL, fondata su dichiarazioni rese dall'AR sia all'Istituto che in sede di inchiesta pretorile, non si sarebbe trattato di infortunio "in itinere" in quanto il ricorrente sarebbe caduto dopo esser giunto in cantiere o, comunque, in dipendenza da un rischio connesso alle condizioni di lavoro.
La sentenza è stata totalmente riformata dal Tribunale di Firenze, il quale accogliendo l'appello dell'INAIL, contrastato dall'appellato, ha rigettato la domanda dell'AR. Nella motivazione, il Tribunale, premesso che le questioni da risolvere erano costituite dall'accertamento della dinamica del fatto e dalla qualificazione dell'accaduto come infortunio "in itinere" o in, caso negativo, come infortunio sul lavoro, ha osservato, quanto alla prima, che la vicenda doveva esser ricostruita alla stregua delle dichiarazioni rese in più occasioni dallo stesso AR, le quali, in sostanza, smentivano quelle dei testi, manifestamente compiacenti.
Si doveva, quindi, ritenere accertato che, come da lui dichiarato all'ispettore INAIL, l'AR, si era recato in bicicletta al cantiere, distante 250 metri dalla propria abitazione, e ivi giunto aveva frenato il mezzo, e, scendendone, aveva poi "messo male" un piede o lo stesso gli era scivolato sul cemento, ed era caduto, anche per la presenza di sabbia, che aveva determinato lo slittamento del veicolo.
Circa la qualificazione giuridica dell'episodio, il Tribunale ha ritenuto trattarsi di infortunio "fattualmente" verificatosi "in itinere" ma non indennizzabile, mancando l'essenziale requisito della necessità di usare il mezzo proprio per coprire il tragitto abitazione - luogo di lavoro, date l'estrema vicinanza fra i due luoghi e l'assenza di qualsivoglia specifica ragione che imponesse l'uso del veicolo. Si trattava in sostanza di un rischio elettivo che impediva di configurare l'infortunio come "in itinere" in senso giuridico. Infine, secondo il giudice d'appello, la vicenda non era riconducibile ad infortunio sul lavoro: mancava infatti il nesso eziologico con l'attività lavorativa, non ancora iniziata al momento della caduta, e l'incidente trovava causa, in via concorrente, nell'uso della bicicletta, non configurabile come rischio intrinseco dell'attività lavorativa e non rientrante nella fase materiale della stessa. In tale contesto, la presenza di sabbia, che aveva senza dubbio contribuito all'evento dannoso, non avrebbe verosimilmente sortito alcun effetto di questo tipo se non accompagnata alla presenza della bicicletta, la cui utilizzazione costituiva il rischio elettivo assunto dall'AR. Contro questa sentenza l'AR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4, c. 1, n. 3, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Assume che, in base all'istruttoria, era risultato indiscutibilmente provato che la caduta era avvenuta nel luogo di lavoro all'interno del cantiere e che la sua causa era stata la sabbia che si trovava sul pavimento. Addebita al Tribunale di aver "disatteso totalmente tutte le risultanze istruttorie" e di avere escluso l'indennizzabilità dell'infortunio sulla base dell'erroneo riferimento alla fattispecie dell'infortunio "in itinere". II motivo, è infondato e, per alcuni profili, anche inammissibile. L'inammissibilità colpisce quella parte del motivo con cui il ricorrente (peraltro senza neppur denunziare formalmente vizi di motivazione) ripropone una propria versione dei fatti sulla base della mera indicazione di fonti di prova (documentali e testimoniali) già esaminate e valutate dal Tribunale, nei termini di cui alla precedente narrativa, e senza alcuna indicazione degli errori che avrebbero contrassegnato il ragionamento sviluppato dal giudice di merito nel pervenire a quella valutazione, mentre, come è noto, il vizio di motivazione (che, al di la della formale rubricazione del motivo come violazione di legge, è quello che, con il profilo qui esaminato, il ricorrente fa in realtà valere) è riscontrabile solo in caso di mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte (per tutte Sez. Un. 11 giugno 1998, 5802). Quanto all'infondatezza, tenuti presenti i termini dell'episodio, secondo la già riferita ricostruzione fattane dal Tribunale, vale mettere in luce che la caduta si è verificata all'interno del cantiere ma quando l'AR non aveva ancora lasciato il veicolo:
anzi essa si è verificata proprio durante la manovra o l'operazione di discesa dallo stesso.
Deve allora osservarsi come la circostanza che dal punto di vista spaziale l'AR, al momento della caduta, si trovasse nel cantiere non implichi che egli, per quanto rileva ai fini della qualificazione dell'infortunio come "in itinere", avesse terminato il viaggio verso il luogo di lavoro. Infatti, l'estensione della copertura assicurativa anche all'infortunio cosiddetto "in itinere", nel caso di utilizzazione del veicolo proprio da parte dell'assicurato, consiste proprio nell'assunzione da parte dell'ente assicuratore dei rischi connessi all'uso del veicolo, per tutto il tempo che esso venga utilizzato per coprire il tragitto che conduce l'assicurato al luogo di lavoro. Tenuto conto del nesso fra utilizzazione e copertura assicurativa, la conclusione del viaggio, e la cessazione della indennizzabilità dell'infortunio in quanto "in itinere", si ha dunque non nel momento in cui il veicolo giunge nell'area, di pertinenza del datore, entro la quale si trova il luogo in cui specificamente va resa la prestazione o nel caso di lavoro artigianale, (come nella specie) nell'area destinata al compimento delle operazioni materiali protette, ma nel momento, necessariamente successivo, in cui l'assicurato abbandona definitivamente il mezzo di trasporto, cessando di utilizzare il veicolo per lo specifico scopo che giustifica la estensione della copertura in caso di infortunio.
Il collegamento funzionale tra uso del veicolo e necessità di raggiungere il luogo di lavoro vale a ricondurre nell'ambito dell'infortunio "in itinere" ogni incidente che si verifichi prima dell'abbandono del veicolo, sempreché l'uso di quest'ultimo possa considerarsi diretto a quell'obiettivo. Come questa Corte ha più volte affermato, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda (V. per tutte, Cass. 18 aprile 2000, n. 5063). Dalle suddette affermazioni si desume agevolmente che il rischio assunto attraverso la circolazione del veicolo, e riversato sull'Istituto assicuratore, deve restare contenuto nei limiti di quello normalmente connesso con l'uso del mezzo quale strumento di trasporto verso il luogo di lavoro. Ne deriva, con riguardo al caso di infortunio prodottosi quando il veicolo, abbandonato il sistema della pubblica viabilità, abbia raggiunto l'area all'interno della quale la prestazione lavorativa deve svolgersi, che resta coperto il periodo entro il quale si possa parlare, secondo criteri di adeguatezza sociale, di una utilizzazione fatta per completare il viaggio, come si verifica, ad esempio, quando con il veicolo ci si sposti all'interno di quell'area, per reperire un luogo di parcheggio, e diversamente, invece, dal caso in cui per scopi diversi e non collegati ad alcuna esigenza lavorativa, il veicolo prima di essere abbandonato definitivamente, venga utilizzato per comodità personale, quale mezzo di più agevole spostamento all'interno della detta area. Esattamente, quindi, il Tribunale ha qualificato l'infortunio occorso all'AR, come "in itinere", posto che esso è accaduto in dipendenza dall'operazione di discesa dalla bicicletta, al termine del viaggio. In tale contesto, ovviamente, come esattamente affermato nella sentenza impugnata, perde rilievo la presenza di sabbia sul pavimento, trattandosi di circostanza che, come accertato dal Tribunale, ha giocato un ruolo causale in quanto ha influito sulla stabilità del mezzo, il che la riconduce ad uno dei tanti possibili rischi connessi alla circolazione del veicolo e non altera quindi i termini giuridici del problema.
Altrettanto esattamente è stata negata l'indennizzabilità di tale infortunio, essendo assolutamente pacifico che in siffatti casi l'indennizzabilità presuppone un'utilizzazione del mezzo privato, "necessitata", vale a dire "funzionalizzata, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi (per tutte, Cass. 25 luglio 2001, n. 10162; Cass. 26 maggio 2001, n. 7209) il che, del resto, è ora esplicitamente confermato dal comma 3 dell'art. 2 del d.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, aggiunto dall'art. 12 del D.L.vo 23 febbraio 2000, n. 38, norma peraltro non direttamente applicabile data l'epoca dei fatti. Come è stato affermato in altro caso analogo, deve quindi escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia, esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato e dalla possibilità, pacifica nel caso dell'AR, di effettuare il suddetto percorso interamente a piedi (v., in termini, Cass. 23 novembre 2000, n. 14681). Il ricorso è dunque rigettato. Nulla per le spese, data la natura della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003