Sentenza 28 aprile 2015
Massime • 1
In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori.
Commentario • 1
- 1. L’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesaTeam Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 13 dicembre 2024
Cass. pen., Sez. III, 13 dicembre 2024, sentenza n. 45805 LA MASSIMA “Il fatto tipico scriminante dell'ignoranza inevitabile si configura solo quando risulta che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo.” IL CASO Il caso sottoposto all'attenzione della Terza Sezione Penale della Suprema Corte trae origine dalla pronuncia con la quale la Corte d'Appello, riformando parzialmente la Sentenza di primo grado, seppur condannando l'imputato, ha ridotto la pena allo stesso inflitta, previo riconoscimento delle circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2015, n. 24820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24820 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A ACR 248 2 0/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZĄ N.96112015 - Presidente CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI REGISTRO GENERALE N. 40259/2014 - Rel. Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.M. N. IL (omissis) avverso la sentenza n. 20191/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele MAZZOTTA che ha concluso per l'a lleres con rinvio limitatamente al cafe Rigensпідто hel чето resente giuridica, identificativi p del- el d azione e a roduzion norm dati di inform a gli altri i rip ento, d . per finalità 3 o dim 0 0 E e e 2 sion R e l provv generalità LLIE e d diffu 6 UDIA E 19 ento nell'allegato i C . d N n A so IL FUNZIONARIS M provvedim .vo P le C ca U L .L ettere R In D l i indicati e iorg d om 2 5 G rt. ot l'a D Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avx. ту O S C U RATA Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno emessa - in data 25.6.2012, I.M. era condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e € 7.000,00 di multa oltre all'interdizione perpetua dai pp.uu., legalmente durante l'esecuzione della pena e da qualunque incarico nelle scuole, oltre al risarcimento dei danni in favore della p.c. essendo stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 600 bis 2° co. e 609 octies cod. pen., per avere, unitamente a S.A. con violenza e minaccia, costretto N.P. di anni sedici, a compiere atti sessuali contro la sua volontà, dietro la dazione di euro 200,00 in favore dello stesso S. (fatti del 5-6-giugno 2009).
2. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 25.2.2013, confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo che le dichiarazioni della persona offesa fossero sufficientemente riscontrate dall'esito degli accertamenti medici, sia pure successivi all'epoca degli accadimenti, dal riconoscimento dell'imputato da parte della vittima, dai dati relativi al traffico telefonico relativo alle utenze di I.M. nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2009, dai sopralluoghi effettuati dalla p.g., dalle dichiarazioni testimoniali -ed in particolare, da quelle rese dai genitori della vittima- dal materiale a contenuto sessuale reperito nel computer della N. a dimostrazione della particolare natura dei rapporti intercorrenti tra quest'ultima ed il fidanzato S. Je delle prestazioni che quest'ultimo le imponeva di avere con altri uomini, a fini di lucro. In ultimo, secondo la Corte di Appello salernitana, rafforzava l'impianto accusatorio la confessione dell'imputato, il quale aveva ammesso di avere avuto un rapporto sessuale con la donna unitamente al di lei fidanzato nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla contestazione;
veniva ritenuta, peraltro, infondata la questione sollevata con riferimento alla minore età della vittima e alla conoscenza di tale circostanza da parte dell'imputato.
3. La Corte di Cassazione (III Sezione penale), con sentenza del 25.9.2013, annullava la predetta sentenza, trasmettendo gli atti alla Corte di Appello di Napoli, per procedere a nuovo esame, assumendo che nella specie i temi di accertamento, rimasti irrisolti dalla sentenza della Corte salernitana e sui quali la precedente sentenza n. 13997/2012 della medesima Corte di cassazione, che aveva annullato l'ordinanza cautelare applicata all I. per l'insussistenza di un quadro indiziario rassicurante, aveva ritenuto necessaria una più approfondita valutazione per la loro idoneità a riverberarsi sul giudizio di attendibilità di N.P. e sulla stessa configurabilità della fattispecie di cui all'art. 600 bis cod. pen., riguardavano: - l'esistenza di una telefonata dal contenuto estorsivo effettuata dalla persona offesa nei giorni successivi all'incontro con l'imputato; O S C U RATA - ia rilevazione di lividi ed ecchimosi sul corpo della vittima e la riconducibilità degli stessi all'azione dell 1. P.- la permanenza dei rapporti tra la e il suo fidanzato S.A. anche successivamente all'intervento del Tribunale per i minorenni. Secondo le motivazioni della richiamata sentenza n. 13997/2012, "i contatti telefonici fra le parti successivi alle condotte contestate costituiscono elemento in grado potenzialmente di falsificare l'ipotesi di accusa, così come resta da chiarire il contenuto delle certificazioni mediche redatte nei giorni immediatamente successivi ai fatti, contenuto che (secondo i documenti allegati al ricorso) non presenta indicazione di lesioni o ecchimosi e che la logica impone di considerare assai più significativo delle lesioni visibili nella fotografia scattata il 29 giugno, e cioè due settimane dopo i fatti. Inoltre, di particolare importanza, alla luce del racconto articolato fornito dal ricorrente, appare alla Corte l'accertamento in ordine al contrasto esistente nelle dichiarazioni della persona offesa, da cui non si riesce a comprendere se il sig. I. ebbe a raggiungere la coppia di fidanzati direttamente presso l'abitazione ove si trovavano o se, invece, vi sia stato un incontro preventivo presso la stazione ferroviaria di (omissis) "Concludeva che tali elementi richiedevano di essere "affrontati con coerenza logica a partire da una ricostruzione certa dei presupposti di fatto" e che, nonostante le dichiarazioni rese dalla persona offesa, idonee da sole a fondare una decisione sfavorevole all'imputato senza riscontri esterni, non si poteva omettere "l'esame, in grado di rispondere ai criteri di cui all'art. 533 cod. proc. pen., di elementi di riscontro potenzialmente in contrasto con il racconto e meritevoli di approfondimento".
4. La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza emessa in data 22.11.2013, confermava nuovamente la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Salerno del 25.6.2012. 5. Avverso tale sentenza della Corte napoletana ricorre per cassazione il difensore di fiducia di I.M. articolando i motivi di seguito sinteticamente riportati.
5.1. La violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'ottemperanza ai principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione che aveva fatto richiamo ad osservazioni svolte dalla sua precedente sentenza n. 13997/2012 di annullamento dell'ordinanza cautelare emessa a carico dell'imputato, assumendo che i temi di accertamento già posti da quella pronuncia erano rimasti irrisolti dalla Corte di appello salernitana e rilevando che la sentenza impugnata aveva motivi del precedente ricorso. ж ritenuto, erroneamente, che la Corte di Cassazione avesse accolto solo parzialmente i 2 O S CU RATA Quindi la Corte di appello aveva interpretato restrittivamente le determinazioni della Corte di Cassazione in quanto anche la problematica della sussistenza del contestato reato di cui all'art. 609 octies cod. pen. appariva, allo stato, tutt'altro che risolta.
5.2. Il vizio motivazionale in relazione al diniego di assunzione di nuove prove ex art. 603 cod. proc. pen. nonchè la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'omessa valutazione degli elementi di prova e al travisamento del fatto. Ciò con riferimento al rigetto della richiesta di rinvio del processo formulata all'udienza del 22.1.2013, in attesa dell'imminente conclusione di quello parallelo per le medesime imputazioni in danno della N. a carico dei coimputati dell 1. in concorso con il S. attinti dalla medesima ordinanza custodiale, ma poi assolti. Analogo rigetto era stato opposto dalla Corte territoriale, che lo giustificava prevalentemente con le peculiarità del rito abbreviato scelto per il primo grado, alla richiesta difensiva (poi formulata autonomamente anche dal P.G., unitamente a quella di nuova escussione della persona offesa), di perizia psicologica e/o psichiatrica sulla persona offesa che tenesse conto, tra l'altro, dell'esito della perizia N.P. psichiatrica disposta sulla N. dal Tribunale di Salerno e ciò al fine di scalfire ovvero sovvertire l'attendibilità del narrato della persona offesa peraltro contradditorio e lacunoso in relazione alle diverse versioni dalla stessa rese. Tale ultima perizia, sopravvenuta alla sentenza della Corte di appello annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, di cui era stata reiterata la richiesta di acquisizione, era stata comunque già acquisita agli atti del giudizio di Cassazione poiché prodotta dalla difesa ai sensi dell'art. 609 co. 2 cod. proc. pen. ed avrebbe meritato di essere oggetto di valutazione. Era stata acquisita, altresì, la perizia sul computer in uso alla N. in una al supplemento della stessa che dimostravano la piena consapevolezza e partecipazione della ragazza al contenuto erotico dei messaggi scambiati, delle chat etc., su cui la Corte territoriale aveva espresso un immotivato giudizio di carenza di decisività. La Corte, inoltre, nel rimarcare il carattere superfluo o meramente ripetitivo dell'invocata attività istruttoria, aveva erroneamente richiamato l'art. 190 bis cod. proc. pen. (in riferimento ai reati a sfondo sessuale) assumendo che le limitazioni probatorie da esso sancite erano applicabili anche alla N. che, però, aveva già compiuto gli anni sedici, diversamente da quanto affermato dalla norma. Il ricorrente al riguardo osserva, rifacendosi ad una pronuncia di questa Corte (Sez. I, n. 44324/13), che l'interesse dello Stato alla sollecita definizione del processo non può che soccombere di fronte all'esigenza della ricerca della verità. Era stata omessa qualsiasi osservazione da parte della Corte di appello circa il contributo probatorio che avrebbero potuto apportare i tabulati telefonici del cellulare del fidanzato della p.o. e valutato in modo del tutto generico e superficiale il diario della persona offesa. A O S C U RATA 5.3. La violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di attendibilità della minore e della configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. criticando il presupposto della ritenuta consapevolezza da parte dell I. della minore età della N. e l'infondatezza dei criteri adottati a tal fine. Si contesta, altresì, l'indicazione contenuta in sentenza circa i 7 contatti telefonici (meri tentativi di chiamata) in partenza dal cellulare del S. e in entrata su quello dell I. ritenuti, per la loro brevità, incompatibili con la telefonata estorsiva ricevuta dall I. dalla p.o. tramite l'utenza del suo fidanzato, che, invece, doveva individuarsi in quella del 10.6.2009 dalle ore 11,21,26 fino alle 11,21,42 (pag. 32 del ricorso), e non già in una delle prime 4 telefonate, come ritenuto dalla Corte, che ne sviliva la rilevanza per via dell'estrema brevità della durata ed incorrendo quindi in un travisamento del fatto con carenza di un qualsiasi passaggio motivazionale sul punto. Viene criticata la motivazione della sentenza laddove aveva omesso di argomentare sulla circostanza relativa alla cella agganciata dal cellulare del S. alle ore 00,33,03 del 6.6.2009 ed omesso di accertare che la zona della stazione di (omissis) [omissis] potesse rientrare nell'area di copertura telefonica di (omissis) -stadio (omissis) e ai conseguenti travisamenti del punto centrale del problema. Era rimasta irrisolta, inoltre, la problematica attinente al contenuto delle certificazioni mediche redatte nei giorni successivi ai fatti, pur avendo la stessa Corte ritenute la mancanza di puntuali riscontri esterni comprovanti le lesioni riportate e la loro riconducibilità alla violenza sessuale subita, ma tale circostanza, a giudizio della Corte, non sarebbe stata idonea a minare la credibilità della persona offesa attese le dichiarazioni della madre della stessa che conforterebbero le tumefazioni presenti sul corpo della ragazza agli inizi di giugno 2009 ed i forti dolori al basso ventre. Era stata omessa la verifica in concreto delle innumerevoli contraddizioni d incongruenze emerse nel corso dell'esame della N. di argomentare logicamente quanto al rilievo della inversione dell'ordine originariamente riferito in cui si sarebbero susseguiti i rapporti sessuali ad opera dei due abusanti;
di accertare la compatibilità dell'uso del preservativo con la violenza sessuale;
di valutare lo svolgimento dei fatti attraverso l'esame dei tabulati telefonici del S. di valutare l'effettivo stato dei luoghi di procedere all'effettuazione di un confronto parallelo tra i tabulati telefonici del cellulare del S. di G.M. e dell'utenza della famiglia N. di argomentare circa i motivi che avevano indotto l'imputato a mentire sull'uso della macchina;
di valutare la necessità di acquisizione dei tabulati del cellulare della persona offesa;
di valutare la complessa personalità della p.o.. 6. E' stata depositata una memoria difensiva, con allegata documentazione, nell'interesse del ricorrente con cui si richiama l'esito della sentenza -asseritamente irrevocabile del Tribunale di Salerno relativa ai coimputati dell I. (ivi compreso lo stesso S. per i medesimi reati (tra cui quello sub capo L, di cui all'art. 8 octies cod. pen.). ང O S C U R A T A Considerato in diritto 7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
8. Giova, anzitutto, sgomberare il campo dall'imputazione di cui al capo K) (reato ex art. 600 bis, 2° comma cod. pen., richiamato dalla censura sub 5.3.) secondo il quale l'Izzo ha compiuto atti sessuali con la N. pagando a S.A. la somma di € 200: si tratta della contestazione dell'induzione alla prostituzione di minorenne introdotta dalla L. n. 268 del 1998 (successivamente più volte modificata) che rappresenta un'inedita fattispecie di reato, sottoponendo a sanzione penale anche la mera condotta del "cliente": tale reato, benché abusivo del minore, è assolutamente neutro rispetto alla determinazione della volontà, pur immatura, di quest'ultimo di assentire al compimento di atti sessuali con controprestazione (cfr. Cass. pen. Sez. III, n. 37815 del 6.6.2013). Al riguardo, benché anche qui vi siano state dichiarazioni della persona offesa, di cui si tratterà in prosieguo, convergenti e coerenti rispetto al fatto da provare, ma delle quali la sentenza di annullamento ha adombrato sospetti di inattendibilità, tale reato è rimasto già adeguatamente ed autonomamente dimostrato, nel suo nucleo essenziale, dalle stesse convergenti dichiarazioni confessorie dell'imputato che non vi è ragione di disattendere attesa l'irrilevanza oggettiva sul punto dell'avvenuto o meno (in quanto la p.o. ha dichiarato, almeno inizialmente, che I I. si presentò direttamente presso la loro abitazione) appuntamento della coppia con I. presso la stazione di rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio dell'8.7.2011 laddove (omissis) ha ricostruito (pagg.
9-10 sent.) tutta la vicenda originata da un annuncio su Internet e culminata nel fatto fondamentale del rapporto sessuale completo avuto con la N. dietro pagamento di € 200 corrisposti all S. Quanto alla consapevolezza della minore età di N.P. va rammentato che in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della mera dichiarazione del minore vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, senza che fosse stata esperita dall'imputato alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell'affermazione). (Cass. pen. Sez. III, n. 3651 del 10.12.2013, Rv. 259089). Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale (pagg. 11-12 sent.), ha fornito un'esauriente motivazione circa la piena consapevolezza dell'Izzo in ordine all'età dalla ragazza,richiamando a tal proposito, le dichiarazioni della persona offesa che h O S C UR ATA aveva sempre sostenuto d'aver riferito a tutti i "clienti" di essere sedicenne;
la circostanza dedotta dall'imputato, il quale aveva dichiarato di aver appreso dalla ragazza che era una studentessa;
la visibile differenza di età tra il S. e la P. l'assunzione d'informazioni da parte dell'appellante circa le generalità dei due soggetti con i quali intendeva condividere i giochi sessuali, circostanza questa dimostrativa di un dubbio circa l'età della ragazza che colpevolmente decideva di non sciogliere;
l'atteggiamento imperturbabile serbato dall_I. quando, a suo dire, fu contattato telefonicamente dalla ragazza per dirgli di essere minorenne e di avere intenzione di denunciarlo, qualora non avesse corrisposto la somma di € 300,00 (circostanza, peraltro, che la stessa Corte territoriale ritiene indimostrata ed indimostrabile: p. 13): si tratta di circostanze che escludono la correttezza del comportamento serbato dall'imputato in relazione alla pretesa ignoranza dell' effettiva età della ragazza. Né le argomentazioni addotte dalla Corte rivestono "natura assolutamente interpretativa e non ancorata a dati fattuali", come ritenuto dal ricorrente: esse rientrano, invece, nell'ambito della legittima valutazione, secondo i percorsi logici più opportuni, di significativi indizi colti nello svolgimento della vicenda, tutti convergenti sul fatto che l'imputato, a fronte dell'incertezza sull'effettiva età della giovane, come rilevato dalla Corte, non si curò di porre in essere alcuna cautela e doverosa attività d'informazione, di verifica e controllo, con ciò palesando la consapevole accettazione del rischio che si trattasse di una minorenne. Ne consegue il rigetto del ricorso in relazione al reato contestato con tale capo d'imputazione che si appalesa integrato in tutti i suoi estremi.
9. Quanto all'ulteriore reato contestato al capo L) (di cui all'art. 609 octies cod. pen.), deve rilevarsi che, a parte la restrittiva interpretazione formulata dalla Corte d'appello di Napoli (v. pag. 4 sent., laddove esordisce "in parziale accoglimento dei motivi di ricorso", incentrando la propria attenzione sull'integrazione della fattispecie di cui all'art. 609 bis cod. pen.) circa la portata della sentenza di annullamento che, in effetti, involge l'intera pronuncia della Corte salernitana, non può disconoscersi la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., con specifico riferimento al 2° comma, 2° inciso, in base al quale, "Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione" e quindi, al di là della natura del rito seguito in primo grado. E' vero che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne fanno richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come prescrive l'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, 7 O S C U RATA secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. I, n. 28225 del 9.5.2014, Rv. 260939). Ma la ritenuta assenza di indispensabilità della perizia (cfr. Cass. pen. Sez. II, n. 35987 del 17.6.2010, Rv. 248181) o della reiterazione dell'esame della persona offesa (non preclusa dall'art. 190 bis cod. proc. pen. avendo da tempo la N. compiuto i 16 anni) nel caso di specie è palesemente sfornita di adeguata motivazione, tanto più che era stata prodotta dalla difesa una perizia psichiatrica relativa alla persona offesa che avrebbe dovuto indurre adeguate osservazioni specie alla luce della necessità di apprezzare globalmente la personalità della N. e, conseguentemente, esprimere un giudizio ancor più approfondito e motivato circa la sua attendibilità o meno alla luce anche delle valutazioni peritali. Né si può ritenere che l'esito del giudizio relativo al S. con la sentenza assolutoria (ma non irrevocabile per il medesimo, come da accertamenti eseguiti dalla Cancelleria di questa Corte) del 13.12.2013 del Tribunale di Salerno (allegata alla memoria difensiva) in relazione allo specifico ed identico reato (rubricato sub capo L), di cui all'art. 609 octies cod. pen. ascrittogli in concorso con possa essere semplicemente ignorato e rimanere privo di qualsiasi incidenza sul caso in esame. E' noto come sia suscettibile di annullamento con rinvio la sentenza in cui un medesimo fatto è stato oggetto di valutazioni opposte rispetto a quelle effettuate in separati procedimenti nei riguardi di coimputati del medesimo reato, quando le condizioni (cioè l'irrevocabilità di altra sentenza) per l'applicabilità della previsione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. si realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito, in quanto la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito (Cass. pen. Sez. V, n. 32031 del 7.5.2014, Rv. 261988). Ma la mancata irrevocabilità della sentenza in relazione al solo S. nel singolare caso di specie, non esclude, tuttavia, che il giudice -in base al suo libero convincimento- possa trarre da essa elementi di giudizio finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, cioè dell'accertamento della verità (Cass. pen. Sez. VI, n. 8854 del 20.5.1998, Rv. 211999). In particolare, in quella sentenza sono state valutate "le evidenti menzogne della N. " (pag. 51) in una all'esito della perizia psichiatrica svolta e di quella informatica, pervenendo, a seguito di una lunga e meticolosa disamina delle emergenze istruttorie, tra cui la rilevata non pertinenza dei certificati medici a patologie collegate alle violenze, ad un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della giovane, anche con riferimento alle violenze arrecatele dal S. nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 luglio 2009 (cioè anche quelle, temporalmente collocate tra il 5 e il 6 giugno, richiamate nel capo L relativo al reato di cui all'art. 609 octies cod. pen., ascritto anche all (pag. 31). O S C U R AT A Ma di essa la Corte territoriale non ha inteso tener alcun conto, benché l'opposto giudizio di inattendibilità congruamente e correttamente motivato da altro giudice sulla scorta dei medesimi elementi a sua disposizione imponesse, quanto meno, di argomentare adeguatamente circa l'erroneità dell'apprezzamento altrove svolto e ciò al fine di cogliere la maggiore affidabilità delle valutazioni operate dalla Corte medesima. Alla luce delle sovra esposte considerazioni, non può ritenersi né congrua né logica la motivazione addotta sul punto dal Giudice del rinvio, sicchè non è possibile apprezzare come integrato l'accertamento della colpevolezza dell 1. in ordine al reato sub capo L (art. 609 octies cod. pen.) al di là di ogni ragionevole dubbio, come sollecitato dalla sentenza di annullamento di questa Corte del 25.9.2013. Non potendosi sacrificare sull'altare delle regole processuali il necessario accertamento della verità sostanziale, s'impone una rivalutazione del materiale istruttorio con specifico riferimento alle diverse e più favorevoli analisi operate dal Tribunale di Salerno (pagg. 58-59) per il medesimo fatto in relazione al S. 10. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 609 octies cod. pen. (capo L) con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per nuovo esame. Il ricorso dev'essere, nel resto, rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 609 octies cod. pen. (capo L) e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 28.4.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Massafra Carlo Giuseppe Brusco In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di: E a norma dell'art. 52 N O d. lgs. 196/03 in quanto: I Z A disposto d'ufficio S IS a richiesta di parte imposto dalla legge P P U S 11 PRESIDENTE 0 O S C U R A T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 GIU, 2015 P R E MS IL FUNZIONARIO GIULIZIARIO TE Jouni RUILLO Dott R O C