Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4472
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Qualora un contratto di locazione abitativo sia stato stipulato per uso transitorio, il conduttore che assuma la nullità ex art.79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative e chieda, pertanto, la ripetizione delle somme eccedenti l'equo canone, deve dimostrare che il locatore era a conoscenza delle sue reali esigenze abitative al momento della conclusione del contratto in base all'obbiettiva situazione di fatto, non potendo rilevare contro il locatore ne' le situazioni di fatto occultate dal conduttore, ne' la sua riserva mentale di non accettare tale clausola.

Il contratto di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo per il soddisfacimento di esigenze transitorie non può ritenersi incompatibile con l'istituto della rinnovazione tacita ex art. 1597 cod. civ., se dalle circostanze di fatto non risulti, tra le parti, una volontà novativa rispetto all'originaria convenzione negoziale, con relativa modificazione della fattispecie legale tipica da locazione transitoria a locazione abitativa primaria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4472
    Data del deposito : 28 marzo 2001

    Testo completo