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Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20609 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 27/11/2025 del Magistrato di sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catania, provvedendo sull’istanza di XXXXXXXXXXXXX, sottoposto alla detenzione domiciliare per motivi di salute ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord pen. e autorizzato a uscire quotidianamente dal domicilio dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, di modifica dell’orario di uscita pomeridiano per indispensabili esigenze di vita, ha revocato l’autorizzazione alle uscite nelle ore antimeridiane e autorizzato uscite pomeridiane con orario 17:00-20:00, limitatamente ai giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
2. Avverso la decisione XXXXXXXXXXXXX, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Si è doluto che il Magistrato di sorveglianza abbia modificato in senso peggiorativo il regime delle uscite, in assenza di sopravvenienze o violazioni da parte del condannato che Penale Sent. Sez. 1 Num. 20609 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: VE IN CO Data Udienza: 29/04/2026 giustificassero la decisione, rimarcando che il provvedimento difetta dei requisiti minimi di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione è ammissibile ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., che sancisce la generale ricorribilità dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge. La previsione costituzionale è recepita dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale «sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28». In linea con le disposizioni richiamate, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato, i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, [...], Rv. 287623 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, [...], Rv. 277884 – 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, [...], Rv. 255922 – 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, [...], Rv. 255309 – 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254166 – 01). Le questioni concernenti le modalità di esecuzione delle misure alternative, afferendo a posizioni di diritto soggettivo del condannato, suscettibili di tutela giurisdizionale in sede di legittimità, devono essere oggetto di motivazione da parte del giudice, anche in relazione al giudizio prognostico in vista della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.
3. Tanto premesso, occorre rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611-01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, alla mancanza di motivazione devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale, rendendo l'atto processuale adottato privo di effettive enunciazioni argomentative (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, [...], Rv. 230303 - 01). Il vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione è riscontrabile nel provvedimento impugnato, atteso che il giudice di merito ha aggravato le modalità esecutive della misura alternativa, evocando genericamente le condizioni di salute e «la notevolissima 2 pericolosità del reo», ma omettendo di esplicitare specifiche sopravvenienze o violazioni idonee a giustificare la disposta rimodulazione. In tal modo il giudice non ha spiegato le ragioni per le quali, a fronte della presentazione di un’istanza tesa soltanto a modificare gli orari di uscita pomeridiana, abbia adottato un provvedimento nettamente peggiorativo del regime restrittivo per il ricorrente.
4. S’impone pertanto l'annullamento del decreto, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CO VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto l’annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catania, provvedendo sull’istanza di XXXXXXXXXXXXX, sottoposto alla detenzione domiciliare per motivi di salute ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord pen. e autorizzato a uscire quotidianamente dal domicilio dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, di modifica dell’orario di uscita pomeridiano per indispensabili esigenze di vita, ha revocato l’autorizzazione alle uscite nelle ore antimeridiane e autorizzato uscite pomeridiane con orario 17:00-20:00, limitatamente ai giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
2. Avverso la decisione XXXXXXXXXXXXX, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Si è doluto che il Magistrato di sorveglianza abbia modificato in senso peggiorativo il regime delle uscite, in assenza di sopravvenienze o violazioni da parte del condannato che Penale Sent. Sez. 1 Num. 20609 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: VE IN CO Data Udienza: 29/04/2026 giustificassero la decisione, rimarcando che il provvedimento difetta dei requisiti minimi di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione è ammissibile ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., che sancisce la generale ricorribilità dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge. La previsione costituzionale è recepita dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale «sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28». In linea con le disposizioni richiamate, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato, i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, [...], Rv. 287623 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, [...], Rv. 277884 – 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, [...], Rv. 255922 – 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, [...], Rv. 255309 – 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254166 – 01). Le questioni concernenti le modalità di esecuzione delle misure alternative, afferendo a posizioni di diritto soggettivo del condannato, suscettibili di tutela giurisdizionale in sede di legittimità, devono essere oggetto di motivazione da parte del giudice, anche in relazione al giudizio prognostico in vista della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.
3. Tanto premesso, occorre rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611-01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, alla mancanza di motivazione devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale, rendendo l'atto processuale adottato privo di effettive enunciazioni argomentative (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, [...], Rv. 230303 - 01). Il vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione è riscontrabile nel provvedimento impugnato, atteso che il giudice di merito ha aggravato le modalità esecutive della misura alternativa, evocando genericamente le condizioni di salute e «la notevolissima 2 pericolosità del reo», ma omettendo di esplicitare specifiche sopravvenienze o violazioni idonee a giustificare la disposta rimodulazione. In tal modo il giudice non ha spiegato le ragioni per le quali, a fronte della presentazione di un’istanza tesa soltanto a modificare gli orari di uscita pomeridiana, abbia adottato un provvedimento nettamente peggiorativo del regime restrittivo per il ricorrente.
4. S’impone pertanto l'annullamento del decreto, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CO VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3