Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto, ove si proceda per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), anche nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati sia inferiore alla soglia prevista dal comma terzo della citata disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2011, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 03/11/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1875
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 15911/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, nel procedimento penale nei confronti di:
RA NZ, n. il 19.1.1973 a Pozzuoli;
avverso la ordinanza del 31 marzo 2011 del tribunale di Napoli;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Amoroso Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Spinaci Sante che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito l'avv. Caruso Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 31 marzo 2011 il tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di RA NZ avverso il decreto, emesso il 28 febbraio 2011 dal g.i.p. del tribunale di Napoli, che disponeva il sequestro preventivo per equivalente in ragione della contestazione di reati tributari, annullava l'ordinanza stessa. Osservava il tribunale che i fatti per i quali si procedeva consistevano in una serie di condotte di frode fiscale commesse mediante la falsa dichiarazione di aver sostenuto spese mediche per beneficiare della detrazione Irpef del 19%, con la allegazione, quando richiesta, di fatture od equipollenti materialmente false (apparentemente emesse da cliniche private). Per tali fatti il pubblico ministero aveva ritenuto integrati vari reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 in quanto ai fini di evasione fiscale "avvalendosi di falsa documentazione attestante le spese sanitarie mai sostenute e dunque relativa ad operazioni inesistenti" venivano dichiarati in modelli 730 spese da recuperare. Il tribunale però non condivideva questa qualificazione giuridica della condotta contestata all'indagato. Rilevava il collegio che il fatto contestato non integrava il reato di cui all'art. 2 citato. Si deve trattare - secondo il tribunale - di fatture che abbiano effettivo valore probatorio, quindi realmente emesse, ma con falso contenuto in ordine alla prestazione, al beneficiario della prestazione od ai relativi importi. Le frodi contestate, invece, rientrano nella ipotesi di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 o, tutt'al più, nella ipotesi di cui all'art. 3, utilizzazione di altri artifizi.
Osservava però ulteriormente il tribunale che, qualunque fosse l'esatta qualificazione della condotta, sussisteva il reato soltanto quando fosse superata una data soglia di imposte evase;
ma nella specie tale soglia non risultava superata in nessuno dei casi contestati.
Con riferimento in particolare alla posizione dello RA, ha osservato il tribunale che lo stesso risultava aver contribuito ad individuare, oltre che sè stesso, pochi altri beneficiari della frode Irpef;
non risultava che avesse percepito alcun vantaggio economico per aver portato (pochi) altri clienti all'associazione ed anzi aveva offerto giustificazioni sostanzialmente plausibili quanto ad essersi limitato a suggerire ai suoi parenti ed ai suoi amici la buona opportunità che veniva offerta.
Il tribunale ha quindi anche escluso la sussistenza di indizi del reato associativo nonché la configurabilità dei reati fine lui contestati.
2. Avverso questa pronuncia il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il procuratore della Repubblica ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e vizio di motivazione. In particolare contesta l'affermazione del tribunale del riesame secondo cui i reati in vista dei quali era stata costituita l'associazione a delinquere rientravano nella fattispecie del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 3 o 4 e non già nell'art. 2 del medesimo decreto.
Secondo il procuratore della Repubblica ricorrente invece l'esatta qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato era quella contemplata dall'art. 2 del citato D.Lgs..
2. Il ricorso è fondato.
In ordine alla questione di diritto che pongono sia l'impugnata ordinanza del tribunale che il ricorso della procuratore della Repubblica deve considerarsi che recentemente questa corte (Cass., sez. 3, 9 febbraio 2011 - 10 marzo 2011, n. 9673) ha affermato - e qui può ribadirsi - che integra il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, e non già la diversa fattispecie di cui all'art. 3, l'utilizzo, ai fini dell'indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture false non solo sotto il profilo ideologico, in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate, ma anche sotto il profilo materiale, perché apparentemente emesse da ditta in realtà inesistente.
Potendo darsi continuità a questo indirizzo giurisprudenziale, il ricorso quindi si appalesa fondato in diritto.
È vero peraltro - deve considerarsi ulteriormente - che l'ordinanza impugnata si fonda su una duplice ragione della decidere. Da una parte esamina in diritto la questione della fattispecie criminosa prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 pervenendo alla conclusione che solo il falso ideologico e non anche il falso materiale rientra nella previsione normativa;
interpretazione questa che è contestata dal procuratore della repubblica ricorrente essenzialmente con il richiamo della giurisprudenza di questa corte che ha trovato ulteriore e più recente conferma nel precedente appena citato.
L'altra ragione del decidere, che in realtà il tribunale sembra ritenere prevalente e assorbente, giacché afferma che la questione di diritto pur diffusamente esaminata nell'ordinanza non è in realtà determinante ai fini del decidere, consiste nel rilievo che le poste fittizie inserite nelle singole dichiarazioni non superano mai la soglia al di sotto della quale è applicabile l'ultimo comma dell'art. 2, che prevede una fattispecie attenuata dello stesso reato.
Questa seconda ragione del decidere, anche se non è censurata dal procuratore della Repubblica ricorrente quanto all'effettivo superamento della soglia, non è però corretta in diritto perché la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p. (confisca per equivalente) richiamando, tra l'altro, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art.2 in tota, ossia con riferimento a tutte le fattispecie di reato da tale disposizione prevista senza limitarla alla fattispecie più grave della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare degli elementi passivi fittizi superiore alla soglia prevista dall'art. 2 cit., comma 3. 3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012