Sentenza 26 febbraio 1991
Massime • 1
Nella procedura di riesame di mandato di cattura, emesso dopo il 20 ottobre 1989, ma nell'ambito di un procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, debbono trovare applicazione le norme dell'abrogato codice di rito. (Fattispecie in tema di inosservanza del termine previsto dal terzo comma dell'art. 263 T.U. cod. proc. pen.) (Nello stesso senso V. Sez. Unite, sent. 2 e 4 del 26 febbraio 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1991, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. ZUCCONI GALLI FONSECA FERDINANDO Pres. N. 3
1. Dott. SEBASTIO ED Consigliere
2. " MB NA " REGISTRO GENERALE
3. " OL PA VI " N. 33388/90
4. " MO ED RL "
5. " DI MAURO GIUSEPPE "
6. " IE NC "
7. " IE VI "
8. " LA GI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RM nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del tribunale di Venezia del 2 novembre 1990. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe Di Mauro. Udite le conclusioni del P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Bartolomeo Lombardi il quale ha concluso chiedendo che la Corte annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiari cessata l'efficacia del mandato di cattura n. 34/90 e ordini l'immediata liberazione dell'imputato.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 2 novembre 1990 il tribunale Venezia dichiarò inammissibile la richiesta di riesame proposta il 23 ottobre 1990 dai difensori di RM CO - avverso il mandato di cattura n. 34/90 emesso il 6 ottobre 1990 nei confronti di quest'ultimo dal giudice istruttore presso quel tribunale, nell'ambito del procedimento n. 20/87A G.I. perchè presentata nella cancelleria della pretura di Padova sezione distaccata di Piove di Sacco anzichè, come previsto dall'art. 309 co. 4 c.p.p. del 1988, nella cancelleria del tribunale di Venezia.
Rigettò la richiesta di riesame, proposta, avverso la stesso mandato di cattura, personalmente dal CO su mod.IP 1 del 16 ottobre 1990 della Casa circondariale di Larino. Le due richieste erano pervenute, con gli atti, al tribunale di Venezia il 24 ottobre 1990 ed era stata fissata l'udienza del 31 ottobre 1990, nella quale il tribunale si era riservato di decidere.
osservò il tribunale: che la procedura di riesame delle misure cautelari - costituendo una fase del tutto autonoma del procedimento penale in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito - è disciplinata dagli artt. 309 e segg. del suddetto codice, in ossequio sia al principio "tempus regit actum" sia alla volontà legislativa di un'immediata applicazione del nuovo codice in materia di misure cautelari, resa manifesta dall'art. 250 disp. trans.; che invece la richiesta di riesame era stata proposta dai difensori del CO secondo le norme del codice di rito abrogato e, segnatamente, presentata nella cancelleria della pretura di Padova sezione distaccata di Piove di Sacco anzichè nella cancelleria del tribunale di Venezia, come disposto dall'art. 309 co. 4 c.p.p. del 1988. Nel merito, in relazione alla richiesta di riesame presentata personalmente dall'imputato, il tribunale ritenne sussistenti sia indizi di colpevolezza tanto gravi da giustificare, ai sensi dell'art. 273 nuovo cod.di proc.pen., l'emissione del mandato di cattura sia le esigenze cautelari previste dall'art.274 stesso codice.
Proposero ritualmente ricorso i difensori dell'imputato, Avvocati Marco Zecchin e Piero Longo, con dichiarazione del 12 novembre 1990 e contestuali motivi presentati nella cancelleria della pretura circondariale di Padova, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la statuizione di cessazione dell'efficacia del mandato di cattura.
Sotto i diversi profili della violazione degli artt. 245 e 250 disp.trans. c.p.p. del 1988, dell'erronea applicazione dell'art. 309 stesso codice e della mancata applicazione degli artt. 263 bis e 263 ter c.p.p. del 1930, dedussero, a sostegno del gravame, che il tribunale avrebbe erroneamente invocato gli artt. 245 e 250 disp.trans. citati: il primo, perchè contiene un elenco tassativo delle disposizioni del nuovo codice applicabili anche nei procedimenti che proseguono secondo il codice di rito abrogato, e tra queste non ve n'è alcuna che riguardi il procedimento di riesame;
il secondo, perchè si limita ad imporre, anche nei procedimenti che proseguono con il vecchio rito, l'applicazione immediata delle regole,del nuovo codice di rito quanto al fermo ed ai presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 280 del nuovo codice per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale ma non contiene alcun elemento dal quale possa ricavarsi che il legislatore abbia voluto l'applicazione immediata quanto al riesame di un mandato di cattura emesso in un procedimento disciplinato dall'art. 242 delle norme transitorie della diversa disciplina prevista dall'art. 309 c.p.p. del 1988 rispetto a quello risultante dagli artt. 263 bis e segg. del c.p.p. del 1930. Ferma dunque la disciplina dell'art. 263 ter c.p.p., ai sensi dell'ultimo comma di questo articolo, sarebbe cessata comunque l'efficacia del mandato di cattura sia che si prenda in considerazione la richiesta di riesame proposta dall'imputato sia che si abbia riguardo a quella proposta dai difensori:
nel primo caso infatti l'imputato aveva chiesto il riesame con dichiarazione resa in carcere il 16 ottobre 1990, pervenuta al tribunale di Venezia il 24 ottobre successivo e nella stessa data erano pervenuti al tribunale gli atti dall'ufficio istruzione, sicchè il tribunale, ai sensi del terzo comma dello articolo citato e, non essendo stato prorogato il termine di cui al quarto comma dello stesso articolo, avrebbe dovuto decidere entro il 27 ottobre, mentre invece aveva tenuto l'udienza in camera di consiglio il 31 ottobre ed aveva deciso il 2 novembre: nel secondo caso, qualora si volesse ritenere ammissibile la richiesta di riesame proposta dai tre difensori (punto della decisione questo, per il quale non era stato presentato ricorso, non erano stati presentati motivi nè rivestiva più alcun interesse dato che il tribunale aveva deciso anche nel merito), la richiesta medesima era pervenuta al tribunale il 25 ottobre sicchè l'udienza avrebbe dovuto essere tenuta non oltre il 30 dello stesso mese mentre invece era stata tenuta il giorno 31 e la decisione era stata emessa il 2 novembre. Con ordinanza dell'8 gennaio 1991 la Seconda sezione penale della Corte, ai sensi dell'art. 618 c.p.p. vigente, rimise d'ufficio il ricorso a queste Sezioni Unite sul rilievo che la questione della disciplina applicabile ai procedimenti incidentali instaurati successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito ma nel corso di procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti ai sensi dell'art. 242 delle norme transitorie, aveva già dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale fra le Sezioni della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sesta sezione - occupandosi della questione nell'ambito della risoluzione di un conflitto di competenza-ha affermato che, essendo stato il conflitto denunciato in data 11 novembre 1989, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, doveva trovare applicazione l'art. 611 del codice suddetto, dato che il relativo procedimento, ancorchè incidentale, aveva una sua propria autonomia, sicchè ai fini dell'individuazione del rito applicabile occorreva fare riferimento, secondo il criterio generale "tempus regit actum", al momento in cui il conflitto era sorto o era stato denunciato (Sez.
VI^ 14 dicembre 1989, conf. in proc. Nicolazzi). Tutte le altre decisioni, succedutesi sino ad oggi dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito, hanno viceversa ritenuto applicabile in materia le norme del codice abrogato (alcune di esse concernono proprio il riesame di mandati di cattura emessi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice ma in procedimenti sorti nella vigenza del codice abrogato: Sez. 1^ 9 gennaio 1990, Fidale - Sez. 1^ 18 aprile 1990, Di Salvo Sez. 1^ 28 maggio 1990, Messina - Sez. 1^, 5 novembre 1990, Mignemi).
Le Sezioni Unite osservano che il procedimento incidentale, pur avendo una fase introduttiva ed uno svolgimento autonomi, non può essere considerato, del tutto svincolato da quello principale, perchè:
si instaura solo eventualmente, e qualora nel procedimento principale si dia ingresso ad una questione incidentale, la quale in tal modo vi si inserisce completamente anche se con propria forma processuale;
è funzionalmente collegato al procedimento principale, del quale mutua le norme regolatrici;
concorre, attraverso la decisione su particolari situazioni aventi oggetto diverso dall'accertamento di un fatto costituente "notitia criminis", allo svolgimento ed alla decisione del procedimento principale;
rimane, infine, una volta esauritosi nel suo svolgimento, assorbito in quello.
Se questa è la natura della questione incidentale - peraltro sempre riconosciuta ed affermata, in sede dottrinale e giurisprudenziale - le norme processuali applicabili in caso di successione di leggi non possono essere che quelle che regolano il processo principale, ove la disciplina transitoria non disponga diversamente. Orbene, gli articoli 241 e 242 delle norme transitorie del nuovo codice di rito dispongono che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice medesimo proseguono con l'applicazione delle norme transitorie vigenti, a meno che diversamente sia previsto nell'ambito dello stesso titolo, concernente appunto le norme transitorie. E, nel caso in esame, manca fra le suddette norme qualsiasi disciplina riguardante il regime dei reclami e delle impugnazioni in materia di libertà personale;
manca ogni richiamo all'art. 309 c.p.p., che si occupa del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva personale, e agli artt. 310 e 311, che disciplinano l'appello e il ricorso per cassazione relativi. L'applicabilità ad un procedimento delle norme anteriormente vigenti, insomma, significa che per tutta la vicenda processuale, eventualmente comprensiva di procedimenti incidentali, si applicano di regola quelle norme, se non è diversamente stabilito. Nè vale a dimostrare l'applicabilità dell'art. 309 c.p.p. l'argomento fondato sulla disposizione dello art. 250 disp.trans. Essa infatti prevede l'immediata operatività della nuova disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie, ma è limitata tuttavia dal legislatore ai profili più strettamente sostanziali della stessa e solo marginalmente a taluni aspetti procedurali ed alla tipologia dei provvedimenti adottabili, con esclusione di qualsiasi disposizione che attenga, direttamente o indirettamente,alla materia del riesame.
Assorbita nella soluzione adottata deve infine ritenersi la proposta questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.p. del 1988. Merita dunque consenso l'orientamento prevalente, formatosi in questa sede di legittimità dall'entrata in vigore del codice di rito del 1988 secondo il quale, nella procedura di riesame di mandato di cattura, emesso dopo il 24 ottobre 1989 ma nello ambito di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, debbono trovare applicazione le norme dell'abrogato codice di rito. Nella specie, non è stato osservato il termine di tre giorni dalla ricezione degli atti previsto, per l'emissione del provvedimento, dal terzo comma dell'art. 263 ter c.p.p. L'ordinanza infatti è del 2 novembre 1990, rispetto alla ricezione degli atti, pervenuti al tribunale di Venezia il 24 ottobre 1990, e non risulta che sia stata disposta la proroga di cui al quarto comma dello stesso articolo nè che sia stata formulata, ai sensi del sesto comma, richiesta d'intervento da parte del difensore in camera di consiglio. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e va dichiarata la cessazione d'efficacia del mandato di cattura n.34/90 del 6 ottobre 1990 emesso nei confronti del CO dal giudice istruttore presso quel tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 263 ter e quater, 531, 539 n.9 e 547 c.p.p. del 1930:
Annulla senza rinvio l'ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal tribunale di Venezia nei confronti di RM CO. Dichiara cessata l'efficacia del mandato di cattura n. 34/90 emesso il 6 ottobre 1990 dal giudice istruttore presso quel tribunale nei confronti di RM CO, nell'ambito del procedimento penale n.20/87A G.I. Manda la cancelleria di comunicare al Procuratore Generale il presente dispositivo per i provvedimenti dì cui all'art. 551 c.p.p. Così deciso in Roma il 26 febbraio 1991.