Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
Il saggio fonico, pur non costituendo prova "diretta" in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione ai sensi dell'art.191 cod.proc.pen., ma tra quelle "atipiche" non disciplinate dalla legge (art.189 cod.proc.pen.), ed è da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (In motivazione la Corte ha precisato che il saggio fonico non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti in quanto è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né a favore né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell'espletamento di una perizia e, quindi, acquisibile senza formalità).
Commentario • 1
- 1. Prove illegittimamente acquisite: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 18286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18286 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 12/04/2013
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 871
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 48884/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA EL, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza 2/10/2012 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gallo Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 2/10/2012, il Tribunale per il riesame di Napoli respingeva l'appello proposto nell'interesse di NA EL, imputato di art. 391 ter cod. pen., avverso l'ordinanza 18/5/2012 del Tribunale di S. Maria C.V. con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il Tribunale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità della perizia fonica depositata dal P.M. in data 1 aprile 2008, ancorché avesse utilizzato come elemento comparativo le voci di GN EL e RO NC risultanti da intercettazioni dichiarate inutilizzabili, osservando che i campioni fonici registrati dalla P.G. hanno natura documentale e sfuggono alla disciplina delle intercettazioni.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce violazione dell'art. 271 c.p.p., commi 1 e 3 e vizio della motivazione, assumendo che il saggio fonico non poteva essere effettuato utilizzando intercettazioni inutilizzabili delle quali doveva essere disposta la distruzione. Successivamente la difesa del ricorrente ha depositato memoria con motivi nuovi insistendo nell'eccezione in rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente sostanzialmente ripropone le stesse eccezioni già esaminate dal Tribunale del riesame e respinte con motivazione congrua e coerente con i principi di diritto affermati da questa Corte.
2. Come ha esattamente rilevato il Tribunale in questo caso il materiale intercettivo, anche se inutilizzabile per nullità dei decreti autorizzativi, viene in rilievo soltanto come mera documentazione del suono e del timbro della voce dei personaggi che ivi interloquiscono. Orbene, non può essere revocato in dubbio che il saggio fonico costituisce prova documentale, non dichiarativa, e non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti, perché in esso è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile ne' prò ne' contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell'espletamento di una perizia, sicché esso è acquisibile senza formalità, non incidendo sulla libertà personale dell'interessato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28681 del 09/07/2010 Ud. (dep. 21/07/2010) Rv. 248213; Sez. 1, Sentenza n. 24178 del 07/06/2007 Ud. (dep. 20/06/2007) Rv. 236957).
3. In effetti il saggio fonico è una prova atipica, che può essere liberamente assunta ex art. 189 cod. proc. pen.; in fattispecie simile questa Corte ha statuito che la fonoregistrazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese, pur non costituendo prova "diretta" in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione (art. 191 c.p.p.) ma tra quelle "atipiche" in quanto non disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.), da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36390 del 06/07/2007 Ud. (dep. 04/10/2007) Rv. 237564) Occorre poi considerare che nel sistema del codice di rito, c'è autonomia della fonte genetica rispetto all'atto probatorio in quanto tale. Pertanto l'inutilizzabllità delle intercettazioni telefoniche per nullità dei relativi decreti autorizzativi, non si estende all'oggetto materiale costituito dal suono delle voci, che legittimamente è stato adoperato come saggio fonico.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
5. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 cit., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. Att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2013