Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 18286
CASS
Sentenza 12 aprile 2013

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Il saggio fonico, pur non costituendo prova "diretta" in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione ai sensi dell'art.191 cod.proc.pen., ma tra quelle "atipiche" non disciplinate dalla legge (art.189 cod.proc.pen.), ed è da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (In motivazione la Corte ha precisato che il saggio fonico non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti in quanto è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né a favore né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell'espletamento di una perizia e, quindi, acquisibile senza formalità).

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  • 1Prove illegittimamente acquisite: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 18286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18286
Data del deposito : 12 aprile 2013

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