Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come lavoro subordinato, assume rilevanza, come elemento ostativo a tale qualificazione, il potere riconosciuto al lavoratore di ricontrattare il compenso delle sue prestazioni; ed infatti l'irretrattabilità della retribuzione, su cui l'imprenditore fonda la previsione del proprio profitto, rappresenta l'aspetto più peculiare della soggezione socio - economica del lavoratore al datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12264 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BURLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 25/01/01 - R.G.N. 149/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 25.1.01, ha ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio fra la sign. LI OR ed alcune lavoratrici che eseguivano lavori per suo conto.
Esso è pervenuto a tale conclusione avendo rilevato che:
a - l'iscrizione delle stesse alla camera di commercio, l'esistenza di partita IVA, l'avvalersi di un commercialista, non erano elementi che comportavano, necessariamente, l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, trattandosi, all'evidenza, di aspetti formali estrinseci all'attività, ed a maggior ragione, al concreto atteggiarsi del rapporto committente esecutore del lavoro;
b - era stato accertato un impegno delle lavoratrici, sostanzialmente, costante ed abbastanza intenso, pari al minimo a quattro ore al giorno, desumendolo dalle modalità di pagamento e dalla entità dei corrispettivi;
c - le visite a domicilio delle lavoratrici per consegna e riconsegna della mercè avvenivano secondo una periodicità fissa anche se in alcuni casi erano tollerati differimenti della riconsegna;
d - solo poche lavoratrici avevano dichiarato che il prezzo era concordato con la committente e che, in caso diverso, sarebbe stata rifiutata la commessa;
e le stesse avevano dichiarato che ciò avveniva solo se i lavori richiedevano più tempo e che raramente si riusciva a modificare l'indicazione della società: secondo il collegio tale sistema era pienamente compatibile con quello della retribuzione a cottimo ed, in linea generale, con la possibilità del prestatore di lavoro di ricontattare la propria retribuzione specie a fronte di una diversa qualità o gravosità del lavoro;
e - il rifiuto di lavorare singole partite aveva riguardato evenienze molto rare, nell'arco del singolo rapporto, casi che in un rapporto all'interno dell'azienda avrebbero giustificato un'assenza o un permesso per ragioni familiari, o un congedo feriale, o casi in cui era stata sospesa la lavorazione perché era necessario dare priorità a mercè più urgente: non sussisteva, in definitiva, un'ampia facoltà di rifiutare ma solo un margine di tolleranza per situazioni di difficoltà del lavoratore;
in ogni caso questa Corte ha affermato che la subordinazione attenuata del lavoratore a domicilio non è esclusa quando il lavoratore , benché inserito nel ciclo produttivo aziendale, è disponibile ad una sicura esecuzione del lavoro programmato in relazione alle esigenze ed alle finalità dell'impresa, anche se sia costretto, in qualche caso, a rifiutare il lavoro commessogli per l'impossibilità di adempierlo nei termini temporali rigidamente prefissati dal datore di lavoro restando da ciò rafforzato il vincolo di subordinazione;
f - l'assenza di un impegno di tempo predeterminato non era significativa in quanto non solo il lavoratore autonomo, ma neppure il lavoratore a domicilio è soggetto a obblighi di durata o di predeterminazione;
2 - Il Tribunale ha altresì affermato che la sign. OR non poteva beneficiare della estinzione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 116, comma dodici, l. n.388/00 in quanto questa norma non era applicabile alle infrazioni in materia previdenziale poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore.
3 - Ha ritenuto inammissibile il gravame, per difetto di specificità, relativamente alla quantificazione delle sanzioni.
4 - Ha ritenuto che il versamento contributivo andava determinato in relazione alle retribuzioni di fatto corrisposte nel rispetto dei minimi retributivi fissati ai sensi dell'art. 7 l. n. 638/83 modificato dall'art. 1 comma 2 d.l. n.338/89; per tale ragione ha accolto l'appello incidentale dell'INPS e condannato la OR a pagare allo stesso lire 153.331.247;
5 - La sign. OR chiede la cassazione della sentenza con ricorso sorretto da cinque motivi cui l'INPS resiste con controricorso;
la ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
1. l. 877/3; con tale censura essa addebita al Tribunale di aver ritenuto, nonostante le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che lo svolgimento di lavoro presso la propria abitazione costituisca ontologicamente lavoro a domicilio subordinato.
1.1 - Questo pregiudizio ha comportato, da una parte, la svalutazione, di taluni elementi che, irrefutabilmente escludevano la predetta tipologia: quali la mancanza di tempi prestabiliti per la consegna dei prodotti, la possibilità di contrattare il prezzo fra le parti, la mancanza di un impegno predeterminato e la possibilità per le lavoratrici di rifiutare le commesse e, da un'altra, la minimizzazione di una serie di elementi che avrebbero potuto appalesare un ben diverso contesto dell'organizzazione lavorativa rispetto quella, pregiudizialmente, supposta dal Tribunale.
2 - La censura è fondata.
Come è noto secondo il costante indirizzo di questa Corte l'elemento connotativo peculiare della tipologia di lavoro in esame viene identificato nell'obbligo del lavoratore di assoggettarsi alle direttive del datore di lavoro in ordine alle modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere ( art 1 comma 21. 877/73) - (da ult. 5840/02). 2.1 - Ove sussista questa connotazione eventuali devianze dalle caratteristiche proprie del lavoro subordinato non giustificano una sussunzione della fattispecie nell'ambito del lavoro autonomo:
sicché è irrilevante:
a - lo svolgimento del lavoro anche per altri committenti ( 9516/98);
b - la mancata fissazione di termini rigorosi per la consegna del lavoro commissionato ( 10104/96, 11431/95);
c - l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigiane ( 10104/96, 11431/95, 2398/93) atteso che è l'effettiva esplicazione di un determinato tipo di lavoro ciò che determina la sua configurazione giuridica;
d - la circostanza che tra le parti venga trattato il compenso pattuito atteso che analoghe trattative possono venir condotte nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ( 10104/96, 11431/95, 2533/86).
3 - Su quest'ultima asserzione la Corte, nella presente controversia dissente.
3.1 - La predeterminazione del consenso rappresenta, infatti, una ineliminabile connotazione ontologica del lavoro subordinato: è sulla sua irretrattabilità che l'imprenditore fonda la previsione del proprio profitto;
essa rappresenta l'aspetto più peculiare della soggezione socio - economica del lavoratore al datore di lavoro.
3.2 - Se egli a fronte di una retribuzione inadeguata rispetto all'impegno lavorativo richiestogli avesse il potere di ricontrattare la propria retribuzione sarebbe negato quell'assoggettamento cui egli è sottoposto sin quando permane il suo rapporto di lavoro subordinato, salvo il suo diritto a richiedere la giusta retribuzione che può essergli accordata sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
3.3 - La decisone impugnata non ha riconnesso alcun rilievo al predetto potere di ricontrattazione - anche se esso veniva esercitato da pochissime lavoratrici;
per giustificarlo lo ha qualificato come una forma di cottimo ignorando che è proprio questo il tipo di retribuzione che la legge richiede per tale lavoro (art. 8) lasciando intravedere che normalmente avesse luogo una forma di retribuzione non propria della tipologia in esame.
4 - Scarso rilievo ha, poi, la sentenza impugnata assegnato alla tolleranza per i ritardi alla consegna, elemento che con il più generale clima di tolleranza (in ordine ad assenze e permessi) non è del tutto congruo con la sussistenza di un lavoro domiciliare subordinato.
5 - La sentenza per la quale è stata preliminarmente denunciata una antigiuridica ma anche illogica valorizzazione di elementi che, complessivamente considerarti, avrebbero potuto portare ad una diversa valutazione della fattispecie va pertanto cassata e rimessa ad altro giudice, anche per le spese di questa fase.
6 - L'accoglimento della censura testè esaminata esonera la Corte dalle esame di quelle ulteriori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003