Sentenza 22 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9140 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
09140/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 2406/01 Cron, N. 24804 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente- 2. " Luciano Vigolo -Consigliere- 3. 66 Giovanni Mazzarella -Consigliere- 4,' Antonio Lamorgese -Consigliere- 665. Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- Ud. 27.03.2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta cop ORE SENTENZA dal Sig. per diritti € sul ricorso proposto 24 GIU. 2002 DA IL CANCELLIERE CI DI MA, titolare della ditta OASI VERDE, con sede in Acqui Terme, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregoriana 56, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Galoppi, rap- presentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Pace del foro di Acqui Terme come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
AI BD Intimato per la cassazione della sentenza n. 12/98 del Tribunale del Lavo- 1373 ro di Acqui Terme del 14.1.2000/28.1.2000, Ry.500/93. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.03.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Giovanni Galoppi per la ricorrentepe oblega;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa Elisa- betta RI Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 10.2.1998, ID ZI conve- niva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Acqui Terme la ditta Oasi Verde di LE ID RI chiedendo che: a) fosse dichiarato che tra parti era intercorso rapporto di lavoro subor- dinato a tempo indeterminato dal 24.2.1997 al 3.4.1997 con la qualifica di operaio di 6° livello e la ditta convenuta fosse con- dannata al pagamento degli importi retributivi relativi al periodo per £. 3.079.493; b) fosse dichiarato nullo ed inesistente il li- cenziamento verbale intimato in data 3.4.1997 con la condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro in prece- denza occupato da esso ricorrente, nonché alla corresponsione delle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento. La convenuta costituendosi contestava le richieste dell'attore, in particolare osservando che ID ZI era stato licen- ziato durante il periodo di prova, per essere il rapporto di lavoro iniziato il 17.3.1997 e non il 24.2.1997 e che lo stesso aveva ri- cevuto quale compenso la somma di £.
1.650.000. All'esito dell'istruzione, l'adito Pretore con sentenza del 3 23.11.1998 accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente ri- guardante le retribuzioni non corrisposte con condanna della ditta Oasi Verde di LE ID RI al pagamento della somma di £. 1.000.000, oltre accessori;
rigettava la domanda relativa alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Tale decisione, impugnata dal ID ZI, veniva rifor- mata dal Tribunale di Acqui Terme con sentenza depositata il 28.1.2000, che dichiarava l'illegittimità del licenziamento e con- dannava la Oasi Verde di LE ID RI alla reintegrazio- ne dell'appellante nel posto di lavoro precedentemente occupato e al risarcimento del danno patito, pari alle retribuzioni e con- tribuzioni che avrebbe percepito dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre accessori. Il Tribunale riteneva raggiunta la prova, tratta dalla busta paga e dalla dichiarazione del datore di lavoro ai fini della disoccupa- zione, che il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, in- staurato tra l'ID e la ditta Oasi Verde, avesse avuto inizio prima del 17.3.1997, data di sottoscrizione del contratto relati- vo, e precisamente il 10.3.1997. In conseguenza di ciò il Tribunale considerava illegittimo il li- cenziamento verbale intimato dalla datrice di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, in quanto pronunciato in as- senza dei presupposti di legge, in particolare in assenza della forma scritta del patto di prova ad substantiam precedente o contestuale all'inizio della prestazione lavorativa. 4 La LE ricorre per cassazione con due motivi. L'ZI non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione degli artt. 112, 115, 116, 420 e 421 C.P.C., degli artt. 1372- 1° comma-, 2697, 2702 e 2709 Cod. Civ, e dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. e n. 5 C.P.C.). La LE sostiene che il lavoratore non ha in alcun modo as- solto all'onere probatorio a lui spettante di dimostrare che il rapporto di lavoro era intervenuto in data anteriore al 17.3.1997. Sotto tale profilo censura la decisione di appello per avere dato rilievo soltanto alla busta paga e alla dichiarazione INPS rila- sciata ai fini del trattamento di disoccupazione, indicanti la data del 10.3.1997 come inizio del rapporto, e per avere ritenuto che non costituisse prova contraria il contenuto di altri documenti (libretto di lavoro, contratto a tempo parziale, comunicazione alla Questura), indicanti la diversa data del 17.3.1997, che avrebbero dovuto essere valutati secondo prudente apprezza- mento. Le censure esposte non sono fondate. Il giudice di appello ha proceduto ad un attento e puntuale esame delle risultanze documentali nell'ambito dei suoi poteri discre- zionali di valutazione delle prove ex art. 116 C.P.C.. Tale valutazione delle risultanze probatorie è congruamente mo- 5 tivata ed immune da vizi logici e giuridici, mentre le censure della ricorrente attribuiscono a tali risultanze una diversa valenza e in definitiva si risolvono in un diverso apprezzamento del mate- riale probatorio acquisito rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, il che è inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente con il primo motivo deduce altresì vizio della sen- tenza impugnata per violazione dell'art. 112 C.P.C., per avere accolto una domanda improcedibile ex art. 420 C.P.C., in quanto il lavoratore originariamente aveva indicato il 24.2.1997 come data di inizio del rapporto di lavoro, che aveva modificato dopo l'udienza di discussione. Il rilievo non ha alcun pregio, non risultando che l'eccezione di improcedibilità sia stata sollevata in sede di appello dalla Leon- cini, come emerge dalla conclusioni trascritte nell'impugnata Н sentenza, e comunque avendo la stessa LE accettato il contraddittorio sulle richieste avanzate da ID ZI. La ricorrente con lo stesso primo motivo osserva che in ogni ca- so il licenziamento sarebbe stato validamente intimato, perché intervenuto il 2.4.1997, entro il termine di 30 giorni, anche a voler ritenere come esatta la data del 10.3.1997 come quella di inizio del rapporto. La doglianza non assume alcun rilievo, giacché ai fini della vali- dità del patto di prova si richiede la forma scritta ad substantiam precedente o contestuale all'inizio del rapporto lavorativo, nella specie non ravvisata dal Tribunale, come si è detto in preceden- 6 za. La medesima ricorrente aggiunge che il giudice di appello avreb- be omesso di valutare l'acquiescenza da parte del lavoratore al licenziamento, desumibile da una serie di comportamenti conclu- denti (ritiro documenti di lavoro, accettazione del trattamento di fine rapporto, richiesta e d ottenimento di certificato INPS ai fini della corresponsione dell'indennità di disoccupazione, ritardo nell'impugnazione del licenziamento e della sentenza di primo grado). Anche tali rilievi vanno disattesi, non risultando essere stati pro- posti in precedenza. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 421 C.P.C., 1218, e seguenti, 1453 e 2697 Cod. Civ., degli artt. 2 e 8 della legge n. 108 del 1990, dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nonché vizi di motiva- zione su punti essenziali della controversia (art. 360 n.3 e n. 5 C.P.C.). La ricorrente osserva che i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere che il rapporto di lavoro non fosse mai stato inter- rotto per la illegittimità del licenziamento verbale, sottolineando che con la costituzione in giudizio del datore di lavoro per con- trastare le domande svolte nei suoi confronti dal lavoratore sa- rebbe intervenuta una ratifica del licenziamento illegittimamente intimato. Gli esposti rilievi sono privi di pregio e non possono essere con- 7 divisi, atteso che ai fini dell'asserita ratifica del licenziamento illegittimo occorreva un atto formale, nella specie non interve- nuto, non potendosi ravvisare tale atto nella comparsa di risposta o nel verbale di udienza, contrariamente all'assunto della Leoni- cini. La stessa ricorrente rileva, a sostegno della validità del licenzia- mento, che la giusta causa e/o il giustificato motivo avrebbero potuto essere individuati nell'incapacità ed inidoneità psico- fisi- ca del lavoratore nello svolgimento delle mansioni conferitegli. La LE sostiene ancora che nel caso di specie non avrebbe potuto essere ordinata la reintegrazione del lavoratore nel posto in precedenza occupato, essendo inapplicabile l'art. 18 della leg- ge n. 300 del 1970 in relazione al ridotto requisito dimensionale;
né avrebbe potuto essere liquidato il risarcimento del danno se- condo il parametro desumibile dall'anzidetto art. 18, mentre dovuto trovare applicazione i criteri generali avrebbero sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 1218 e seguenti cod. civ. Tali doglianze sono nuove, per non essere state dedotte in prece- denza, da che deriva la loro inammissibilità in sede di legittimità. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non essendosi costituito l'intimato ID ZI. 8
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 27 marzo 2002 : Presidente Il Consigliere relatore estensore alessandro be Renzis Hill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 . N 3 3 5 - 8 7 1 - E 1 G E E L G L A L D 22 GIU. 2002 I T I D T R I I O O A D E E S S R 1 N L ' A L T . 0 G E S I T R R D O A E , O G P N S S I , A A E T S A S S T E N I E A E D O T M P S A D L B D O I L , O I IL CANCELLEREdie oggi,