Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2004, n. 18667
CASS
Sentenza 23 febbraio 2004

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In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato, in mancanza di una norma specifica, in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, sulla base dei principi generali desumibili dall'art. 623 cod. proc. pen. (la Corte ha escluso, quale giudice del rinvio, il tribunale in composizione monocratica, competente sull'appello delle decisioni del giudice di pace, ritenendo inapplicabile l'art. 569 comma quarto cod. proc. pen., che regola il diverso caso di annullamento con rinvio a seguito di ricorso "per saltum", ipotesi che non ricorreva nel caso di specie in cui il ricorso per cassazione rappresentava l'unico mezzo di impugnazione contro sentenze inappellabili, ai sensi dell'art. 37 comma secondo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale, come si deduce dal principio del "simultaneus processus" previsto dall'art. 221 cod. strad., al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare (nella specie si trattava della sospensione della patente di guida e la Corte ha affermato che spetta al giudice applicare tale sanzione amministrativa anche se sia stata già disposta dal prefetto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2004, n. 18667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18667
    Data del deposito : 23 febbraio 2004

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