Sentenza 23 febbraio 2004
Massime • 2
In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato, in mancanza di una norma specifica, in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, sulla base dei principi generali desumibili dall'art. 623 cod. proc. pen. (la Corte ha escluso, quale giudice del rinvio, il tribunale in composizione monocratica, competente sull'appello delle decisioni del giudice di pace, ritenendo inapplicabile l'art. 569 comma quarto cod. proc. pen., che regola il diverso caso di annullamento con rinvio a seguito di ricorso "per saltum", ipotesi che non ricorreva nel caso di specie in cui il ricorso per cassazione rappresentava l'unico mezzo di impugnazione contro sentenze inappellabili, ai sensi dell'art. 37 comma secondo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale, come si deduce dal principio del "simultaneus processus" previsto dall'art. 221 cod. strad., al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare (nella specie si trattava della sospensione della patente di guida e la Corte ha affermato che spetta al giudice applicare tale sanzione amministrativa anche se sia stata già disposta dal prefetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2004, n. 18667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18667 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 23/02/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 259
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 047266/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) AI AN N. IL 12/10/1979;
avverso SENTENZA del 30/05/2002 GIUDICE DI PACE di FANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
Udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. FATTO E DIRITTO
Con atto del 20.9.2002 il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 30.5.2002 del giudice di pace di Fano che ha condannato ND NI alla pena di Euro 600,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza, commesso il 16.2.2002.
Lamenta il ricorrente che il giudice a quo ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria sul rilievo che la stessa era stata già applicata in via amministrativa ed eseguita, laddove essa, ciononostante, doveva essere ugualmente irrogata dal giudice. Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva questa Corte che la doglianza è fondata. Mentre nell'imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell'art. 80 ter, introdotto dall'art. 142 della l. 24 novembre 1981 n. 689 sulle modifiche al sistema penale, l'art. 222 del nuovo codice della strada, le ha riconosciuto il carattere di sanzione amministrativa accessoria. E detta sanzione deve essere disposta a norma dell'art. 222 nuovo codice della strada (Cassazione penale, sez. 4^, 5 luglio 1994, Mor;
Cassazione penale, sez. 6^, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante;
Cassazione penale, sez. 4^, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi;
Pretura Cassino, 28 maggio 1995, Turrini;
Cassazione penale, sez. 4^, 21 settembre 1995, n. 10102, Calevi;
Cassazione penale, sez. 4^, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci;
Cassazione penale, sez. 6^, 29 settembre 1997, Cardaropoli), persino se la sospensione sia stata già disposta dal Prefetto. Ed infatti la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale, come si deduce dal principio del "simultaneus processus" previsto dall'art. 221 del codice della strada, al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare (Cass. pen., sez. 4^, 22.3.1999, n. 8977, P.M. in proc. Lai, RV. 214251). Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 620, lett. L) c.p.p., spaziando la sanzione tra un minimo ed un massimo, di tal che l'impugnata sentenza va annullata nella parte in cui non applica la sanzione amministrativa accessoria, con rinvio. Circa l'identificazione del giudice di rinvio, va detto che manca una norma specifica che ne consenta la determinazione, ma si può enucleare la soluzione al problema dall'art. 623 c.p.p., da cui si desume il principio che, salva l'ipotesi di ricorsole - saltum, regolata dall'art. 569, comma 4, giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza impugnata. Ed il fatto che il legislatore in tema di impugnazioni non si sia voluto discostare dai criteri generali che presidiano la materia trova conferma nell'art. 39, comma 2, d. lgs. 274/00, che per i casi di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello si riporta all'art. 604 c.p.p., come archetipo, ampliando la casistica. Orbene, nel caso di specie, essendo stata emessa condanna alla sola pena dell'ammenda, il ricorso per Cassazione è l'unico rimedio consentito, di tal che non si verifica l'ipotesi di ricorso per saltum, che avrebbe reso applicabile analogicamente - in presenza del detto vuoto normativo - l'art. 569, comma 4, con conseguente determinazione del giudice di rinvio nel tribunale in composizione monocratica, giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ex art. 39 d. lgs. 274/00, ed in conformità ai principi dianzi enunciati il giudice di rinvio va identificato, come si è detto, in altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Fano.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al giudice di pace di Fano. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004