Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM S.r.L. , nella persona del legale pro tempore, assistita e rappresentata dall'Avv. Claudio Toniolo, giusto mandato speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 836 pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, Sez. 1^ Civile, il 13-05-1999, depositata l'1-07-1999;
udita la relazione della causa svolta all'udienza del 8-07-2003 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Gambardella Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15-03-1996 la società adiva il tribunale di Venezia al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione Finanziaria, al rimborso delle somme pagate a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, prevista dal n. 77 lett. A) della tariffa allegata al DPR n. 641/1972, denunciando il contrasto della normativa con la direttiva comunitaria n. 335/69 del 17 luglio 1969. Costituendosi l'Amministrazione convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Roma, l'intervenuta decadenza per i versamenti anteriori al triennio, e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa nel merito per insussistenza del dedotto contrasto tra normativa nazionale e Direttiva Comunitaria.
L'adito Tribunale, con sentenza n. 741/97 del 20-2/17-4/1997, condannava l'Amministrazione al rimborso degli importi pagati per complessive L. 17.500.000, con gli interessi legali della domanda, rigettando le richieste concernenti gli anni 1986 e 1987 per intervenuta decadenza.
Pronunciando sull'appello principale proposto dalla società e su quello incidentale introdotto dall'Amministrazione, la Corte d'Appello di Venezia, giusta sentenza in epigrafe, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che confermava nel resto, in applicazione della Legge n. 448/98, determinava la misura degli interessi nel tasso legale vigente all'1-01-1999, ed a decorrere dal 28-06-1991 per le annualità 1988 e 1989, dal 5-07-1991, per le annualità 1990 e 1991, e dal 16-11-1992 per l'annualità 1992. Con ricorso notificato il 31-07-2000 ed affidato a tre mezzi, la società ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimata Amministrazione con controricorso notificato il 19-09-2000 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia nell'ordine:
1) Violazione dei principi del diritto comunitario in tema di quantificazione del tasso di interesse, tenuto conto che l'art. 11 della Legge n. 448/1998, che dispone la corresponsione di interessi nella misura del tasso legale vigente alla data della sua entrata in vigore viola il principio di equivalenza, in quanto il tasso ivi previsto per l'indebito comunitario è diverso da quello spettante per le azioni di ripetizione di tributi fondate sul diritto interno. 2) In subordine, fa istanza di rimessione alla Corte di Giustizia della C.E., della questione pregiudiziale relativa alla violazione del principio di equivalenza, così come prospettato con precedente mezzo.
3) Violazione degli artt. 13 del DPR n. 641/1972, 5 della Legge n. 29/1961 e 2 del DPR n. 1199/1971 per non avere riconosciuto ed affermato il principio che gli interessi decorrono, nel caso in cui la domanda di rimborso sia inviata a mezzo del servizio postale, con la data di spedizione della stessa.
Le questioni poste dal ricorso in esame vanno risolte alla stregua delle disposizioni del complesso normativo di riferimento e dei principi giuridici, già affermati da questa Corte e dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, secondo cui: a) "l'art. 10 della Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva".
b) Tali tasse non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 10, lett. c) della citata direttiva allorquando le iscrizioni nel registro delle imprese, per le quali esse vengono riscosse, abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che non vengono restituiti a coloro che li abbiano versati;
c) Non ricorrendo tali circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità, tenuto conto delle peculiarità proprie del tipo di società;
d) Non contrasta con il diritto comunitario la previsione che lo stato membro opponga alle azioni di ripetizione di tributi, riscossi in violazione di norme comunitarie, un termine nazionale di decadenza triennale in deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata ad un termine più favorevole, purché tale termine decadenziale si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario ed a quelle basate sul diritto nazionale;
e) Contrastano con il diritto comunitario le disposizioni con cui lo Stato membro subordini la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, a specifiche condizioni che siano meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali disposizioni, alla restituzione del tributo di che trattasi;
(Corte Giustizia C.E., 10 settembre 2002, CASER s.p.a. + PRISCO s.r.l. c/ Ministero Finanze;
Cass. SS.UU. n. 3458/1996; Cass. n. 7176/1999);
f) La data di presentazione della domanda di rimborso all'Amministrazione Finanziaria coincide, nel caso di invio a mezzo del servizio postale, con quella di spedizione, purché il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione- (Cass. n. 11463/2001; 11362/2001; 1691/2000; 11973/1999). In applicazione di tali condivisi principi, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, le prospettate censure vengono esaminate e valutate nei termini di cui appresso.
Il primo mezzo è fondato in quanto la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio richiamato sub e) avendo affermato l'obbligo dell'onerata Amministrazione di corrispondere gli interessi al tasso legale del 2,50%, vigente al momento dell'entrata in vigore della Legge n. 448/1998 e cioè alla data dell'1-01-1999. La Corte rileva, infatti, che tale statuizione non appare compatibile con il richiamato principio comunitario, risultando adottata in violazione dell'art. 5 della Legge 26-01-1961 n. 29, che regolamenta in via generale, la materia degli interessi sulle somme dovute in restituzione al contribuente per tasse ed imposte indebitamente versate, prevedendo tassi diversi, determinati da apposite disposizioni, complessivamente più favorevoli rispetto a quello fissato dall'art. 11 della Legge n. 448/1998. Il secondo mezzo, con il quale, in subordine, si fa istanza di rimessione della questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, resta, per l'effetto, assorbitoli terzo mezzo, con il quale la contribuente assume che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che gli interessi dovuti dall'Amministrazione andassero conteggiati a decorrere dalla data di ricezione delle istanze di rimborso anziché da quella della loro spedizione a mezzo del servizio postale è, del pari, fondato, avendo già questa Corte avuto modo di affermare (Cass. Sez. 5^ 17-05-2001) il principio che si condivide, e dal quale, nel caso, non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui, ai fini della verifica della tempestività della presentazione della istanza di rimborso della tassa sulle concessioni governative e della decorrenza degli interessi, si deve avere riguardo, nel caso di inoltro della domanda a mezzo del servizio postale, alla data di spedizione della relativa raccomandata e non a quella di ricezione del plico da parte dell'Amministrazione. Conclusivamente, accolti il primo ed il terzo motivo, ed assorbito il secondo, l'impugnata sentenza va cassata, in relazione alle censure con detti mezzi prospettate.
Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, procederà al riesame e deciderà adeguandosi ai richiamati principi.
Lo stesso giudice pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione ai profili di censura accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004