Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2002, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
E . T N R A O IC A I ' Z L L B A L B R E U T D 3 ITALIANA S I I 8 4 S 8 9 G 1 1 N E - IN NOME DEL POPOLO IT RIANO195 02 E R ° 5 S - N I A 4 O A PREMA DE ONE G L E D A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11716/01 SAGGIO Presidente Dott. Antonio Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.8958 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 05.12.01 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:impugna zione decreto di SEN TENZA adottabilità sul ricorso proposto da: GI AI, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n.169 presso l'avv. Itala Mannias, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanna Chiara del foro di Milano giusta delega in atti;
www ricorrente contro curatrice speciale dei minori avv. Lucia D'Amico, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 28, presso l'avv. Giorgio Natoli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Elena Piceni Roveda del 6/2485 2001 foro di Milano, giusta delega in atti;
controricorrente e
contro
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano - intimato e
contro
Comune di Bussero (tutore) in persona del Sindaco p.t. - intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia n.576 22.02/16.03.01. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Mannias per la ricorrente e Natoli per la curatrice speciale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con decreto 17/19.09.97 il tribunale dei minorenni di Milano dichiarava lo stato di adottabilità dei minori BE DA, nata l'[...] e BE AR, nato l'[...], per lo stato di abbandono in cui venivano lasciati dai genitori GI MA e AD AD SA BE, privi delle 2 Caf più elementari cure igieniche e sanitarie, vittime e spettatori dei loro violenti litigi e dei loro stati confusionali per abuso di psicofarmaci e alcoolici. I due genitori, secondo la valutazione sspressa dai servizi specialistici e confermata dalla consulenza tecnica espletata, presentavano disturbi della personalità non di tale livello da inficiarne le capacità mentali e volitive, ma tanto fortemente radicati da essere suscettibili di modifica solo con un costante, forte e convinto impegno che né la MA né il BE erano disposti ad assumere e mantenere. L'opposizione al decreto veniva rigettata con sentenza 12.04.99 del tribunale dei minorenni e la sezione dei minori della Corte diappello di Milano, con sentenza 22.02/16.03.01, dopo aver espletato una seconda consulenza tecnica psicologica, rigettava l'appello proposto dalla sola GI MA, avendo trovato conferma delle precedenti valutazioni nei rilievi del nuovo elaborato che ribadiva l'incapacità della MA a svolgere le funzioni materne, perché di personalità fragile -senza dubbio anche per la sua anamnesi familiare- non sostenuta dal marito -che aveva assunto spesso nei suoi confronti atteggiamenti spesso aggressivi, siccome condizionato da abusi alcoolici- verosimilmente anche se l'assenza della donna dopo i primi due colloqui non consentiva certezze- ansiosa e priva di fiducia in se stessa. Le decise carenze sul piano progettuale della MA, la mancanza di una famiglia o di un rapporto coniugale atti a sostenerla, i tempi lunghi di un percorso psicoriabilitativo -anche se la MA fosse stata disponibile e capace dell'impegno necessario a percorrerlo- non consentivano una prognosi favorevole su un suo tempestivo recupero alla funzione genitoriale. 3 Caf Contro tale sentenza ha proposto ricorso GI MA avanzando, con atto notificato il 23/24.04.01, quattro motivi di censura. Si è costituita, resistendo con controricorso notificato il 30.05.01, la curatrice speciale dei minori. Non si sono costituiti gli altri intimati. Motivi della decisione I primi tre motivi del ricorso (lett. A, B, C) si articolano nell'assunto di carenze procedurali nell'accertamento dello stato di abbandono e nella dichiarazione dello stato di adottabilità. Dopo aver riaffermato la prevalenza, anche a livello di convenzione internazionale, della famiglia del sangue, la ricorrente lamenta che nel dichiarare lo stato di abbandono né i genitori né i minori fossero stati messi nelle condizioni di far sentire la propria voce, contrariamente a quanto dispone l'art. 10 l.s. 184/83; assume poi che l'assenza di difesa tecnica nel corso del procedimento di adottabilità ha costituito violazione dell' art. 182 cpc. Infatti, in forza di tale norma il giudice avrebbe dovuto verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti, assegnando ove del caso un termine per la nomina del difensore - l'art. 75 della 1.s. 184/83 prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La censura di violazione dell'art. 10 1.s. 184/83 è inammissibile, perché - ove la lamentata carenza di audizione si fosse verificata- avrebbe dovuto essere denunciata in sede di opposizione al decreto di adottabilità ed, eventualmente, reiterata nell'atto d'appello, mentre non risulta che sia stata sollevata in tali sedi, né la ricorrente ha mai lamentato l'omessa pronuncia. L'assistenza tecnica nel corso del procedimento previsto dall'art. 11 1.s. 184/83 non è necessaria, trattandosi di procedimento camerale non 4 برة contenzioso, ma non è vietato alla parte di farsi assistere, ove lo ritenga opportuno, da un difensore di fiducia (Cass. 4151/93; 7640/91; 6494/90; 351/89). Non risulta -né lo deduce la ricorrente- che vi sia stata una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre necessaria, sia che si interpreti l'art. 75 l.s. 184/83 come norma di rinvio recettizio e quindi come richiamo al r.d. 3282/1923, sia che, assumendo il rinvio come formale, si ritenga applicabile la l.s. 217/90 (artt. 15 ss., non ancora modificati, ratione temporis, dalla ls. 134/01). Col quarto motivo (lett. D) si solleva q.l.c. degli artt. da 10 a 17 l.s. 184/83 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. perchè non prevedono in diritto di difesa tecnica in ogni fase del procedimento. La questione, come già risulta dalle richiamate sentenze della Cassazione, è manifestamente infondata e tale è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale (351/89; 160/95). Spese compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensa le spese. Roma, 5 dicembre 2001 Il Presidente Il Cons. CANCELLIERE Andrea Belichi 15 M 2002 il IL GANGELLI