Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 2
Ogni contrasto che impedisca la prosecuzione del procedimento va eliminato con la procedura del conflitto: la nozione dei "casi analoghi", prevista dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., non deve, infatti, essere intesa in senso restrittivo, poiché la legge ha voluto, invece, l'intervento della corte di cassazione per risolvere prontamente tutte quelle situazioni che determinino un arresto del procedimento non altrimenti eliminabile. (Nella fattispecie, ciascuno dei giudici appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ai quali era stata presentata identica richiesta di liquidazione dei compensi professionali "ex lege" n. 217/90, reputava di non essere competente a rendere la decisione).
Il giudice che decide gli incidenti in materia cautelare non è "giudice procedente" nel senso indicato nell'art. 12, secondo comma, legge sul patrocinio a spese dello Stato, competente a provvedere alla liquidazione dei compensi professionali relativi ai procedimenti "de libertate"; lo è, invece, il giudice che procede (o che ha proceduto) avuto riguardo al corso del procedimento principale cui gli incidenti ineriscono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.4.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 1859
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " AR Marasca " N. 9596/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AM RE
avverso il provvedimento del Tribunale di Milano in data 20 febbraio Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità del denunciato conflitto di competenza.
O S S E R V A
Con provvedimento del 20 febbraio 1998, il Tribunale di Milano, quarta sezione penale, disattendeva la denunzia di conflitto negativo di competenza presentata dall'avv. AM RE in relazione ad istanze di liquidazione di compensi attinenti a procedimenti incidentali in misura cautelare decisi nei confronti di un imputato ammesso al patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato. Proponeva ricorso per cassazione il suddetto professionista chiedendo a questa Corte di annullare senza rinvio tale decisione - in quanto "abnorme", per essersi il giudice di merito pronunciato su di un conflitto di competenza la cui cognizione è esclusiva del giudice di legittimità - e di statuire, trattenendo gli atti, se, in materia di liquidazione di compensi per opera prestata in relazione a procedimenti ex artt.309-310-311 c.p.p., sia competente il giudice procedente ovvero quello del riesame.
Con sentenza 3 dicembre 1998 il provvedimento gravato è stato annullato senza rinvio, richiedendosi al Tribunale di Milano gli atti relativi al denunciato conflitto.
Acquisiti i quali, ad esito dell'odierna udienza camerale, la Corte ha deciso nei termini di seguito esposti.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del conflitto, formulata dal P.G. d'udienza nel rilievo che questo non è configurabile quando il contrasto verta tra organi giudicanti appartenenti allo stesso ufficio giudiziario.
L'argomento non tiene conto del principio giurisprudenziale per il quale ogni contrasto che impedisca la prosecuzione del procedimento va eliminato con la procedura del conflitto: la nozione dei "casi analoghi", prevista dall'art.28, comma2, c.p.p., non deve, infatti, essere intesa in senso restrittivo , poiché la legge ha voluto, invece, l'intervento della corte di cassazione per risolvere prontamente tutte quelle situazioni che determinino un arresto del procedimento non altrimenti eliminabile.
Ed una situazione del genere si verifica sicuramente quando, come nel caso concreto, ciascuno dei giudici appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ai quali è presentata identica richiesta di liquidazione dei compensi professionali 'ex lege' n. 217/90, reputi di non essere competente a rendere la decisione.
Ciò posto, ritiene la Corte che il conflitto va risolto dichiarandosi la competenza della Quarta sezione penale del tribunale di Milano, quale giudice che procede (o ha proceduto), ai sensi dell'art.12, comma 2, Legge n. 217/90 sul gratuito patrocinio. Tale norma disciplina la procedura di liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico, stabilendo che essa avviene con decreto motivato dell'autorità giudiziaria che ha proceduto, al termine "di ogni fase o grado del procedimento" ovvero all'atto della cessazione dell'incarico professionale, e, quanto al giudizio di cassazione, del giudice di rinvio o di quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. Si aggiunge, con l'ultimo periodo, che "in ogni caso", il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione. Basterebbe quest'ultima disposizione a risolvere la questione qui discussa, siccome assolutamente incompatibile, per come è strutturata, con una interpretazione della norma che consentisse di attribuire la competenza in merito alla liquidazione dei compensi di che trattasi al tribunale della libertà: si pensi ai casi di impugnazione d'una misura cautelare emessa in dibattimento o addirittura applicata dal giudice d'appello, in ordine ai quali, francamente, sarebbe ben difficile ipotizzare una competenza del tribunale della libertà estesa alla liquidazione di compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento.
Il vero è che, anche se la disciplina delle misure cautela ritrova nel codice di rito una collocazione propria e autonoma(lb IV) e predispone, quanto alle impugnazioni, una procedura architettata, con i necessari adattamenti, ai principi che reggono il fluire del processo nei vari gradi di cognizione, sta di fatto che i detti procedimenti di impugnazione hanno natura solo 'incidentale', quale risultante di un'intima connessione rispetto alla 'fase' cui ineriscono sotto l'aspetto funzionale, 'fase' che può essere tanto quella delle indagini preliminari quanto quella del giudizio, noto essendo che le misure cautelari possono trovare applicazione in fasi procedimentali diverse rispetto alle indagini preliminari: sono, dunque, detti procedimenti di impugnazione, incidentalmente inerenti a "fasi procedimentali", ma non costituiscono - essi stessi - una "fase procedimentale", nel senso tecnico-giuridico del termine, che figura nel testo dell'art. 12., c.2, della legge in esame. La quale legge, poi, oltre a precisare opportunamente che durante la fase delle indagini preliminari, in cui evidentemente manca un giudice "procedente", la liquidazione dei compensi (come l'ammissione al gratuito patrocinio) spetta al GIP, competente per il fatto per cui si procede (art.7), si avvale di una norma di chiusura (art.15) che individua sul tema le residue competenze (del giudice dell'esecuzione, nella fase esecutiva;
dell'autorità giudiziaria procedente, nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza); così che da nessuna parte del testo legislativo è dato enucleare la ipotizzabilità di una liquidazione autonoma delle prestazioni professionali nel giudizio incidentale "de libertade":
nè trattasi, per quanto innanzi detto, di una lacuna, frutto di dimenticanza.
Conclusivamente, deve affermarsi che il giudice che decide gli incidenti in materia cautelare non è "giudice procedente" nel senso indicato nell'art. 12, comma 2, legge sul patrocinio a spese dello Stato, competente a provvedere alla liquidazione dei compensi professionali relativi ai procedimenti 'de libertade' essendo, invece, il giudice che procede (o che ha proceduto) avuto riguardo al corso del procedimento principale cui gli incidenti ineriscono.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Quarta Sezione Penale del Tribunale di Milano, quale giudice che procede.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999