Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 1859
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Sentenza 22 aprile 1999

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Ogni contrasto che impedisca la prosecuzione del procedimento va eliminato con la procedura del conflitto: la nozione dei "casi analoghi", prevista dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., non deve, infatti, essere intesa in senso restrittivo, poiché la legge ha voluto, invece, l'intervento della corte di cassazione per risolvere prontamente tutte quelle situazioni che determinino un arresto del procedimento non altrimenti eliminabile. (Nella fattispecie, ciascuno dei giudici appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ai quali era stata presentata identica richiesta di liquidazione dei compensi professionali "ex lege" n. 217/90, reputava di non essere competente a rendere la decisione).

Il giudice che decide gli incidenti in materia cautelare non è "giudice procedente" nel senso indicato nell'art. 12, secondo comma, legge sul patrocinio a spese dello Stato, competente a provvedere alla liquidazione dei compensi professionali relativi ai procedimenti "de libertate"; lo è, invece, il giudice che procede (o che ha proceduto) avuto riguardo al corso del procedimento principale cui gli incidenti ineriscono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/1999, n. 1859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1859
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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