Sentenza 17 maggio 2007
Massime • 1
In materia di conflitti di giurisdizione e di competenza, l'espressione "medesimo fatto" contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen. è assunta nel suo significato comune, di guisa che è necessario che vi sia identità assoluta del fatto-reato nella sua storica individualità, con esclusione pertanto dei casi di reiterazione della stessa condotta previsti e regolati dall'art. 81 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2007, n. 22440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22440 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/05/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 2089
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 4092/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Il 22/1/2007, dall'avvocato MARTINI Marco, nell'interesse dell'imputato TO OL ON, recante denunzi a di conflitto di competenza TRA:
il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio;
il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna;
Esaminati gli atti trasmessi;
Uditi in camera di consiglio:
- il consigliere relatore, Dott. VECCHIO Massimo;
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. SORRENTINO Federico, sostituto procuratore generale della Repubblica, il quale ha concluso per la declaratoria della cessazione del conflitto;
- il difensore dell'imputata IC NA Nurys, avvocato CASALE Marsilio, il quale ha concluso, richiamando le conclusioni dell'avvocato MARTINI, che aveva postulato la competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio. RILEVA
1. - Con ordinanza del 28 ottobre 2006 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vicenza ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a carico di TO OL ON e altri, per il delitto di importazione di stupefacenti e ha contestualmente declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Busto Arsizio, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso quel giudice. Il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, in sito alla udienza preliminare, ha declinato a sua volta la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 24 novembre 2006 ha confermato - sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero - la coercizione intramuraria nei confronti dell'TO, ritenendo la propria competenza. 2. - Con atto recante la data del 12 dicembre 2006, tuttavia depositato il 22 gennaio 2007, il difensore dell'indagato, avvocato MARTINI Marco, ha denunziato conflitto positivo di competenza tra il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna e il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio, postulando il vincolo della continuazione tra il delitto per i quale procede il Pubblico Ministero di Bologna e gli altri reati ascritti al medesimo TO, per i quali il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio ha ritenuto la propria competenza.
3- Il conflitto è insussistente.
Il difensore assume la incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, in ordine allo specifico delitto per il quale procede il Pubblico Ministero presso quel giudice, postulando la competenza per connessione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio. Ma deve rilevarsi tra i due giudici anzidetti non vi è contrasto alcuno, in quanto il primo ha declinato e il secondo ha ritenuto la competenza a conoscere il reato de quo.
Nè la continuazione - ove sussistente - tra i residui reati ritenuti dal Giudice bustocco e il delitto per cui procede il Pubblico Ministero bolognese può innescare il conflitto.
Già nel vigore dell'abrogato codice di rito questa Corte (v. per tutte: Sez. 1, 21 novembre 1988, n. 2625, Rizzuto, massima n. 179979) ha fissato il principio di diritto secondo il quale:
Presupposto per la sussistenza di un conflitto positivo di competenza è che due o più giudici ordinari prendano cognizione dello stesso fatto - reato identico nelle sue tre componenti: soggetto, condotta ed evento. Tali condizioni non ricorrono nella ipotesi della connessione, sia pure probatoria, ed in quella della continuazione. E a fortiori il principio deve essere ribadito in relazione alla previsione dell'art. 28 del codice di rito vigente, in quanto in materia di conflitti di giurisdizione e di competenza il legislatore ha sostituito alla formula del codice abrogato "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato" quella più analitica, ma più efficace "medesimo fatto attribuito alla stessa persona", espressione questa identica a quella contenuta nell'art. 90 del codice di rito previgente che sanciva l'inammissibilità di un secondo giudizio nei confronti di imputati, condannati o prosciolti con sentenza irrevocabile "per il medesimo fatto".
L'espressione "medesimo fatto", anche nella nuova disposizione processuale è assunta nel suo significato comune, per verificare l'elemento materiale del reato nei suoi tre momenti di condotta, evento e nesso di causalità materiale, ed il medesimo evento materiale non può non essere quello realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, luogo e persone. È necessario, cioè, l'identità assoluta del fatto-reato nella sua storica individualità e non più la reiterazione dello stesso che integri il concorso di reati con unicità di soggetto, ... tra i quali è compreso l'art. 81, che, al capoverso, stabilisce il temperamento della continuazione, se i diversi fatti sono legati dall'identità del disegno criminoso" (Sez. 1, 9 marzo 1992, n. 1098, De Gasperis, massima n. 191343).
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2007