Sentenza 13 novembre 2017
Massime • 1
In tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimemnto nei suoi confronti, nonchè dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2017, n. 11068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11068 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2017 |
Testo completo
1 106 8-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/11/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente- Sent. n. sez. 1368/2017 IRENE SCORDAMAGLIA Rel. Consigliere - PAOLA BORRELLI REGISTRO GENERALE N.40772/2017 GIUSEPPE RICCARDI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ID ON nato il [...] avverso l'ordinanza del 01/09/2017 del TRIB. LIBERTA' di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso lo stesso Ufficio giudiziario in data 15 agosto 2017, di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ID DI, in relazione alla contestazione preliminare e provvisoria del reato di tentato furto in abitazione aggravato, continuato e in concorso, di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 e 5, e 61 n. 5 cod. pen., commesso in Milano il 14 agosto 2017. 2. Il menzionato provvedimento è contrastato con il ricorso per cassazione presentato nell'interesse del cautelato dal difensore di fiducia, Avv. Giovanni Marchese, che ha sviluppato due motivi di impugnazione.
2.1. primo motivo deduce il vizio di violazione della legge processuale, sotto il profilo della mancata declaratoria della nullità derivante dall'omessa traduzione dell'informazione di garanzia, e il vizio di motivazione, laddove il giudice censurato ha ritenuto, per un verso, che fosse rimasto acclarato che il ricorrente comprendesse e, in qualche modo, parlasse la lingua italiana, avendo ammesso al cospetto della polizia giudiziaria di avere fatto uso del cacciavite e della chiave inglese per forzare la porta d'ingresso delle abitazioni violate;
per altro verso, che il pregiudizio per i diritti di difesa della persona indagata non potesse dirsi eliso dalla successiva nomina di ben due difensori di fiducia e dalla proposizione del gravame avverso il provvedimento del GIP.
2.2. Il secondo motivo deduce il vizio di violazione della legge processuale e il vizio di motivazione, sia con riferimento all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al cautelato in relazione a tutti i reati contestatigli, che con riguardo alle esigenze cautelari. In particolare, per quel che attiene al primo profilo, denuncia la mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame di elementi in fatto - la presenza del ricorrente soltanto in uno degli appartamenti violati;
l'assenza della refurtiva asportata nel primo appartamento nella disponibilità del prevenuto;
le dichiarazioni scagionanti rese da un coindagato che sarebbero stati tali da- sovvertire le conclusioni raggiunte in punto di gravità indiziaria. Quanto alle esigenze cautelari, contesta il giudizio di sussistenza espresso dal Collegio del gravame cautelare sul rilievo che la valutazione di pericolosità sociale del prevenuto, formulata con riferimento alla prognosi di recidivanza ai fini della delibazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di ricaduta nel reato, 2 non trova alcun appiglio nelle condizioni di vita del cautelato, incensurato, non coinvolto in procedimenti penali pregressi ed estraneo agli ambienti delinquenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché, insieme, manifestamente infondato e privo della specificità normativamente richiesta.
1.1. Quanto alla doglianza articolata con il primo motivo, omette il ricorrente di individuare correttamente la norma regolatrice del caso scrutinato. In effetti, all'indagato alloglotta arrestato o fermato non è dovuta né l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 cod. proc. pen., né l'informazione sul diritto di difesa di cui all'art. 369-bis cod. proc. pen. delle quali è prevista, ai sensi dell'art. 143, - comma 2, cod. proc. pen, la traduzione scritta-, non essendo l'arresto o il fermo atti del pubblico ministero ma della polizia giudiziaria;
la quale è tenuta dare al soggetto che vi è sottoposto, ai sensi dell'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. una comunicazione avente ad oggetto le garanzie e i diritti difensivi, che, però, ove sia mancata o non sia stata esauriente, può essere data o completata dal giudice della convalida, ai sensi dell'art. 391, comma 2, cod. proc. pen., siccome novellato dall'art. 1, comma 1, lett. f) d.lgs. 101 del 2014. Donde, in ipotesi di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerenti le garanzie e i diritti difensivi riconosciuti al soggetto alloglotta arrestato o fermato, di cui all'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., deve trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale il diritto di difesa di questi è soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti e dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della stessa (Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003 - dep. 09/02/2004, Zalagaitis, Rv. 226717; Sez. 1, n. 38715 del 23/01/2013 - dep. 19/09/2013, Panayotis, Rv. 256759) Costituisce, peraltro, jus receptum in seno alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice la massima secondo la quale, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, con la quale si deduce l'omessa traduzione di un atto che si aveva diritto a ricevere nel caso di specie la comunicazione di cui all'art. 386 cod. proc. pen. -, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, solo qualora si evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle prerogative defensionali derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 0267941; Sez. 1, n. 6623 del 16/12/2015, dep. 2016, Darbo Cheick, Rv. 266210). 3 Я 1.2. Nella vicenda in esame, risulta dagli atti del procedimento - che il Collegio è autorizzato a consultare essendo stato dedotto un error in procedendo - sia che la polizia giudiziaria ha puntualmente adempiuto agli obblighi che le sono imposti dall'art. 386 cod. proc. pen., avendo dato atto espressamente nel verbale di arresto redatto in data 14 agosto 2017, che l'indagato si è rifiutato di firmare - - di avere fornito la comunicazione in ordine alle garanzie e ai diritti di difesa, sia che la persona in stato di arresto è stata assistita, nel corso dell'udienza di convalida, tanto da un interprete che da un difensore di ufficio. D'altro canto, il ricorrente, per un verso, si è limitato ad eccepire la mancata traduzione degli atti di cui agli artt. 369 e 369-bis cod. proc. pen., senza evidenziare alcun concreto e reale pregiudizio patito in conseguenza di essa;
per altro verso non ha negato di essere stato edotto, nell'udienza di convalida, nella sua lingua dei fatti contestati e degli elementi di accusa suo carico, come dimostrato, peraltro, dal tenore dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza cautelare adottata all'esito della detta udienza, presentata dal difensore di fiducia, in cui è stata svolta un'ampia difesa sul merito degli addebiti.
1.3. Va, peraltro, rilevato che il Collegio del gravame cautelare ha reso una motivazione giuridicamente e logicamente corretta, laddove, nel rigettare la eccezione di nullità dell'informazione ex art. 369-bis cod. proc. pen. e degli atti successivi, ha opinato nel senso che era fondatamente da ritenersi che l'indagato comprendesse e parlasse la lingua italiana alla stregua delle dichiarazioni ammissive dei fatti rese alla polizia giudiziaria. Da parte di questa Corte si è, infatti, affermato che, in tema di traduzione degli atti, l'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una semplice verifica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza difensiva (Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017, Mejri, Rv. 269505; Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Rv. 262101). Tale accertamento costituisce, nondimeno, una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ilie, Rv. 261640).
2. Anche il secondo motivo non coglie nel segno.
2.1. Invero la censura che attinge il quadro degli elementi dai quali il Tribunale del riesame ha tratto il positivo giudizio quanto alla sussistenza della gravità indiziaria pretende di suggerire una valutazione alternativa e più favorevole al cautelato delle emergenze istruttorie. Operazione, questa, che, tuttavia, è estranea al sindaco di legittimità allorché, attraverso la motivazione del 4 G provvedimento impugnato, il giudice di merito abbia dato prova di averle compiutamente esaminate e valutate secondo criteri improntati alla logica e al rispetto dei principi di diritto che ne governano l'apprezzamento. Tale enunciazione si coniuga del resto con le affermazioni di questa Corte (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), in tema di statuto della motivazione del provvedimento emesso all'esito del giudizio di gravame cautelare;
avendo, infatti, la richiesta di riesame la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, l'impianto argomentativo della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Donde avendo la motivazione del provvedimento impugnato assolto pur a fronte di un motivo di gravame - attingente la sussistenza delle esigenze cautelari articolato in maniera del tutto generica alla propria funzione euristica in conformità ai parametri ermeneutici richiamati, la doglianza che su di essa si appunta deve essere dichiarata inammissibile.
2.2. Non miglior sorte spetta al rilievo formulato con riguardo alla consistenza delle esigenze cautelare in rapporto alla pericolosità del ricorrente. Premesso che la doglianza pecca di genericità ove confrontata con l'ampiezza e la pertinenza degli argomenti spesi sul tema dal Tribunale del riesame, deve evidenziarsi che, con la specifica indicazione di una serie di indici fattuali di sicura valenza significante nell'ottica del giudizio prognostico da compiersi - la disinvoltura e la professionalità dimostrate nel mettere a segno i furti in appartamento contestatigli;
la mancanza di fissa dimora in Italia (e, può aggiungersi, la mancanza di una occupazione lavorativa dalla quale trarre le fonti di sostentamento); il difetto di resipiscenza -, il giudice censurato ha dato prova di avere esaminato gli elementi fattuali a sua disposizione confrontandoli, in vista della decisione da assumere, ai canoni cui il legislatore ha inteso ancorare la delibazione circa la restrizione preventiva della libertà personale. Deve registrarsi, in particolare, la conformità al dettato di legge di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. laddove il giudice censurato ha effettuato l'apprezzamento del periculum libertatis, anche nella sua dimensione temporale, sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale 5 ملا dell'indagato e su elementi indicativi non certo congetturali (quali quelli segnalati) idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264).
3. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile con le consequenziali disposizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 13/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Maria Vessichelli Уши энагонетный Depositato in Cancelleria Roma, li 1.3 MAR 2018 Il Direttore Amm TREVO Odd's Odika GALLIANO 6