Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/1989, n. 10
CASS
Sentenza 21 giugno 1989

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Il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con un vincolo di destinazione che nel contempo obblighi il soggetto finanziato ad impiegarlo per il fine indicato e l'ente pubblico erogatore a vigilare su tale destinazione, conservando in tal senso la giuridica disponibilità della somma corrisposta, si considera appartenente alla pubblica amministrazione, agli effetti dell'art. 314 cod. pen., per cui la sua destinazione ad uno scopo diverso ed incompatibile con quello per il quale era stato erogato dà luogo ad un'illecita distrazione. ( V mass n 181888 e V mass n 181890, estratte dalla medesima sentenza) .*

La R.a.I. Radiotelevisione italiana, persona giuridica di diritto privato, è una società per azioni di interesse nazionale, concessionaria di un pubblico servizio di preminente interesse generale. In quest'ultimo rientrano non soltanto la gestione, l'Esercizio degli impianti e l'attività di diffusione, ma anche l'attività diretta alla predisposizione dei programmi destinati alla trasmissione, escluse le attività commerciali "connesse", le quali non si pongono rispetto al servizio pubblico in rapporto di strumentalità necessaria. Gli amministratori della R.a.I. Sono incaricati di pubblico servizio e possono quindi commettere i delitti di peculato o di malversazione secondo la natura giuridica dei fondi oggetto di appropriazione o di distrazione. ( V mass n 181889 e mass n 181890, estratte dalla medesima sentenza).*

L'erogazione di una somma di denaro, appartenente o no alla pubblica amministrazione, finalizzata al perseguimento di un risultato di interesse generale inerente a un pubblico servizio, effettuata a favore di un'impresa del tutto incapace di conseguire quel risultato per Mancanza di mezzi finanziari, requisiti tecnici o esperienza specifica, è sufficiente a realizzare la condotta distrattiva prevista dagli artt. 314 e 315 cod. pen., in presenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato. (fattispecie relativa ad affidamento di realizzazione di programma radiotelevisivo). ( V mass n 181888 e mass n 181889, estratte dalla medesima sentenza).*

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/1989, n. 10
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10
Data del deposito : 21 giugno 1989

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