Sentenza 21 giugno 1989
Massime • 3
Il denaro erogato dalla pubblica amministrazione con un vincolo di destinazione che nel contempo obblighi il soggetto finanziato ad impiegarlo per il fine indicato e l'ente pubblico erogatore a vigilare su tale destinazione, conservando in tal senso la giuridica disponibilità della somma corrisposta, si considera appartenente alla pubblica amministrazione, agli effetti dell'art. 314 cod. pen., per cui la sua destinazione ad uno scopo diverso ed incompatibile con quello per il quale era stato erogato dà luogo ad un'illecita distrazione. ( V mass n 181888 e V mass n 181890, estratte dalla medesima sentenza) .*
La R.a.I. Radiotelevisione italiana, persona giuridica di diritto privato, è una società per azioni di interesse nazionale, concessionaria di un pubblico servizio di preminente interesse generale. In quest'ultimo rientrano non soltanto la gestione, l'Esercizio degli impianti e l'attività di diffusione, ma anche l'attività diretta alla predisposizione dei programmi destinati alla trasmissione, escluse le attività commerciali "connesse", le quali non si pongono rispetto al servizio pubblico in rapporto di strumentalità necessaria. Gli amministratori della R.a.I. Sono incaricati di pubblico servizio e possono quindi commettere i delitti di peculato o di malversazione secondo la natura giuridica dei fondi oggetto di appropriazione o di distrazione. ( V mass n 181889 e mass n 181890, estratte dalla medesima sentenza).*
L'erogazione di una somma di denaro, appartenente o no alla pubblica amministrazione, finalizzata al perseguimento di un risultato di interesse generale inerente a un pubblico servizio, effettuata a favore di un'impresa del tutto incapace di conseguire quel risultato per Mancanza di mezzi finanziari, requisiti tecnici o esperienza specifica, è sufficiente a realizzare la condotta distrattiva prevista dagli artt. 314 e 315 cod. pen., in presenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato. (fattispecie relativa ad affidamento di realizzazione di programma radiotelevisivo). ( V mass n 181888 e mass n 181889, estratte dalla medesima sentenza).*
Commentario • 1
- 1. Astensione, quando il rinvio è obbligatorio? (Cass. 40187/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2020
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/1989, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1989 |
Testo completo
ORIGINALE
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO di Consiglio in
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE date 21.6.1889
SEZIONI UNITE PENALI
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.:
N. Dott. FERDINANDO ZUCCONI AL SE Primo Presidente. 10 Agg.
Consigliere1. Dott. VITTORIO PICOZZI
->> REGISTRO GENERALE 2.
- RAFFAELE NIGRO
-> N. 3. >>> AUGUSTO HI 516/89
4. >>> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. ET AB
UFFICIO COP 5. >>> VITO ALIANO
»
Gir
-Rifasciste al SIG. GATTI 6. VA IA per diritti 24000 11 1809 7.
» PASQUALE TROJANO
IL CANCELLIERE 8. TO FELICIANGELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIOI
UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da 1 Procuratore Generale presso la Corte Rilasciata coria skl di appello di Roma nei confronti di at sie. Flavie Hav 1) E' IE, nato a [...] il [...]; per diriti L. 8000 25 LUG 1989 2) AN EN, nato a [...] il [...]; IL CANCELLIER
(3) GI IL, nato a [...] il [...]; IMA GASSIZIONE CORE avverso la sentenza della Sezione Istruttorio della Corte di at Sta. Foco Shoes appello di Roma in data 23 novembre 1988 L. 8000
--- - -
25 LUG 1989per diritti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE IL CANCELLIERE
Rilasciato popla studio al SIG. DAMATL
L. 2000 per diritti
1994 10 A. Spinosi Roma
IL CANCELLIERE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio el SIG. COPP
- 24000 per diritti
LUB 1989
* CANCELLIERE Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. PASQUALE TROJANO
Rifesciata cofie stub Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede l'accoglimento avv. Alessandrini le del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugna|
S : £24,000 P ta.
26.7.89
и вание SVOLGIMMENTO DEL RICORSO
Rifescate colla stadis BE RA, CA NI e DA IL - new avv. Corelle for firth le rispettive qualità di direttore generale della società RAI
£ 8.000 of 27.7-89 Radiotelevisione Italiana, di direttore della 1^ Rete TV e di
4% dirigente della 3° struttura di programmazione della medesima
Rifescieto cofie stud rete - furono sottoposti a procedimento penale perchè imputati ww. KE LE er firti del delitto di peculato, punito dagli artt.110 e 314 cod. pen. бова
1.24.000 :1 1.8.89 Il fatto loro ascritto consisteva nell'aver distratto a profit to di OL TE, amministratore della società per az.
"SKY Cinematografica", la somma di £.12.552.000.000, corrispet CORTE SUPREMA
FICIO CUPIE tivo del contratto di appalto concluso in data 3 giugno 1980
✓ copia studio Rile per la realizzazione dello sceneggiato televisivo "Marco Polo". CLOTTI al S
8000 per a L. Il Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, con sentenza 28
ALLIERE marzo 1988, dichiarò non doversi procedere nei confronti degli IL
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE imputati per insussistenza del fatto.
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio Questa pronunzia venne confermata dalla Sezione Istruttoria
MAZZA al SIG. della Corte di appello con sentenza 23 novembre 1988. 8000 per diritti
20TI 1989 IL CANCELLIERE La Corte premise che la RAI non ha la natura di ente pubblico,
-
ma quella, espressamente attribuitale dalla legge, di società CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE per azioni di interesse nazionale a norma dell'art.2641 cod.
Rilasciata copia Studio Sel Meseciv. Osservò che, pe raltro, questo rilievo non esauriva la pro- al SIG. per diritti L. 24000 blematica inerente alla posizione soggettiva degli imputati 11-2011 1989 IL CANCELLIERE ed alla qualificazione giuridica del fatto loro ascritto, poi- chè, a norma dell'art.358 cod. pen., la qualità di incaricato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
studio di pubblico servizio, presupposto del delitto di peculato, non Ritesci
Frople per omitti L. 8000 spetta soltanto ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici,
-3 OTT. 1989
IL CANCELLIEREma a tutti coloro che, sia pur nell'ambito di una struttura privatistica, svolgono un servizio pubblico in senso obbietti- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE vo. Proseguendo l'indagine in questa prospettiva, la Corte Rilasciata copia studio Colelle al SIG. affermo che la radiotelediffusione su scala nazionale, affida- 8000 per diritti L. ta alla RAI in regime di concessione, integra. un pubblico ser i IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DICASSAZIONE vizio di preminente interesse nazionale e ne dedusse che, al
-
fine di individuare la posizione soggettiva degli imputati in studio
Massaglia riferimento al reato loro attribuito, era necessario definire jj
8000 per duin l'ambito del pubblico servizio anzidetto. Sotto quest'ultimo profilo, osservò che l'atto di concessione, approvato con il
D.P.R. 10 agosto 1981 n.521, distingue, agli artt.1 e 3, 1'og-
getto della concessione, indicato nell'istallazione, nell'eser- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICI OPIE cizio tecnico degli impianti e nella trasmissione dei progran-
Richlan studio
MARIAMI- mi, dalle c.d. attività connesse, costituite da iniziative per f commerciali collaterali, le quali sono consentite nei limiti
93 in cui non pregiudichino il migliore svolgimento dei servizi IL CANCELLIERE concessi. Ne dedusse, quindi, che la Società RAI esercita un pubblico servizio soltanto nello svolgimento del primo gruppo...
di attività, mentre opera come un comune soggetto di diritto privato nell'ambito delle attività connesse. Aggiunse, però che da tale conclusione non discendeva che il pubblico servizio te-
levisivo fosse circoscritto al solo momento finale costitui-
to dalla fase della trasmissione dei programmi;
perchè, invece,
comprendeva anche quelle attività negoziali preparatorie diret-
te alla predisposizione dei programmi, che, essendo finalizzate e nel contempo, necessarie allo svolgimento di detta fase, sono a quest'ultima intimamente connesse. Doveva, pertanto, ritener-
si che anche l'attività rivolta alla produzione dello sceneggia-
- -- -
to Marco Polo, programma diffuso con il mezzo televisivo, rien-
trava nel pubblico servizio e che, pertanto, le condotte poste in essere dagli imputati nell'ambito di tali attività, poteva-
no, in astratto, configurare i reati di peculato o di malversa-
-
¡zione.
Passando ad esaminare il merito della contestata imputazione,
la Sezione Istruttoria rilevò che: a) che la scelta della socie tà appaltatrice venne compiuta, sulla base di rapporti preferen-
ziali di natura personale, prima ancora che essa si costituis-
Be come S.K.Y. Cinematografica s.p.a.; b) che l'appalto fu con-
ferito senza il rispetto delle procedure previste dal regolamen-
to interno della RAI;
c) che la suddetta società non possedeva le dimensioni adeguate e l'esperienza professionale richieste dalla natura dell'opera affidatele. Tuttavia tutte queste cir 5 -
costanze, se dimostravano che l'affare fu il risultato di un macroscopico errore, non valevano, di per sè stesse, a prova-
re che fosse stata consumata una distrazione di denaro socia-
le. Questa prova, al contrario, mancava del tutto. Se, infatti,
la società S.K.Y., non ultimo lo sceneggiato, a seguito della soluzione consensuale del contratto, ne realizzo, tuttavia,cir ca il 50% e la società subentrante utilizzo l'intero lavoro e tutte le opere eseguite dalla prima Non sussisteva, inoltre
•
alcun elemento per affermare che la somma di £.12.552.000 ver+
sata alla società S.K.Y. non fosse proporzionata al lavoro real mente svolto. Dalla prova testimoniale, dal parere degli esper ti all'uopo consultati e dall'acquisita documentazione conta-
bile era risultato che il preventivo di 10 miliardi, così co-
me il costo finale pari a £.32.miliardi erano congrui e che la lievitazione dei costi era imputabile ad obbiettive circo-
stanze impreviste verificatesi nel corso della lavorazione.
Una volta esclusa la sussistenza del contestato delitto, la
Corte osservò che le circostanze sopra indicate potevano, al più, costituire indizi di un conferimento dell'appalto per motivi esclusivamente privati e, quindi, rilevare ai fini del-
la configurabilità in astratto del reato di interesse privato in atti di ufficio, ma che, nella specie, quest'ultimo delitto non poteva concretamente sussistere, poichè gli imputati non rivestivano la qualifica di pubblici ufficiali. + 6 Contro questa sentenza il Procuratore Generale presso la Corte
di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione.
Gli imputati hanno depositato una memoria.
Il ricorso è stato sottoposto all'esame delle Sezioni Unite
Penali di questa Corte per la complessità delle questioni giu-
ridiche sollevate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il P.M. ricorrente denunzia il difetto di motivazione in ordine alla tesi, prospettata nei motivi di ap-
pello, secondo la quale gli imputati, essendo abilitati a for-
mare ed a manifestare la volontà della società concessionaria del pubblico servizio, rivestivano, a norma dell'art.12 del
D.P.R. n.156 del 1973, la qualità di pubblici ufficiali e, per tanto, potevano rendersi soggettivi attivi del delitto di inte-
resse privato in atti di ufficio.
Con la seconda doglianza, incentrata sul vizio di contradditto-
ria motivazione e sulla violazione di legge, si lamenta che il giudice del merito, nell'escludere il delitto di peculato ascrit to agli imputati, aveva confuso il concetto di danno con quel-
lo di profitto. Ed a tal riguardo si osserva che la Corte del merito, una volta riconosciuto che la società SKY, costituita-
si come impresa cinematografica soltanto dopo il conferimento dell'appalto, non era attrezzata per l'opera affidatale, tanto che la stipula del contratto si era rivelata un macroscopico errore e che la stessa società aveva comunque realizzato un profitto tramite il corrispettivo erogato per il lavoro svolto, 7 -
avrebbe dovuto necessariamente concludere che, nella specie,
-- -
ricorrevano tutti gli elementi del delitto di peculato.
Il ricorso è fondato nei limiti che verrano in seguito precisa-
ti.
La natura privatistica dell'ente concessionario del servizio radiotelevisivo, espressamente affermata dall'impugnata sente-
za nel solco del precedente orientamento di questa Corte, (Cass.
civ. 8 ottobre 1970 n.1851; Cass. pen. III 31 marzo 1953, Sei-
72385) maudi;
Cass. civ. 22 agosto 1949 deve essere ribadita alla stre-
gua della legislazione vigente.
Prescindendo dalla metodologia dei c. d. "indici di riconosci-
bilità", spesso adottata anche in giurisprudenza per individua-
re la natura pubblica o privata di un ente, e tuttavia critica-
ta per l'ambiguità dei singoli parametri adottati, deve rilevar-
si che, nella materia in esame, l'opzione privatistica del Le-
gislatore emerge chiaramente dalla definizione del suddetto en-
te quale società per azioni a totale partecipazione pubblica e d'interesse nazionale "ai sensi dell'art. 2641 cod. civ. "enun ziata negli artt.3, secondo comma della Legge 15 aprile 1975
n.103 e I, comma terzo del D.L.6 dicembre 1984 n.807 (converti-
to con modificazioni nella Legge 4 febbraio 1985 n.10). E', in-
fatti, noto che, come chiarito dal Lavori preparatori al codi-
ce civile (Relazione al Re sul Libro V, par.11 n.191),e ritenu to dalla prevalente dottrina, le società d'interesse nazionale non assumono la struttura di enti pubblici, ancorchè la loro disciplina presenti particolari lineamenti in ragione degli in-
teressi pubblicistici connessi al loro oggetto sociale. Il ri corso all'anzidetta denominazione giuridica, appartenente alla sfera del diritto privato, tanto più chiaramente si rivela qua-
le indice decisivo dell'effettiva voluntas legis in quanto si correla al principio enunziato nell'art.4 della Legge 20 marzo
1975 n.70, secondo il quale nessun nuova ente pubblico può
essere istituito o riconosciuto se non per legge. Invero, pro-
prio alla stregua di tale norma, entrata in vigore pochi gior-
ni prima della riforma radiotelevisiva, il Legislatore, se aves-
se voluto attribuire alla società concessionaria la natura di ente pubblico, lo avrebbe espressamente affermato. Inoltre, nel mentre il carattere privato di tale società trova un evidente conferma nei ripetuti rinvii alle norme del codice civile per quanto riguarda aspetti particolarmente qualificanti dell'as-
setto societario, la disciplina speciale dettate dalle stesse leggi in ordine alla titolarità delle azioni, nonchè alla nomi-
na ed alla struttura degli organi sociali, si mantiene nell'al-
veo segnato dal cit. art.2641 cod. civ., il quale prevede, per le società d'interesse nazionale, l'emanazione di leggi specia-
11 circa la gestione sociale, il trasferimento delle azioni e la nomina degli amministratori dei sindaci e dei dirigenti. De-
ve, quindi, concludersi che l'assenza di un esplicito riconosci-
mento della natura pubblica della società concessionaria, lungi dall'essere casuale risponde ad una precisa volontà del Legisla 9
tore. Questa conclusione trova, infine, un'ulteriore conferma nel duplice rilievo che il citato D.L. n.807 del 1984 e la leg-
ge di conversione non contengono alcun specifico riferimento alla società RAI, attuale concessionaria (domendo ritenersi,
ormai superate le norme trasitorie di cui agli artt.46 e 47 del-
la precedente Legge n.103 del 1975) e che la concessione è, per sua natura, a carattere temporaneo, così come espressamente af-
fermato nell'art.14 della legge da ultimo citata. Di talchè
l'opposte tesi condurrebbe al risultato di configurare un'ipo➡
tesi di riconoscimento della personalità giuridica pubblica a tempo determinato ed in incertam personam, il quale, essendo del tutto estraneo alle linee di tendenza del vigente ordinam mento giuridico, avrebbe dovuto essere esplicitamente enunzia+
to.
Deve, inoltre, condividersi l'assunto dell'impugnata sentenza secondo cui la radiodiffusione su scala nazionale integra un servizio pubblico di preminente interesse generale, riservato,
come tale, allo Stato a mente dell'art.43 cost.- Questa quali+
ficazione, espressamente enunziata negli artt.1, 3 della legge n.103 del 1975 ed 1 del D.L. n.807 del 1984 e più volte riba-
dita dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. 10 luglio 1974 n.
225; 28 luglio 1976 n.2020 e 14 luglio 1988 n.826), trova una sigura conferma nelle connotazioni strutturali del servizio in esame. 10- Esaminando brevemente la disciplina dettata dalle citate Leggi,
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deve, innanzi tutto, rilevarsi che la radiotelediffusione su scala nazionale persegue pubbliche finalità, individuate dallo art.l, primo comma, della Legge n.103 del 1975, nell'ampliare la partecipazione dei cittadini e nel concorrere allo sviluppo socio-culturale del Paese, in conformità dei principi sanciti nells Carta Costituzionale. Questi scopi debbono essere realiz-
zati nel rispetto del principio dell'obbiettività, dell'indipen denza e dell'apertura alle varie tendenze socioculturali. Il
servizio radiotelevisivo è conferito ad una società per azioni mediante un atto di concessione, il quale integra, come è noto,
lo strumento normale per il conferimento a privati della gestio ne di pubblice servizi. Lo svolgimento del servizio è obbli-
gatorio, sotto pena della decadenza della concessione. Nell'e-
sercizio di tale attività la società concessionaria è sottopo-
sta, altresì, ad un penetrante potere di indirizzo e di vigi-
lanza riservato ad una Commissione Parlamentare. A questa, in-
vero, compete in via diretta la formulazione degli indiriz-
- -
zi generali per la predisposizione e l'equilibrata distribuzio-
nedei programmi, nonchè la regolamentazione di alcune rubriche di pregnante interesse politico e della attività pubblicitaria
- attraverso la nomina dell'in-
- in via indiretta ed, inoltre tero Consiglio di Amministrazione, una indubbia ingerenza nel-
l'approvazione dei piani dei programmi e nella loro realizzazio ne. Una sia pur limitata incidenza sulla gestione del servizio, cir 11.
coscritta al potere di proposta, di consulenza e di indicazio ne e,compete, altresì, per quanto riguarda la programmazione a diffusione locale, anche ai Consigli Regionali, tramite l'in-
tervento di appositi Comitati. Infine, attraverso le clausole dei vari atti di concessione succedutisi nel tempo, la socie- tà concessionaria è stata sottoposta a precisi vincoli su aspetti qualificanti della gestione del servizio, quali il nu-
mero delle reti e dei canali ed alla durata delle trasmissioni
•
-
Da siffatta disciplina emerge la presenza di tutti gli elemen-
ti costitutivi del pubblico servizio in senso obbiettivo. Que-
sto istituto, infatti, secondo la nozione elaborata nel corso di un lungo approfondimento dottrinario e giurisprudenziale,
si caratterizza per l'inerenza di un interesse generale ad un'
attività diretta alla produzione di beni o di servizi e per l'assoggettamento di quest'ultima ai poteri di controllo, in- dirizzo e vigilanza della pubblica autorità, i quali, nel pre-
gli determinarne in vario modo, obbiettivi, i profili organizzati–
vi e le modalità di esercizio, conferiscono rilevanza giuri-
dica non soltanto ai fini perseguiti, ma all'intera attività
di gestione unitariamente considerata.
Tanto precisato occorre individuare l'ambito del pubblico ser-
vizio radiotelevisivo, sceverando nell'attività svolta dalla società concessionaria, la parte di natura obbiettivamente pubblica e quella compresa esclusivamente nell'esercizio del- 12 1'autonomia privata.
In particolare, il quesito sottoposto all'esame di questa Cor-
te consiste nell'accertare se nella sfera del pubblico servizio rientri soltanto l'istallazione e l'esercizio degli impianti,
nonchè l'attività terminale della trasmissione, o anche quella diretta alla produzione o all'acquisizione dei programmi desti-
nati ad essere diffusi.
La prima tesi, respinta dalla sentenza impugnata e riproposta dagli imputati nella memoria, trae spunto sia dalle disposizio-
ni di cui agli artt.l della Legge n.105 del 1975 e del succes-
sivo Decreto Legge n.804 del 1984, i quali definiscono pubbli-
co servizio essenziale di preminente interesse generale "la diffusione dei programi radiofonici e televisivi su scala nazionale, sia dalla norma di cui all'art.2 della legge cenna-
ta, secondo la quale la riserva del servizio allo Stato compren de l'istallazione e l'esercizio tecnico degli impianti e la trasmissione di programmi di qualsivoglia natura.
L'orientamento in esame non può essere, però, condiviso, poichè
cade nell'errore di valorizzare soltanto il dato testuale di alcune norme atomistimamente considerate, isolandole, cioè, dal sistema, al quale debbono essere, invece, raccordate, dando un appropriato rilievo all'elemento teleologico.
Invero, nell'individuazione dell'ambito del servizio radiotele-
visivo non è consentito prescindere dagli scopi in vista dei quali esso è stato qualificato come pubblico e riservato allo Stato, poichè soltanto attraverso la ricerca degli obbiettivi
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assegnati a tale servizio è possibile delimitare quella parte dell'attività del privato concessionario che, essendo essenzia-
----
le per la loro realizzazione, rientra necessariamente nell'og-
getto del servizio medesimo.
In questa prospettiva non è dato,quindi, prescindere dalle nor-
me sopra indicate, le quali individuano il fine del pubblico my servizio in esame nella proposione dello sviluppo socio-cultu-
rale della collettività nazionale e, come mezzo al fine, riser-
vano alla Commissione Parlamentare un potere di ingerenza e controllo, sia diretto che indiretto, sulla predisposizione e la diffusione del programmi. Ed, a tal riguardo, assume, inol-
tre, un decisivo rilievo l'art. 9 del citato Decreto (nel testo modificato con la legge di conversione) il quale impegna la so-
cietà concessionaria a garantire la completezza e l'imparziali-
tà dell'informazione, il rispetto del pluralismo anche cultura-
le, nonchè a promuovere, anche tramite un decentramento, un ef-
ficace rapporto con le diverse tendenze sociali e culturali operanti nel paese.
Invero, prendendo lo spunto da tali nomme, la Corte Costituzio-
nale ha esattamente affermato che il ruolo peculiare dell'emit-
tenza pubblica rispetto all'emittenza privata consiste, appun-
to, nel dare spazio alle suddette tendenze secondo i canoni del pluralismo interndednged ha, inoltre, chiarito che l'informa-
il cui pluralismo ed obbiettività il Legislatore hazione, 14 - voluto assicurare mediante la riserva allo Stato della diffu-
sione televisiva su scala nazionale, deve essere inteso in sen-
so onnicomprensivo, in modo da includervi qualsiasi messaggio informativo, culturale o di puro svago, suscettibile di incide- re comunque, sulla pubblica opinione (cfr. sent. n.826 del
1988)
Sulla base di tali rilievi, deve, quindi, concludersi che le finalità del servizio radiotelevisivo non consistono soltanto nell'assicurare all'utenza, mediante la gestione razionale e la modernizzazione degli impianti e l'uso delle bande di freguen za assegnata, una ricezione dei programmi per quanto possibile adeguate sotto il profilo tecnico, ma si estende anche alla predisposizione di programmi, il cui contenuto risponda ai ca-
noni sopra indicati. Ne consegue, allora, che l'ambito del pub-
blico servizio non è circoscritto al mero svolgimento delle sud-
dette prestazioni tecniche, ma lo trascende, comprendendo anche l'attività diretta alla produzione od all'acquisizione dei pro-
grammi destinati alla trasmissione, poichè soltanto attraverso queste ultime attività è possibile realizzare le peculiari fi-
nalità assegnate al servizio medesimo.
Deve, altresì, rilevarsi che non costituisce un ostacolo a tale conclusione il rilievo che, nella predisposizione dei programmi la società concessionaria svolga attività negoziale di diritto privato, (contratti di appalto, di prestazione d'opera, di no-
leggio, o altri similari), poichè rientra nel modulo del pubbli co servizio gestito, come quello di specie, nella forma c.d. 15
imprenditoriale, che il privato concessionario compla attivi-
tà di quel genere, che, essendo direttamente finalizzate, qua-
le strumento necessario, allo svolgimento del servizio, sono
Quel che preme precisare è che le attivi- in esso ricomprese. tà considerate non vanno confuse con le attività commerciali"
indicate nell'art.9 del citato Decreto come distinte e collate-
rali al pubblico servizio e denominate, negli atti di conces-
e". Queste ultime, invero, a diffe-
[sione come "attività connesse" renza dalle prime, non si pongono rispetto al servizio pubblico in un rapporto di strumentalità necessaria, e gli sono quindi del tutto estranee, tanto che, così come chiarito negli atti di concessione, possono essere esercitate soltanto nei limiti in cui non intralcino il migliore svolgimento del servizio con-
cesso. Dai suesposti rilievi discende che, come correttamente ritenu-
il contratto di appalto concluso to dalla sentenza impugnata, il contrat dalla società concessionaria RAI con la società SKY Cinematogra-
fica, per la produzione dello sceneggiato Marco Polo destinato alla diffusione televisiva, rientra nell'ambito del servizio pubblico. Ne consegue, altresì, che l'assunto del P.M. ricorren-
te,secondo cui agli imputati competerebbe la qualifica di pab—
bhici ufficiali si rivela infondato. E' necessario, al riguar do, prendere mosse dall'art.12 del T.U. delle disposizioni in materia postale, approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n.156, - a norma del quale le persone addette ai servizi di telecomuni
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cazioni, anche se dati in concessione, sono considerati pubbli ci ufficiali o incaricati di pubblico servizio a seconda delle funzioni loro affidate in conformità degli artt.357 e.358. cod.
pen.-Poichè tale disposizione, al pari delle norme in 'essa ri-
chiamate, fonda il discrimine fra le due categorie di soggetti
_sull'elemento obbiettivo delle mansioni concretamente esercita-
te, è soltanto alla natura dei compiti espletati dagli imputa-
ti che occorre riferirsi al fine di individuare la posizione giuridica. In questa prospettiva giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e l'opinione di accreditata dottrina, condivisa dal Collegio, assumono la qualità di pubbli-
co ufficiale i soggetti che formano o concorrano a formare la volontà di un ente pubblico, ovvero siano comunque, investiti di poteri autoritativi o di potestà di certificazione. Costitui-
scono, invece, incaricati di pubblico servizio i soggetti la cui attività, senza presentare i contenuti sopra indicati, si ponga come strumentale rispetto alle finalità del pubblico ser-
vizio gestito da un ente pubblico o da un privato concessiona-
rio (Cass. VI, 6 febbraio 1985 n.1229, Belsito;
Casa. VI, 11
marzo 1985 n.2304, Guerrini;
Cass., VI, 29 ottobre 1984 n.9298,
Guadino). Esaminando la posizione soggettiva degli imputati al la luce di tali principi, risulta che sostoro, nell'attività
diretta alla stipula od all'esecuzione del contratto di appal-
to, in cui secondo l'accusa sono intervenuti, hanno assunto il il ruolo di incaricato di pubblico servizio e non già di pubbli 17 -
co ufficiale, poichè nello svolgimento di tali compiti hanno operato quali organi di una società privata concessionaria di un pubblico servizio, senza esercitare pubbliche potestà.
Ne consegue, dunque, che nell'ambito operativo sopra indicato gli imputati, contrariamente all'avviso del P.G. ricorrente,
non potevano rendersi responsabili del delitto d'interesse pri vato in atti di ufficio, proprio perchè non avevano assunto la qualifica di pubblici ufficiali, mentre ben potevano aver com-
messo, quali incaricati di pubblico servizio, i delitti di pe-
culato o di malversazione, secondo che il denaro o i beni mobi-
li oggetto dell'appropriazione o della distrazione, fossero ap-
partenuti, o no, alla Pubblica Amministrazione.
Come è noto, ii fondi a disposizione della società concessionaria hanno una duplice origine, potendo essi costituire proventi dell'attività pubblicitaria ovvero delle attività connesse eser-
citate al di fuori del pubblico servizio o, invece, derivare da pubblici finanziamenti e, cioè, dai canoni di abbonamento e dalle erogazioni speciali previste dall'art.19 della citata
Legge n.103 del 1975.
Nel mentre non è contestabile che i fondi della prima categoria,
essendo stati conseguiti direttamente dalla RAI nell'esercizio delle suddette attività, appartengono ab origine alla società
concessionaria, ad opposta conclusione deve pervenirsi rispetto ai fondi della seconda categoria, che derivano da pubblici fi- 18 nanziamenti, effettuati in vista di uno specifico fine pubblico.
Invero secondo il costante orientamento di questa Corte
- dal quale non v'è ragione di discostarsi il concetto di apparte-
-
nenza alla P.A., di cui all'art.314 cod. pen., non si identifica con quello civilistico fondato sulla proprietà o sul posseso,
ma ha un significato più ampio. Esso, cioè, può risolversi an-
che nella permanenza sul denaro erogato di un vincolo di desti-
nazione che, nel contempo, obblighi il soggetto finanziato ad impiegarlo per il fine indicato e l'ente pubblico erogatore a vigilare su tale destinazione, conservando, in tal senso, la
giuridica disponibilità della somma corrisposta. In questa pro.
spettiva è stato, quindi, ripetutamente affermato che il denaro proveniente da un finanziamento dello Stato è pecunia publica e non dismette tale natura con il versamento nelle casse del-
l'ente privato finanziato;
per cui la sua destinazione ad uno scopo diverao ed incompatibile con quello per il quale era sta-
to erogato, dà luogo ad un illecita distrazione (Cass., VI, 25
fabbraio 1987 n.2616, Tortora;
Cass., VI CC 27 maggio 1986 n.
950 Morgante;
Cass., VI, 15 novembre 1985 n.10734, Iannaccone;
Cass., VI, 14 luglio 1983 n.6480; Cass., VI, 11 marzo 1971 n.726,
Masi). Ne consegue che il giudice, alfine di qualificare, sotto il profilo penale, la condotta distrattiva avente ad oggetto fondi della società concessionaria deve accertare, in via pre-
liminare, la provenienza dei fondi distratti.
Passando all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare, che come risulta dalla sentenza impugnata e non è comunque conte stato, la somma di denaro, la cui distrazione è stata ascritta agli imputati, rappresentava il corrispettivo previsto nel con-
tratto di appalto, intervenuto fra la RAI e la società "SKY Ci-
nematografica", per la realizzazione integrale dello sceneggia to televisivo Marco Polo. Come è stato, altresì accertato dal giudice del merito, tale incarico venne conferito ed un'impre-
sa, non soltanto priva di mezzi finanziari e di requisiti tecni-
ci adeguati all'entità dell'opera da eseguire, ma anche sprovvi-
sta della indispensabile esperienza professionale esperienza carrez.affer. mr professional specifica, essendosi la società SKY costituita in impresa cinematografica soltanto dopo la stipula del contratto.
Inoltre, la scelta dell'appaltatore venne effettuata senza 11
rispetto delle procedure negoziali previste dalla regolamenta-
zione interna della società committente, le quali avrebbero con-
sentito di verificare la convenienza dell'offerta e l'affidabi→
lità tecnico-finanziaria della società prescelta anche attraver-
so una comparazione con altre imprese aspiranti all'incarico.
Ad avviso dei giudici del merito tali circostanze costituireb bero, al più, indizi che l'appalto venne conferito esclusivamen-
te per motivi di carattere privato e per la soddisfazione di in-
teressi personali. Esse, quiandi, rileverebbero soltanto sotto il profilo del delitto di interesse privato in atti di ufficio,
nella specie non configurabile, non avendo gli imputati assunto la qualifica di pubblico ufficiale. Sennonchè questa tesi non "
può essere condivisa. Come è noto, ai fini sia dell'art.314 che
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dell'art.315 cod. pen., la distrazione del denaro o di cosa mobile, appartenenti, o not, alla Pubblica Amministrazione, con siste nella deviazione di tali beni verso fini diversi ed in-
compatibili con quelli cui essi sono stati destinati. Orbene,
l'erogazione di una somma di denaro finalizzata al perseguimen to di un risultato di interesse generale inerente al pubblico servizio radiotelevisivo, effettuata a favore di un'impresa del
Conseguire Care2ffer are quel risultato, è sufficiente a tutto incapace di mis realizzare la condotta distrattiva prevista nelle cennate nor-
me, in presenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato. In tal caso, infatti, non ricorre la normale assun-
sione di un rischio compreso nell'alea naturale di ogni contrat-
to, ma sussiste proprio quella inconciliabilità fra il profit-
to altrui, perseguito in concreto, ed i fini propri dell'ente pubblico o privato cui appartiene la somma corrisposta. Ed a questo riguardo è opportuno chiarire che come stato esattamen-
te affermato, ai fini della qualificazione delle condotte dei pubblici ufficiali, le norme di cui agli artt. 314 e 315 cod.
pen. si pongono rispetto all'art.324 stesso codice, come norme speciali, nel senso che, qualora la presa d'interesse privato si concreti nella distrazione a profitto proprio o altrui di una somma di denaro o di una cosa mobile, si realizzano le fat-
tispecie del delitto di peculato o di malversazione e non quel-
la dell'interesse privato in atti di ufficio. La Corte del merito ha escluso la distrazione ed, in partico-
lare, il profitto della società appaltatrice in base al tripli-
ce rilievo che il ritardo nel completamento dell'opera e la conseguente lievitazione dei costi erano stati causati da even-
ti imprevisti, verificatisi nel corso della lavorazione;
che la società aveva, comunque, realizzato. circa il cinquanta per cento dello sceneggiato;
che, infine, la società subentrante nell'appalto aveva interamente realizzato il lavoro in prece-
denza espletato. Tali argomenti risultano viziati sotto il profilo logico.
Deve innanzi tutto, rilevarsi che la Corte del merito ha affer-
mato, in altra parte della sentenza, che la risoluzione del contratto e la messa in liquidazione della società erano state determinate dalle originarie carenze organizzative e tecnico-fi nanziarie di detta società, riconoscendo in tal modo che pro-
prio tali deficienze avemano ostacolato o,quantomeno concorso ad ostacolare in modo determinante il completamento dell'opera nei termini previsti o, comunque in un ragionevole periodo di tempo, Ma, a parte questo rilievo, la riconosciuta sussistenza
رماه di tali carenze strutturali imponevano resaminare se proprio esse avessero impedito alla società SKY di prevenire gli even-
ti negativi sopra indicati o di neutralizzarne gli effetti, non ultimo il danno subito dalla RAI a seguito del ritardo e del conseguente aumento dei costi. Invero un accertamento positi-
vo in tal senso avrebbe dimostrato che la mancata realizzazio ne integrale dell'opera non era imputabile ad eventi acciden-
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tali sopravvenuti, bensì all'affidamento dell'appalto ad una impresa del tutto incapace di eseguire l'opera commessale, che,
in quanto tale, rientrarebbe nello schema della distrazione nel senso sopra indicato. Inoltre, non ha rilievo la circostanza che
• la società Sky abbia eseguito una parte dell'opera, posts. Correr afper (che l'oggetto del contratto era costituito dalla completa rea-
lizzazione dello sceneggiato, per cui il mancato completamento di quest'ultimo costituiva, di per sè, una deviazione della som-
ma erogata dal fine assegnatole.
La Corte del merito non ha, inoltre, considerato che il profit-
to realizzato dalla società appaltatrice consisteva proprio nell'aver ottenuto l'affidamento di un opera e l'erogazione del corrispondente corrispettivo che, secondo le regole di buo-
na amministrazione, poste a presidio dell'interesse generale insito nel pubblico servizio radiotelevisivo, non avrebbe po-
tuto in nessun caso conseguire.
L'impugnata sentenza deve essere, quindi, annullata, devolven-
dosi al giudice del rinvio il compito di rivalutare la fatti-
specie concreta, attenendosi al principi di diritto enunziati e colmando le lacune della motivazione sopra indicate.
P. Q. M.
visti gli artt.531 e 543 cod. proc. pen.,
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla
Sezione Istruttoria presso la Corte di appello di Roma, in di versa composizione. Così deciso in camera di consiglio il 21 giugno 1989
Il Consigliere estensore
Dott. P. TROJANO базднова видалит IL PRESIDENTE
Dott. F. ZUCCONI AL SE
Cancellaria
SANGE
DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA (Carlo Navacci)