Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2002, n. 7662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7662 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLI07 6 6 2/ 02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 450/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.21278 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 26/03/02 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: RR LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1322 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 251/99 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 20/03/99 R.G.N. 2430/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 16 marzo 1999, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'appello proposto dall'assicurata EN RI, nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, in data 13 ottobre 1997, che aveva respinto la domanda della RI per il riconoscimento del proprio diritto a pensione di inabilità o, in subordine, ad assegno ordinario di invalidità. Ha ritenuto il giudice di appello, sulla base della consulenza tecnica di ufficio espletata dal Pretore, che le patologie denunciate (ipertiroidismo, sindrome da auto-anticorpi con piastrinopenia, osteoporosi iatrogena ed esiti da intervento per ernia discale) non erano tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo in attività confacenti alle mansioni di operaia o di coltivatrice diretta precedentemente svolte dall'assicurata. Ha rilevato il giudice di appello che la RI non aveva dedotto peggioramento delle proprie condizioni fisiche, né aveva mosso specifiche censure agli accertamenti del consulente di ufficio, ritenuti corretti anche dal consulente della stessa parte, sicché non vi era necessità di nuova consulenza tecnica di ufficio. L'ausiliare del Pretore aveva adeguatamente motivato che l'ipertiroidismo era ben compensato, la sindrome da anticorpi non era stata di recente rilevata, la piastrinopenia non aveva determinato ripercussioni di ordine funzionale generale e la osteoporosi non aveva comportato 45000.doc 3 menomazioni funzionali di rilievo. La RI, pur impedita a rimanere esposta a lungo alla luce solare, avrebbe potuto tuttavia essere impiegata in altre attività di carattere manuale non comportanti l'esposizione né il rischio di infezioni da microrganismi. In considerazione delle pregresse esperienze lavorative, l'assicurata, ancora in giovane età, avrebbe potuto, ad esempio, lavorare come operaia nell'industria in mansioni non comportanti necessariamente, in relazione ad esiti di intervento discale, la flessione del busto. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la RI con unico, articolato motivo. L'INPS si è limitato a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con unico motivo, l'assicurata deduce violazione, falsa applicazione e interpretazione dell'art.10 r.d.l. n.636 del 14.4.1939 e degli art. 1 - 2 della legge n.222 dell' 8.6.1984 in relazione agli artt.61, 113, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 149 disp. att. c.p.c., così come indicato dalla novella n.533 dell'11.8.1973 in riferimento all'art.360, n.3 e 5 c.p.c. e conseguente difetto di erronea, carente e contraddittoria motivazione e contesta l'apprezzamento medico-legale delle singole infermità, dell'intero complesso morboso e della loro incidenza sull'attività lavorativa;
rileva che la possibilità di una confacente diversa attività lavorativa era del tutto ipotetica;
il carattere usurante della protrazione dell'attività agricola;
il mancato espletamento di nuova consulenza medica di ufficio a seguito 45000.doc 4 della produzione di ulteriore documentazione medica e delle contestazioni fatte dal consulente di parte. In particolare deduce 1) che la piastrinopenia esponeva la lavoratrice ad incombente rischio emorragico e a un continuo stato di allarme, mentre l'osteoporosi rappresentava una abnorme fragilità ossea ed entrambe tali patologie, seppur abbastanza contenute grazie alle cure mediche, non escludevano il rischio, ravvisato dallo stesso Tribunale, di un loro improvviso aggravamento in caso di prosecuzione dell'attività agricola. 2) La RI non avrebbe potuto svolgere il lavoro agricolo per non potersi esporre all'irraggiamento solare intenso e protratto, né a rischio di microtraumatismi e di infezioni. Il passaggio all'attività di operaia nell'industria era meramente ipotetico, tenuto conto delle di lei attitudini, e non essendo esigibile il passaggio dal lavoro autonomo a quello subordinato. Il Tribunale non aveva motivato la pretesa confacenza della diversa attività lavorativa ipotizzata che, per contro, era non prospettabile in ragione della bassa scolarità e delle esperienze solo agricole della RI. Comunque, l'attività di operaia avrebbe comportato un protratto mantenimento della stazione eretta, se non movimenti di flessoestensione o di sollevamento di pesi: tutto ciò le era impedito in ragione degli esiti algodisfunzionali a carico del rachide a causa di intervento per ernia del disco. In ogni caso, si sarebbe potuto attribuire all'assicurata, quanto meno, l'assegno ordinario di invalidità. 3) Non si era tenuto conto da parte del Tribunale del carattere usurante della protrazione dell'attività lavorativa. 45000.doc 5 4) II Tribunale non avrebbe potuto esprimere valutazioni medico- legali senza il supporto di una nuova consulenza tecnica, formalmente richiesta in appello, tanto più opportuna e, anzi, necessaria, a fronte delle argomentazioni medico legali prospettate dalle parti e in considerazione della relazione tecnica di parte allegata dall'assiscurata. La mancata nomina di un nuovo consulente, pur sollecitata dalla parte, avrebbe dovuto egli essere motivata dal giudice, tanto più che era tenuto ad esercitare tutti i poteri di indagine imposti dal rito del lavoro. Il motivo è infondato. Devono essere disattese, anzitutto, le censure sopra indicate sub 1), osservandosi che le stesse non inficiano i riscontri diagnostici del consulente di ufficio, ma il giudizio dell'ausiliare del giudice in punto di incidenza invalidante del quadro patologico. A tale proposito, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze 0 deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche 0 scientificamente errate e non già semplici difformità tra la valutazione del ini 45000.doc 6 V consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n.225; 9 marzo 2001, n.3519). La Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, le quali devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. n.3519/2001, cit., nonché 8 agosto 1988, n.7806). Né ha rilievo l'eventualità, riconosciuta sussistente dal Tribunale, che la RI possa essere pregiudicata da una lunga esposizione alla luce solare, in quanto lo stesso giudice ha ritenuto che la lavoratrice avrebbe potuto svolgere attività di operaia non comportante né tale esposizione, né rischio di infezioni da microtraumatismi, né pregiudizi connessi all'intervento discale subito dalla donna, potendo la stessa espletare attività di operaia che non comportino necessariamente la flessione del busto: si tratta di considerazioni in punto di fatto, soltanto genericamente e perciò inammissibilmente contestate dall'assicurata. In ordine alle censure sub 2), la Corte rileva che il Tribunale ha ritenuto che l'attività di operaia potesse essere svolta dalla RI, in considerazione delle pregresse esperienze lavorative. Non si tratta, pertanto, come si sostiene dalla ricorrente, di mere ipotesi astratte circa la possibilità di espletamento della capacità di lavoro dell'assicurata, ma di vero e proprio accertamento in concreto, alla luce, appunto, delle pregresse esperienze lavorative della donna. 45000.doc 7 Inoltre, contrariamente all'assunto della ricorrente, la valutazione della residua capacità del prestatore d'opera può essere effettuata anche con riferimento ad attività diverse (sia in regime di subordinazione che di autonomia) da quelle prima esercitate, purché normali, confacenti alle sue attitudini, continue e durature e non implicanti usura o declassamento (cfr. Cass. 20 dicembre 1982, n.7024 e 20 marzo 1987, n.2795). Per di più, il consulente di ufficio aveva ipotizzato una possibile occupazione, già rientrante nelle esperienze precedenti della lavoratrice e quindi logicamente ritenuta dal Tribunale confacente alle attitudini della SA. La ricorrente si diffonde quindi in considerazioni sulla gravosità del lavoro di operaia industriale, attinenti tutte a questioni di fatto già valutate in modo giuridicamente corretto dal Tribunale il cui giudizio, a tale proposito, investendo il merito, non è suscettibile di diversa valutazione in sede di legittimità. Analoghe considerazioni debbono essere svolte a proposito delle critiche sopra sintetizzate sub 3) circa il preteso carattere usurante delle mansioni cui la SA avrebbe potuto essere adibita: l'esclusione di tale carattere è implicito nelle argomentazioni svolte dal Tribunale e riportate nell'esposizione che precede;
deve aggiungersi che il carattere usurante dell'attività lavorativa (nella quale, cioè, l'organismo logora le proprie energie per una misura superiore al normale e in un periodo di tempo più breve, non potendosi identificare l'usura con quella normale, dipendente cioè dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità: cfr. Cass.15 dicembre 1999, n.14108; 14 novembre 1995, n.11798) viene in 45000.doc 8 rilievo solo qualora essa sia espletata in prossimità della soglia necessaria per il riconoscimento del trattamento richiesto (Cass. 29 aprile 1997, n.3714; 4 marzo 1997, n.1885), mentre nel caso in esame non solo non vengono dedotti elementi decisivi, sotto il profilo logico, per ritenere sussistente tale condizione, ma la considerazione da parte dello stesso giudice della giovane età dell'assicurata (48 anni) inducono ad escludere, già in astratto e sul piano logico, che l'espletamento delle attività lavorative indicate come possibili dal consulente di ufficio comportino usura abnorme delle residue capacità di lavoro, tanto più se, come prospettato dal consulente di ufficio, non obblighino abitualmente alla flessione del busto. Quanto, infine, alle censure sub n.4), le stesse appaiono del tutto generiche, non essendo riportate le critiche e le deduzioni formulate nel giudizio di merito, le quali avrebbero dovuto (secondo le prospettazioni di parte ricorrente) indurre il giudice di appello a disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio, sicché alla Corte non è consentito in concreto di valutarne la decisività. Non deve provvedersi sulle spese in assenza di concreta attività difensiva della parte vittoriosa. P. T. M. presense quidizio - La Corte rigetta il ricorso. Nu speenelative al Così deciso in Roma, addì 26 marzo 2002. IL PRESIDENTE U Millo IL CONSIGLIERE ESTENSORE سلام IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M E R 45000.doc P O IL CANCELERE C