Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0281 1 / REPUBBLICA ITALIANA POL TALLA NO IN NOME DEL LA CORT RE AD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente - R.G.N. 14729/98 n. 5804 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cro Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.12/12/00 - Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 3000 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 20 FEB. 2001per tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, IL CANCELLIERE DELLO STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
CE BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CG073900 39, presso lo studio dell'avvocato ARCHIMEDE GIANCARLO, rappresentato e difeso CRISTALLINI dall'avvocato NAVACH LUIGI, giusta delega in atti;
2000
- controricorrente -
> avverso la sentenza n. 1478/98 del Tribunale di BARI, 5354 -1- depositata il 02/05/98 R.G.N. 2328/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corradoudienza del 12/12/00 dal GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sign.NA VA ha convenuto, con ricorso del 9.4.93, il Ministero dell'Interno innanzi al Pretore di Trani perché lo stesso fosse condannato a corrisponderle il trattamento pensionistico previsto dalla l.n. 118/71 e l'indennità di accompagnamento. Essa ha quindi conferito procura all'avv.Luigi Navach con studio in Bari. Questi, ai sensi dell'art. 82 r.d. n.37 del 1934, ha eletto domicilio presso altro legale esercente la professione nella circoscrizione del Tribunale di Trani. Il Pretore ha accolto la domanda ed il Ministero dell'Interno ha impugnato la decisone notificando l'appello al predetto avv. Navach, in Bari. Al Tribunale di quella città il procuratore dell'appellante ha chiesto termine per rinnovare la notifica,che gli è stato concesso. Con sentenza del 2.5.98 il Tribunale stesso, rilevato che il predetto procuratore non aveva provveduto alla rinnovazione della notifica, ha dichiarato la improcedibilità dell'appello. Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione della sentenza. La sign. VA resiste con controricorso. Il ricorrente ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 330 e 435 cpc. Esso addebita al Tribunale di aver disposto la rinnovazione della notifica dell'appello nonostante essa fosse stata ritualmente effettuata presso lo studio del predetto legale in Bari;
il contraddittorio era stato, pertanto, ritualmente instaurato e non ricorreva alcuna improcedibilità alla quale dovesse ovviarsi con altra notifica. Il ricorso merita accoglimento,per quanto di ragione. L'art.82 del r.d. n.37 del 1934 dispone che i procuratori i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Come si è detto a tale incombente ha provveduto il procuratore costituito. Il Tribunale, concedendo al procuratore dell'appellante il termine per la rinotifica ha, evidentemente, ritenuto non rituale quella avvenuta presso il procuratore costituito ai sensi dell'art.330 cpc, ritenendo che la predetta elezione presso il domiciliatario imponesse la notifica dell'impugnazione presso questi, facendo venir meno la legittimità di quella effettuata presso il domicilio professionale del procuratore costituito. Tale convincimento è però erroneo. In proposito, questa Corte ha ritenuto,con la sentenze 1700 del 2000 e 12604/95, che solo dalla esplicita dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, pur se confermativa di quella operata per il giudizio di primo grado, può derivare l'effetto di escludere ogni altro modo di notificazione dell'impugnazione, dovendosi altresì ritenere più efficacemente realizzata la finalità dell'art.330 cpc con la notifica dell'appello all'altro procuratore costituito non già presso il procuratore domicilatario ai sensi dell'art.82 r.d. n.37 del 1934,ma presso il domicilio professionale del procuratore costituito poiché la prescrizione della predetta norma,prima richiamata, è dettata nell'esclusivo interesse della parte notificante ( e per agevolare le comunicazioni di cancelleria) e la notificazione presso il domicilio effettivo del procuratore realizza appieno l'interesse della parte destinataria della notificazione ad esser rappresentata dal suo difensore anche nella ricezione dell'impugnazione. Ne consegue che essendo stata disposta, illegittimamente, la rinnovazione della notificazione la parte, destinataria del relativo provvedimento, non era tenuta ad ottemperare allo stesso, e mancando il presupposto dell'inottemperanza ad un provvedimento emesso dal giudice per sanare il contradittorio, che era invece integro, il Tribunale non poteva adottare la decisione dichiarativa della improseguibilità del processo (in materia di estinzione del processo, questa Corte, con sentenza n.5160/2000, ha ritenuto che la stessa si determina per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi solo allorchè sussistano al momento della pronuncia di sospensione o di interruzione i relativi presupposti, con la conseguenza che qualora 3 risulti che essi erano insussistenti l'inosservanza del suddetto termine perentorio è irrilevante e non comporta la estinzione dl processo). La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà ai predetti principi di diritto.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bari. Roma 12 dicembre 2000 Il Consigliere es. Corrado Gaykel Il Presidente ресе IL COLLABORATORE DI CANCEL!! Depositata in Cancatio oggi, 2.6 FEB 2001 IL COLLABORATORE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533