CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20669 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN AR, nato ad [...] il [...], avverso l’ordinanza del 19/09/2025 del Tribunale di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Luisa Miranda, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025, il Tribunale di Trapani ha respinto la richiesta di riesame proposta da AR AN avverso il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 23 luglio 2025 delle quote sociali della Holding G.I.G.R.A. Service s.r.l., dei crediti di imposta indicati nel provvedimento e del prezzo di cessione dei crediti ceduti, nonché del sequestro preventivo per equivalente di immobili,, preziosi e mobili anche non registrati, nella disponibilità della società e, in subordine, del suo amministratore, fino alla concorrenza degli importi indicati nel provvedimento applicativo, in relazione ai delitti di cui agli artt. 640-bis cod. pen., 8 d.lgs. n. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20669 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/05/2026 74 del 2000, 640 cod. pen., 648-ter cod. pen. 2. Avverso l’indicata ordinanza, AR AN, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274, lett. c), e alla normativa via via succedutasi riguardante la disciplina del bonus fiscale c.d. “facciate”, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con un’ampia premessa, la difesa riporta il quadro normativo della materia, la motivazione del Tribunale cautelare, le vicende che avevano interessato il Condominio “Rao” e il Condominio “Concordia”, il provvedimento applicativo del sequestro e il quadro cronologico degli atti posti in essere. Deduce, quindi, che una delle principali regole dettate per il bonus ristrutturazioni è l’applicazione del criterio di cassa e, quindi, può essere esercitata l’opzione per il c.d. sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Pertanto, i due Condomini, in ossequio al criterio di cassa, anche nella formula dello sconto in fattura, avevano richiesto dalla G.I.G.R.A. l’emissione delle fatture entro il 31/12/2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi, e la G.I.G.R.A. si era solo limitata ad accettare il pagamento anticipato, emettendo la fattura entro i termini richiesti dai Condomini per avvantaggiarsi della maggiore aliquota di detrazione prevista, valutando poi di cedere, a sua volta, il credito, monetizzandolo e così avendo la liquidità necessaria per poter effettuare i lavori. Per cui il Tribunale cautelare ha motivato in modo illogico, non tenendo conto che le norme vigenti all’epoca dei fatti prevedevano che, ai fini della imputazione delle spese stesse per le persone fisiche occorreva fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferivano, e che erano stati i due Condomini a dare impulso ai fatti contestati, mentre la G.I.G.R.A. non aveva svolto alcun ruolo attivo ed era illogico pensare che gli artifici e i raggiri sarebbero consistiti nella rappresentazione falsa di inizio lavori, perché tutti si sarebbero accorti immediatamente che i lavori non erano iniziati. Aggiunge il ricorrente che le valutazioni del Tribunale erano disallineati rispetto alle norme vigenti al tempo dei fatti occorsi, perché la G.I.G.R.A. non aveva svolto alcun ruolo attivo, ma erano stati i due Condomini ad aver promosso e deliberato ai fini della fruizione dei benefici fiscali, ed anche perché l’interpretazione del Tribunale era fondata su una circolare dell’Agenzia delle Entrate successiva alla normativa sul bonus facciate e rispetto agli atti posti in essere dai Condomini. Anche la sentenza di legittimità richiamata nel provvedimento applicativo del sequestro era relativa al superbonus e non al bonus facciate. Osserva la difesa che la G.I.G.R.A. aveva sempre manifestato la volontà di eseguire i lavori, come documentato nel verbale assembleare del 27/10/2023 e che, non avendo una 2 sufficiente capienza fiscale, aveva cercato, fin dalla prima annualità, di cedere a terzi i crediti presenti nel suo cassetto fiscale in scadenza sl fine di evitare di trovarsi nel cassetto crediti inutilizzabili, ma la richiesta rivolta agli Istituti di credito cui si era rivolta era stata declinata. Aggiunge, infine, che la esecuzione dei lavori, anche se oltre i termini previsti nei due contratti, avrebbe consolidato comunque la corretta fruizione dei crediti sia da parte dei Condomini, sia da parte della G.I.G.R.A. che li aveva già utilizzati, ponendoli in compensazione ed effettuandone la cessione nel 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, [...], Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, [...], Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, [...], Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...]). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, [...], Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, [...]). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato. 3 2.1. Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287827, spiega che l’art. 121 d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, attribuisce a chi, nell’arco temporale indicato dal primo comma nonché dall’art. 2 d.l. n. 11 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 2023, sostenga o abbia sostenuto spese per gli interventi specificamente e analiticamente indicati dal secondo comma dell’art. 121 la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito di imposta ad altri soggetti. Nel caso dello “sconto in fattura”, l’imprenditore recupera il corrispettivo dovuto (e non materialmente corrisposto dal committente dei lavori) sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante al contribuente. Tale credito può essere a sua volta ceduto (nei termini e alle condizioni indicate dall’art. 121, comma 1, lett. a) oppure utilizzato in compensazione (art. 121, comma 3). In caso di “sconto in fattura”, inoltre, l’importo dello sconto deve essere espressamente indicato nella fattura emessa dal fornitore «quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020» (art.
3.1 del Provvedimento adottato l’8 agosto 2020 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate in attuazione del comma 7 dell’art. 121, cit.). L’esercizio dell’opzione del contribuente (sconto in fattura o cessione del credito) deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con apposito modello. Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (art. 4 del Provvedimento dell’8 agosto 2020, cit.). La comunicazione non contiene l’elenco delle fatture nel frattempo emesse e deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. L’art. 121 d.l. n. 34 del 2020 ha subito, nel tempo, varie modifiche volte a rendere più stringenti i controlli preventivi e successivi all’esecuzione dei lavori e alla loro effettività, nonché, per questioni di bilancio, a limitare l’esercizio dell’opzione del contribuente fino a escluderlo quasi del tutto per la gran parte dei lavori in detta norma indicati. Di conseguenza sono stati anche adeguati i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate ma, nella sostanza, i presupposti per l’esercizio dell’opzione (utilizzo diretto della detrazione;
sconto in fattura;
cessione del credito) sono rimasti gli stessi, identico ne è il meccanismo: la creazione di un credito di imposta a favore del contribuente che esegue o effettua uno o più degli interventi indicati dal secondo comma dell’art. 121 d.l. n. 34 del 2020, destinato ad essere utilizzato direttamente dal contribuente stesso o ad essere ceduto. Tali interventi costituiscono il fatto generatore del credito (“i requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta”, secondo le indicazioni letterali del comma 5 dell’art. 121), le spese sostenute per effettuarli ne determinano l’entità; il credito, così determinato nell’an e nel quantum, può essere utilizzato dal contribuente in uno dei modi e termini indicati dal 4 primo comma dell’art. 121 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: facendolo valere direttamente nei confronti dell’ER (detraendone l’importo dall’imposta lorda dichiarata con la dichiarazione dei redditi) oppure cedendolo a titolo oneroso;
in quest’ultimo caso la comunicazione con apposito modello all’Agenzia delle Entrate assolve alla funzione di rendere la cessione efficace riguardo all’ER, secondo lo schema delineato dall’art. 1264, primo comma, cod. civ. Resta però il fatto che le vicende relative alla circolazione del credito presuppongono l’esistenza del fatto generatore del credito stesso e la sua spettanza al contribuente che ha sostenuto le spese per la realizzazione del fatto costitutivo. In questo contesto, la fattura emessa dal fornitore incaricato dal contribuente di eseguire uno degli interventi elencati dal secondo comma dell’art. 121, cit., assolve alla duplice funzione di documentare l’intervento e la spesa sostenuta dal contribuente.
2.2. Tanto premesso, il Tribunale cautelare ha correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, il fumus commissi delicti, ed ha affermato che, venendo in rilievo interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, vale a dire il cd. “bonus facciate”, ed avendo i Condomini committenti (“Concordia” e “Rao”) ritenuto di optare per la procedura del cd. “sconto in fattura”, pagando con bonifici il 10% dell’importo pattuito alla società appaltatrice, Holding G.I.G.R.A. Service s.r.l., e ottenendo lo sconto del restante 90%, che la società appaltatrice avrebbe poi recuperato come credito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante ai Condomini committenti, occorreva che le fatture, in relazione alle quali era stata esercitata l’opzione dello “sconto in fattura”, si riferissero a lavori o forniture effettivamente realizzati;
altrimenti, in caso di fatture relative a lavori non eseguiti, finiva con il generarsi un credito di imposta inesistente e come tale non cedibile. E poiché nel caso di specie i lavori non erano stati eseguiti, e per vero neanche iniziati, il Tribunale cautelare concludeva nel senso che i crediti di imposta conseguiti dalla società appaltatrice, Holding G.I.G.R.A. Service s.r.l., con la procedura del cd. “sconto in fattura” erano in realtà inesistenti, proprio perché correlati a lavori non eseguiti, neanche in minima parte, puntualizzando correttamente come la società appaltatrice non avesse effettuato alcuna contestazione nei confronti dei committenti relativamente ai ccdd. adempimenti preliminari (autorizzazione per la collocazione dei ponteggi sul suolo pubblico, nomina del tecnico responsabile della sicurezza dei lavori, predisposizione del POS del cantiere, predisposizione del cassone dei rifiuti speciali da smaltire in discarica) e come la disponibilità alla esecuzione postuma dei lavori, da parte della società appaltatrice, non incideva sul fumus commissi delicti, poiché, al momento di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, era stato già generato un credito di imposta inesistente ed utilizzato illecitamente, mediante cessione a terzi ovvero mediante compensazione con debiti erariali.
2.3. In tal modo, l’ordinanza impugnata ha sufficientemente motivato circa la sussistenza del fumus commissi delicti, ponendosi in sintonia con gli orientamenti di legittimità affermati in proposito. La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti, nell’escludere (Sez. 6, n. 46354 del 5 29/10/2024, Suardi, Rv. 287378) che la cessione del credito di imposta correlato ai benefici fiscali riferiti a specifiche tipologie di interventi nel settore edile (i bonus ordinari, tra cui rientra il cd. “bonus facciate”, diversi dal superbonus al 110%), possa avvenire prima dell'esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio. E’ stato, conseguentemente, affermato che, se è pur vero che per i benefici fiscali diversi dal cd. superbonus può prescindersi dalla presentazione degli stati di avanzamento lavori, ciò non significa che l'opzione della cessione del credito sia esercitabile sulla base di fatture che non documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzati. La diversità per i ccdd. bonus ordinari (ecobonus, bonus facciate, sismabonus e bonus ristrutturazioni) attiene solo alla possibilità che le spese, oggetto della cessione del credito di imposta, non siano ripartite sulla base della presentazione di stati di avanzamento lavori per importi parziali predeterminati, potendo essere riferiti anche a prestazioni parziali di misura non predeterminata rispetto all'intero costo dell'intervento, e senza una ripartizione vincolata per numero di esecuzioni frazionate dell'intero importo delle opere ammesse al beneficio. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate della opzione per la cessione del credito richiede però in ogni caso che le spese ammesse al beneficio siano riferite a prestazioni effettivamente eseguite, essendo prevista dalla medesima disposizione di legge (art. 121, comma 1-ter, lett. b), l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato della congruità delle spese documentate rispetto ai lavori eseguiti ai fini dell'esercizio della cessione del credito e la conseguente monetizzazione attraverso la riscossione del relativo importo versato da un intermediario finanziario che subentra nella titolarità del credito ceduto, dopo la rituale comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La condizione della avvenuta esecuzione delle opere ammesse al beneficio fiscale non è richiesta nel solo caso in cui la detrazione fiscale sia operata dallo stesso contribuente che ha affrontato la spesa per l'intervento edilizio, quando non venga cioè esercitata l'opzione dello "sconto in fattura" o della cessione del credito di imposta. Solo in tal caso, non trovando applicazione la disciplina dell'art. 121 cit., è ammessa la possibilità di estendere l'agevolazione fiscale anche ai pagamenti anticipati rispetto all'esecuzione delle opere in forza del "criterio di cassa", secondo cui le spese fatturate, per potere essere detratte fiscalmente in base alle percentuali previste dai vari bonus, devono essere pagate durante il periodo di vigenza delle agevolazioni fiscali, salva evidentemente la revoca del beneficio ove le opere ammesse al beneficio fiscale non siano state poi effettivamente eseguite alle scadenze stabilite. Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica del fumus commissi delicti dei reati ipotizzati, senza che la motivazione possa considerarsi mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragione della genericità delle doglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase. 6 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Luisa Miranda, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025, il Tribunale di Trapani ha respinto la richiesta di riesame proposta da AR AN avverso il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 23 luglio 2025 delle quote sociali della Holding G.I.G.R.A. Service s.r.l., dei crediti di imposta indicati nel provvedimento e del prezzo di cessione dei crediti ceduti, nonché del sequestro preventivo per equivalente di immobili,, preziosi e mobili anche non registrati, nella disponibilità della società e, in subordine, del suo amministratore, fino alla concorrenza degli importi indicati nel provvedimento applicativo, in relazione ai delitti di cui agli artt. 640-bis cod. pen., 8 d.lgs. n. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20669 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/05/2026 74 del 2000, 640 cod. pen., 648-ter cod. pen. 2. Avverso l’indicata ordinanza, AR AN, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 274, lett. c), e alla normativa via via succedutasi riguardante la disciplina del bonus fiscale c.d. “facciate”, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con un’ampia premessa, la difesa riporta il quadro normativo della materia, la motivazione del Tribunale cautelare, le vicende che avevano interessato il Condominio “Rao” e il Condominio “Concordia”, il provvedimento applicativo del sequestro e il quadro cronologico degli atti posti in essere. Deduce, quindi, che una delle principali regole dettate per il bonus ristrutturazioni è l’applicazione del criterio di cassa e, quindi, può essere esercitata l’opzione per il c.d. sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Pertanto, i due Condomini, in ossequio al criterio di cassa, anche nella formula dello sconto in fattura, avevano richiesto dalla G.I.G.R.A. l’emissione delle fatture entro il 31/12/2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi, e la G.I.G.R.A. si era solo limitata ad accettare il pagamento anticipato, emettendo la fattura entro i termini richiesti dai Condomini per avvantaggiarsi della maggiore aliquota di detrazione prevista, valutando poi di cedere, a sua volta, il credito, monetizzandolo e così avendo la liquidità necessaria per poter effettuare i lavori. Per cui il Tribunale cautelare ha motivato in modo illogico, non tenendo conto che le norme vigenti all’epoca dei fatti prevedevano che, ai fini della imputazione delle spese stesse per le persone fisiche occorreva fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferivano, e che erano stati i due Condomini a dare impulso ai fatti contestati, mentre la G.I.G.R.A. non aveva svolto alcun ruolo attivo ed era illogico pensare che gli artifici e i raggiri sarebbero consistiti nella rappresentazione falsa di inizio lavori, perché tutti si sarebbero accorti immediatamente che i lavori non erano iniziati. Aggiunge il ricorrente che le valutazioni del Tribunale erano disallineati rispetto alle norme vigenti al tempo dei fatti occorsi, perché la G.I.G.R.A. non aveva svolto alcun ruolo attivo, ma erano stati i due Condomini ad aver promosso e deliberato ai fini della fruizione dei benefici fiscali, ed anche perché l’interpretazione del Tribunale era fondata su una circolare dell’Agenzia delle Entrate successiva alla normativa sul bonus facciate e rispetto agli atti posti in essere dai Condomini. Anche la sentenza di legittimità richiamata nel provvedimento applicativo del sequestro era relativa al superbonus e non al bonus facciate. Osserva la difesa che la G.I.G.R.A. aveva sempre manifestato la volontà di eseguire i lavori, come documentato nel verbale assembleare del 27/10/2023 e che, non avendo una 2 sufficiente capienza fiscale, aveva cercato, fin dalla prima annualità, di cedere a terzi i crediti presenti nel suo cassetto fiscale in scadenza sl fine di evitare di trovarsi nel cassetto crediti inutilizzabili, ma la richiesta rivolta agli Istituti di credito cui si era rivolta era stata declinata. Aggiunge, infine, che la esecuzione dei lavori, anche se oltre i termini previsti nei due contratti, avrebbe consolidato comunque la corretta fruizione dei crediti sia da parte dei Condomini, sia da parte della G.I.G.R.A. che li aveva già utilizzati, ponendoli in compensazione ed effettuandone la cessione nel 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, [...], Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, [...], Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, [...], Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...]). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, [...], Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, [...]). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato. 3 2.1. Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287827, spiega che l’art. 121 d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, attribuisce a chi, nell’arco temporale indicato dal primo comma nonché dall’art. 2 d.l. n. 11 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 2023, sostenga o abbia sostenuto spese per gli interventi specificamente e analiticamente indicati dal secondo comma dell’art. 121 la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito di imposta ad altri soggetti. Nel caso dello “sconto in fattura”, l’imprenditore recupera il corrispettivo dovuto (e non materialmente corrisposto dal committente dei lavori) sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante al contribuente. Tale credito può essere a sua volta ceduto (nei termini e alle condizioni indicate dall’art. 121, comma 1, lett. a) oppure utilizzato in compensazione (art. 121, comma 3). In caso di “sconto in fattura”, inoltre, l’importo dello sconto deve essere espressamente indicato nella fattura emessa dal fornitore «quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020» (art.
3.1 del Provvedimento adottato l’8 agosto 2020 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate in attuazione del comma 7 dell’art. 121, cit.). L’esercizio dell’opzione del contribuente (sconto in fattura o cessione del credito) deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con apposito modello. Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (art. 4 del Provvedimento dell’8 agosto 2020, cit.). La comunicazione non contiene l’elenco delle fatture nel frattempo emesse e deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. L’art. 121 d.l. n. 34 del 2020 ha subito, nel tempo, varie modifiche volte a rendere più stringenti i controlli preventivi e successivi all’esecuzione dei lavori e alla loro effettività, nonché, per questioni di bilancio, a limitare l’esercizio dell’opzione del contribuente fino a escluderlo quasi del tutto per la gran parte dei lavori in detta norma indicati. Di conseguenza sono stati anche adeguati i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate ma, nella sostanza, i presupposti per l’esercizio dell’opzione (utilizzo diretto della detrazione;
sconto in fattura;
cessione del credito) sono rimasti gli stessi, identico ne è il meccanismo: la creazione di un credito di imposta a favore del contribuente che esegue o effettua uno o più degli interventi indicati dal secondo comma dell’art. 121 d.l. n. 34 del 2020, destinato ad essere utilizzato direttamente dal contribuente stesso o ad essere ceduto. Tali interventi costituiscono il fatto generatore del credito (“i requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta”, secondo le indicazioni letterali del comma 5 dell’art. 121), le spese sostenute per effettuarli ne determinano l’entità; il credito, così determinato nell’an e nel quantum, può essere utilizzato dal contribuente in uno dei modi e termini indicati dal 4 primo comma dell’art. 121 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: facendolo valere direttamente nei confronti dell’ER (detraendone l’importo dall’imposta lorda dichiarata con la dichiarazione dei redditi) oppure cedendolo a titolo oneroso;
in quest’ultimo caso la comunicazione con apposito modello all’Agenzia delle Entrate assolve alla funzione di rendere la cessione efficace riguardo all’ER, secondo lo schema delineato dall’art. 1264, primo comma, cod. civ. Resta però il fatto che le vicende relative alla circolazione del credito presuppongono l’esistenza del fatto generatore del credito stesso e la sua spettanza al contribuente che ha sostenuto le spese per la realizzazione del fatto costitutivo. In questo contesto, la fattura emessa dal fornitore incaricato dal contribuente di eseguire uno degli interventi elencati dal secondo comma dell’art. 121, cit., assolve alla duplice funzione di documentare l’intervento e la spesa sostenuta dal contribuente.
2.2. Tanto premesso, il Tribunale cautelare ha correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, il fumus commissi delicti, ed ha affermato che, venendo in rilievo interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, vale a dire il cd. “bonus facciate”, ed avendo i Condomini committenti (“Concordia” e “Rao”) ritenuto di optare per la procedura del cd. “sconto in fattura”, pagando con bonifici il 10% dell’importo pattuito alla società appaltatrice, Holding G.I.G.R.A. Service s.r.l., e ottenendo lo sconto del restante 90%, che la società appaltatrice avrebbe poi recuperato come credito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante ai Condomini committenti, occorreva che le fatture, in relazione alle quali era stata esercitata l’opzione dello “sconto in fattura”, si riferissero a lavori o forniture effettivamente realizzati;
altrimenti, in caso di fatture relative a lavori non eseguiti, finiva con il generarsi un credito di imposta inesistente e come tale non cedibile. E poiché nel caso di specie i lavori non erano stati eseguiti, e per vero neanche iniziati, il Tribunale cautelare concludeva nel senso che i crediti di imposta conseguiti dalla società appaltatrice, Holding G.I.G.R.A. Service s.r.l., con la procedura del cd. “sconto in fattura” erano in realtà inesistenti, proprio perché correlati a lavori non eseguiti, neanche in minima parte, puntualizzando correttamente come la società appaltatrice non avesse effettuato alcuna contestazione nei confronti dei committenti relativamente ai ccdd. adempimenti preliminari (autorizzazione per la collocazione dei ponteggi sul suolo pubblico, nomina del tecnico responsabile della sicurezza dei lavori, predisposizione del POS del cantiere, predisposizione del cassone dei rifiuti speciali da smaltire in discarica) e come la disponibilità alla esecuzione postuma dei lavori, da parte della società appaltatrice, non incideva sul fumus commissi delicti, poiché, al momento di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, era stato già generato un credito di imposta inesistente ed utilizzato illecitamente, mediante cessione a terzi ovvero mediante compensazione con debiti erariali.
2.3. In tal modo, l’ordinanza impugnata ha sufficientemente motivato circa la sussistenza del fumus commissi delicti, ponendosi in sintonia con gli orientamenti di legittimità affermati in proposito. La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti, nell’escludere (Sez. 6, n. 46354 del 5 29/10/2024, Suardi, Rv. 287378) che la cessione del credito di imposta correlato ai benefici fiscali riferiti a specifiche tipologie di interventi nel settore edile (i bonus ordinari, tra cui rientra il cd. “bonus facciate”, diversi dal superbonus al 110%), possa avvenire prima dell'esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio. E’ stato, conseguentemente, affermato che, se è pur vero che per i benefici fiscali diversi dal cd. superbonus può prescindersi dalla presentazione degli stati di avanzamento lavori, ciò non significa che l'opzione della cessione del credito sia esercitabile sulla base di fatture che non documentino spese relative a lavori o forniture effettivamente realizzati. La diversità per i ccdd. bonus ordinari (ecobonus, bonus facciate, sismabonus e bonus ristrutturazioni) attiene solo alla possibilità che le spese, oggetto della cessione del credito di imposta, non siano ripartite sulla base della presentazione di stati di avanzamento lavori per importi parziali predeterminati, potendo essere riferiti anche a prestazioni parziali di misura non predeterminata rispetto all'intero costo dell'intervento, e senza una ripartizione vincolata per numero di esecuzioni frazionate dell'intero importo delle opere ammesse al beneficio. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate della opzione per la cessione del credito richiede però in ogni caso che le spese ammesse al beneficio siano riferite a prestazioni effettivamente eseguite, essendo prevista dalla medesima disposizione di legge (art. 121, comma 1-ter, lett. b), l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato della congruità delle spese documentate rispetto ai lavori eseguiti ai fini dell'esercizio della cessione del credito e la conseguente monetizzazione attraverso la riscossione del relativo importo versato da un intermediario finanziario che subentra nella titolarità del credito ceduto, dopo la rituale comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La condizione della avvenuta esecuzione delle opere ammesse al beneficio fiscale non è richiesta nel solo caso in cui la detrazione fiscale sia operata dallo stesso contribuente che ha affrontato la spesa per l'intervento edilizio, quando non venga cioè esercitata l'opzione dello "sconto in fattura" o della cessione del credito di imposta. Solo in tal caso, non trovando applicazione la disciplina dell'art. 121 cit., è ammessa la possibilità di estendere l'agevolazione fiscale anche ai pagamenti anticipati rispetto all'esecuzione delle opere in forza del "criterio di cassa", secondo cui le spese fatturate, per potere essere detratte fiscalmente in base alle percentuali previste dai vari bonus, devono essere pagate durante il periodo di vigenza delle agevolazioni fiscali, salva evidentemente la revoca del beneficio ove le opere ammesse al beneficio fiscale non siano state poi effettivamente eseguite alle scadenze stabilite. Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica del fumus commissi delicti dei reati ipotizzati, senza che la motivazione possa considerarsi mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragione della genericità delle doglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase. 6 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7