Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Non è autonomamente impugnabile mediante ricorso per cassazione, in quanto non abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice abbia respinto, ritenendola tardiva, la richiesta di sospensione del dibattimento avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge 12 giugno 2003 n. 134 onde valutare l'opportunità di avvalersi del cosiddetto "patteggiamento allargato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 9741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9741 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 02/12/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1950
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 43206/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De OS ET nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza 07/10/2003 del Tribunale di Taranto;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI E., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
De OS ET, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza dibattimentale 7/10/2003 (proc. n. 6169/99) del Tribunale di Taranto, che aveva rigettato la richiesta di sospensione, a norma dell'art. 5 della legge n. 134/03, del procedimento, nell'erroneo presupposto della tardiva formulazione della richiesta medesima.
Il ricorso è inammissibile.
La citata ordinanza non è infatti autonomamente impugnabile, ne' può ritenersi abnorme.
Questa Corte ha concordemente e costantemente escluso la nullità conseguente all'omessa sospensione del procedimento in altri casi in cui questa era prevista proprio per consentire il ricorso all'applicazione della normativa introdotta dalla stessa legge che prevedeva la sospensione, e per di più in casi nei quali la sospensione era funzionale non alla mera valutazione della convenienza di un'opzione processuale (ammissione al c.d. patteggiamento allargato), ma al compimento di specifici adempimenti amministrativi (in tema di amnistia per i reati tributali, in tema di condono edilizio).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di E. 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di E. 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2005