Sentenza 18 maggio 2000
Massime • 1
Non può costituire valida ragione di ricusazione del giudice il fatto che questi - trattandosi di procedimento pendente alla data di efficacia del D.L.G. 19 febbraio 1998 n.51, recante norme sull'istituzione del giudice unico di primo grado, ed essendo stata avanzata richiesta di declaratoria predibattimentale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.226 del medesimo decreto legislativo - abbia provveduto negativamente su detta richiesta, motivando sulla ritenuta insussistenza di una prospettata circostanza attenuante, in presenza della quale la prescrizione sarebbe stata da considerare maturata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2000, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI SEVERO Presidente del 18.05.2000
Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 3659
Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 03015/2000
pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI UG n. il 19.06.1932
avverso ordinanza del 01.12.1999 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo GALGANO, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 1 dicembre 1999 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata da UG RI, imputato di reati contro la pubblica amministrazione, nei confronti dei tre giudici del Tribunale di Napoli, componenti il collegio chiamato a giudicarlo e condannava il sunnominato imputato al versamento di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
La corte territoriale - premesso che il collegio, adito ai sensi dell'art. 226 d.lg. 19.2.1998 n. 51 per dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti all'imputato in presenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. (consistita nel versamento di somma di denaro alle costituite parti civili a parziale risarcimento dei danni), aveva rigettato la richiesta ritenendo non applicabile l'invocata circostanza attenuante - affermava che la dichiarazione di ricusazione era manifestamente infondata, sia sotto il profilo dell'esistenza di una situazione di incompatibilità ex art. 34 co. 2^ c.p.p. con conseguente presenza della causa di ricusazione di cui all'art. 37 lett. a) c.p.p. correlato al precedente art. 36 lett. g), sia sotto quello di verificazione della causa di ricusazione di cui all'art. 37 co. 1^ lett. b) c.p.p., per essere stata formulata una indebita perché non prevista dalla legge, manifestazione di giudizio da parte dei giudici ricusati. Infatti, per il primo aspetto, non è possibile estendere la disciplina delle incompatibilità oltre le ipotesi previste dalla legge, tra le quali non è compresa quella del rifiuto del giudice di prosciogliere l'imputato in applicazione dell'art. 226 d.lg. 51/1998, mentre, per il secondo, i giudici non avevano manifestato la loro opinione sulla colpevolezza dell'imputato, ma si erano limitati a ritenere non sussistente l'indicata circostanza attenuante, rientrando ogni valutazione espressa sul punto nelle loro facoltà, in quanto il citato art. 226 non impone che il giudice, qualora ritenga l'insussistenza della situazione giuridica ivi prevista, debba limitarsi a dichiarare irricevibile la richiesta di prescrizione del reato per effetto di circostanze attenuanti e del relativo giudizio di comparazione, escludendosi, a tutto concedere alla tesi prospettata dalla difesa del ricusante, che un errore nell'applicazione di una regola procedurale possa essere sufficiente a far dubitare sull'imparzialità del giudice.
I giudici del merito dichiaravano palesemente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto. Infine condannavano il ricusante al pagamento di sanzione pecuniaria, ritenendo giusto pronunciare tale statuizione.
2. Ricorre per cassazione il RI, il quale, per il tramite dei propri difensori, deduce:
a) illogicità manifesta della motivazione dell'ordinanza impugnata e violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 37 co. 1^ lett. b) stesso codice correlato all'art. 226 d.lg. 51/1998), assumendo che l'argomento della mancata previsione nell'art. 34 c.p.p., come causa di incompatibilità, di una situazione come quella denunciata dal ricusante era illogico in quanto all'epoca dell'emanazione del vigente codice di rito la medesima non poteva essere prevista in quanto la relativa norma - art. 226 d.lg. 51/1998 - è entrata in vigore successivamente;
che l'art. 226 citato conferisce al giudice, a fini deflattivi, il solo potere di definire anticipatamente il procedimento, applicando la prescrizione e non quello di decidere nel merito che non ricorrono le condizioni per l'applicazione della causa estintiva;
che il collegio ricusato, affermando che "... le contestazioni sono da considerasi numerose, gravi e reiterate e come tali incompatibili con il riconoscimento delle attenuanti generiche, cui conseguirebbe la declaratoria di estinzione del reato... ", si era già pronunciato su uno dei temi del fatto da giudicare, così anticipatamente manifestato il proprio convincimento e, quindi, venendosi a trovare nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 37 c.p.p., che ne giustifica la ricusazione;
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2^ c.p.p. in relazione all'art. 226 d.lg. 19.2.1998 n. 51 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, affermando che la decisione presa dal giudice a norma del citato art. 226 costituisce un'anticipazione di giudizio che, come tale, lo rende incompatibile per quello da formularsi a seguito dello svolgimento del dibattimento, poiché la decisione sulla richiesta di dichiarare estinto per prescrizione, in presenza di circostante attenuanti, il reato si fonda sulle stese prove che dovranno essere valutate per giudizio conclusivo;
c) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 41 stesso codice), osservando che i motivi di ricusazione dedotti erano tutt'altro che manifestamente infondati, sicché andavano discussi nel contraddittorio delle parti e non decisi con provvedimento emesso de plano;
d) difetto di motivazione e violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 44 c.p.p.), rilevando che i motivi di ricusazione dedotti non erano pretestuosi, temerari, futili o ispirati a intenti dilatori, sicché la condanna al pagamento di sanzione pecuniaria risulta illegittima, oltre che vessatoria, tanto più che detta statuizione è priva di motivazione. Nelle more dell'odierna udienza uno dei difensori del ricorrente presentava memoria, con la quale contestava le argomentazioni della requisitoria scritta del procuratore generale presso questa Corte e ulteriormente illustrava il primo ed il secondo dei motivi del proposto ricorso.
3. Il ricorso è infondato.
3. a. In via preliminare è opportuno precisare che la recente (art. 226 d.lg. 19.2.1998 n. 51) introduzione, a dichiarati fini deflattivi, nel vigente ordinamento processuale della possibilità da parte del giudice procedente di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione - in mancanza dell'opposizione delle parti e per effetto di circostanze attenuanti concorrenti con conseguente giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. - prima di pervenire alla fase del dibattimento ovvero senza la necessità di procedervi, prevede una sommaria procedura camerale che si conclude con una sentenza di non luogo a procedere.
Assumendo, pertanto, tale atto la forma di sentenza, subentra l'obbligo del giudice, imposto per tutti gli atti giurisdizionale e rafforzato da specifica norma di livello costituzionale (art. 111 della Costituzione, anche nella nuova versione derivata dall'art. 1 della legge costituzionale n.2 del 23.11.1999) di congruamente motivarlo.
Ne consegue che il decidente non soltanto dovrà valutare, sempre allo stato degli atti e senza procedere ad alcuna attività istruttoria, se nella concreta situazione sottoposta al suo esame sussistano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 226 d.lg. 51/1998, ma dovrà giustificare la propria decisione, sia nella ipotesi che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, che nel caso di constatazione della carenza delle condizioni di legge per provvedere in tal senso, e non limitarsi, nel secondo caso, a dichiarare l'inapplicabilità della citata norma ovvero l'irricevibilità, come opinato dal ricorrente, della relativa richiesta allorquando sia stata formulata dalle parti. In consonanza con detti principi di diritto, è appena il caso di rilevare che, nel motivare il provvedimento di rigetto della richiesta di declaratoria della prescrizione dei reati ascritti all'odierno ricorrente a norma dell'art. 226 d.lg. 51/1998, i giudici del collegio giudicante hanno ottemperato a preciso obbligo di legge, di guisa che non può affermarsi che abbiano "... manifestato indebitamente il proprio convincimento su fatti oggetto dell'imputazione... ", come recita l'art. 37 co. 1^ lett. b) c.p.p. Ne discende che non sussiste nei loro confronti la causa di ricusazione prevista dalla norma sopra indicata.
3. b. Alla fattispecie che ci occupa, inoltre, non è applicabile nemmeno la causa di ricusazione di cui al primo comma dell'art. 37 c.p.p., in quanto la lett. a) del primo comma di detto articolo fa esplicito riferimento alle cause di incompatibilità del giudice, tra le quali quella prevista dalla lett. g) del primo comma dell'art. 36 c.p.p. (giudice che, trovandosi in una delle situazioni di cui agli artt. 34 e 35 c.p.p. e delle leggi di ordinamento giudiziario, ometta di astenersi).
Or bene, tra le svariate cause di incompatibilità del giudice tassativamente elencate art. 34 c.p.p. (quelle dell'art. 35 c.p.p. non interessano per la fattispecie in esame) anche conseguenti alle numerose sentenze additive - nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991, 124, 186, 399 del 1992, 439 del 1993, 453 e 455 del 1994, 432 del 1995, 131 e 371 del 1996, 311 del 1997 e 290 del 1998 - emesse dalla Corte costituzionale, non è prevista quella del decidente che, dopo avere deliberato l'inapplicabilità della prescrizione del reato a norma dell'art. 226 d.lg. 51/1998 per insussistenza delle condizioni di legge, di guisa che correttamente il giudice del inerito ha ritenuto manifestamente infondata la dichiarazione di ricusazione basata su detta norma, attesa la tassatività dei casi di incompatibilità del giudice, che, per la loro natura di norme eccezionali, non sono estensibili per via analogica e, quindi, non applicabili oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 disposizioni delle leggi in generali).
Inoltre, l'argomentazione utilizzata a tal proposito dalla corte territoriale non risulta manifestamente illogica, come asserito dal ricorrente che ne deriva tale caratteristica dal rilievo che l'art. 226 d.lg. 51/1998 è successivo di un decennio all'art. 34 c.p.p., dal momento che il legislatore del 1998 nello stesso decreto legislativo ha modificato, con l'art. 171, il citato art. 34, prevedendo una nuova causa di incompatibilità del giudice (comma secondo-bis di detto articolo), così mostrando di ritenere che la funzione di cui all'art. 226 non è causa di una sua incompatibilità: altrimenti opinandosi, infatti, l'innovazione apportata all'art. 34 avrebbe riguardato anche detta ipotesi.
3. c. L'eccepita questione di illegittimità costituzionale dell'art.34 co. 2^ c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, sulla scorta di quanto sopra evidenziatosi, risulta irrilevante non dovendosene effettuare un'applicazione diretta nel presente giudizio e ciò a prescindere dalla manifesta infondatezza di quanto dedotto dal ricorrente, atteso che la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare (sent. n. 51 del 21.2.1997) in una situazione, equiparabile a quella oggi in esame in quanto entrambe riguardano provvedimenti emessi allo stato degli atti, concernente la facoltà del giudice del dibattimento di emettere un provvedimento cautelare nei confronti dell'imputato, che se l'esercizio di tale facoltà dovesse determinare l'incompatibilità del giudice a proseguire il giudizio di cui è già investito, avrebbe un esito non solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto il giudice già investito del giudizio verrebbe spogliato del giudizio stesso in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto.
3. d. La doglianza concernente l'utilizzazione da parte della corte territoriale della procedura de plano e non di quella camerale nel contraddittorio tra le parti, a prescindere dalla genericità con la quale è stata prospettata, risulta infondata, poiché il legislatore prevede l'adozione della prima allorquando la dichiarazione di ricusazione sia ritenuta - come nella specie - prima facie infondata, mentre va seguita la seconda nel caso che siano necessari accertamenti di merito, la cui acquisizione deve necessariamente essere effettuata con la partecipazione delle parti. È opportuno chiarire che l'immediato riconoscimento della manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione non va confuso, come sembra adombrare il ricorrente, con la laconicità della motivazione del provvedimento di inammissibilità, dovendo sempre il giudice prendere in considerazione le argomentazioni prospettate dalla parte ricusante, così come una contestuale delibazione di eccezione di legittimità costituzionale sull'applicabilità di norme inerenti al giudizio di ricusazione non comporta l'adozione della procedura di cui all'art. 127 c.p.p. in presenza di mera declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, in quanto il procedimento incidentale, quale è quello della sollevata questione di legittimità costituzionale, inerisce al procedimento principale, del quale non può che seguire le forme per la sua stessa natura di procedimento meramente eventuale.
3. e. Infine, la Corte, in aderenza alla sua costante giurisprudenza (cfr., Sez. I, 6.10.1993, Favia, c.e.d. n. 196.217; Sez. VI, 23.1.1997, Tonini, c.e.d. n. 208.10 6), ribadisce che l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 c.p.p., è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale non strettamente legata a parametri concernenti la pretestuosità, la futilità, la manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione ovvero gli intenti dilatori perseguiti con la medesima dalla parte ricusante. Conseguentemente la condanna della parte a detta sanzione, pur dovendo essere adeguatamente motivata in conformità ai principi generali riguardanti ogni statuizioni del giudice, può tuttavia trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento allorché - come nella specie che ci occupa - ampiamente espone le ragioni del rigetto o dell'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione ed essere, alla fine, riassunta in formule quali "... si ritiene congruo condannare... ", "... appare giusto condannare al pagamento...", "... la sanzione pecuniaria è conseguente al contenuto della dichiarazione... "et similia, di tal che anche sotto quest'ultimo profilo il ricorso s'appalesa infondato. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2000