Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2000, n. 3659
CASS
Sentenza 18 maggio 2000

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Non può costituire valida ragione di ricusazione del giudice il fatto che questi - trattandosi di procedimento pendente alla data di efficacia del D.L.G. 19 febbraio 1998 n.51, recante norme sull'istituzione del giudice unico di primo grado, ed essendo stata avanzata richiesta di declaratoria predibattimentale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.226 del medesimo decreto legislativo - abbia provveduto negativamente su detta richiesta, motivando sulla ritenuta insussistenza di una prospettata circostanza attenuante, in presenza della quale la prescrizione sarebbe stata da considerare maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2000, n. 3659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3659
    Data del deposito : 18 maggio 2000

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