Sentenza 19 aprile 2023
Massime • 2
È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza che detto "deficit" possa essere sanato dalla proposizione di motivi nuovi e memorie, ex art. 611 cod. proc. pen., da parte di difensore iscritto al predetto albo, trattandosi di vizio radicale inficiante i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di proposizione dell'istanza.
In tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali "antipandemici".
Commentario • 1
- 1. Giurisdizioni superiorihttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 12164 del 30 marzo 2012 «...superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest'ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi.» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3160 del 10 ottobre 1992 «...un impedimento del difensore e l'operatività della designazione è condizionata alla sussistenza, in capo al sostituto, dei requisiti previsti dalla legge, tra i quali quello della iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori.» Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 20300 del 27 maggio 2010 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2023, n. 29340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29340 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE LORI, che ha chiesto accogliersi l'istanza di rimessione nei termini;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato GIANLUCA FILICE nell'interesse dell'istante, che ha ribadito le ragioni dell'istanza chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AN SU, condannato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 15 luglio 2022 per i delitti di atti persecutori, minacce, danneggiamento aggravato dall'essere le cose di interesse artistico e storico, danneggiamento seguito da incendio, proponeva alla medesima Corte istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. Il difensore evidenziava come il termine ultimo per il deposito della motivazione della sentenza di appello era il 12 ottobre 2022. Riferiva di avere richiesto a mezzo pec copia della sentenza in data 18 ottobre 2022, di aver inviato una seconda richiesta di copia in data 3 novembre 2022, di avere ricevuto due Penale Sent. Sez. 5 Num. 29340 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 19/04/2023 mail in risposta il giorno 4 novembre 2022: la prima indicava erroneamente che il fascicolo non era stato iscritto, la seconda chiedeva il versamento dei diritti, la trasmissione della copia del tesserino, indicando l'indirizzo pec al quale inviare la richiesta, adempimenti che il richiedente compiva immediatamente lo stesso giorno 4 novembre 2022. Copia della sentenza perveniva però solo il 23 novembre 2022, quindi quattro giorni prima la scadenza del termine per la proposizione del ricorso. Lamenta l'istante di non aver potuto fruire di tutto il termine per l'impugnazione, essendo intervenuto una grave violazione del diritto di difesa. 2. La Corte di appello di Roma disponeva trasmettersi l'istanza a questa Corte. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, concludeva per l'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. 4. Il difensore indicato in epigrafe depositava memoria ulteriore chiedendo accogliersi l'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006 Iannazzo, Rv. 235200 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 32462 del 2015, Triossi;
Sez. 4, n. 7982 del 2015, Martines;
Sez. 1, n. 9122 del 2011, Singh). E bene, condiviso da parte di questa Corte lo stabile orientamento giurisprudenziale richiamato, la richiesta di restituzione nel termine oggi in esame, presentata avanti alla Corte di appello di Roma e quindi trasmessa correttamente alla Corte di cassazione, quale giudice competente a provvedere, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 4, è sottoscritta dall'avvocato Gabriele Gatto, che non risulta iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori. Per quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, «Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale \p, 2 superiore delle acque pubbliche ed al consiglio nazionale forense per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33», norma quest'ultima che al comma 1 prevede che « Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori». Tali norme sono vigenti a norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Va pertanto evidenziato che la circostanza che non si veda in tema di ricorso, per il quale esplicitamente è prevista a pena di inammissibilità l'iscrizione del difensore nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi del disposto degli artt. 613, comma 1, cod. proc. pen. non esclude che debba trovare applicazione la disciplina dell'ordinamento forense ora richiamata, che prevede per ogni forma di patrocinio dinanzi a questa Corte l'iscrizione al predetto albo, quindi anche in relazione alla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. Conseguentemente, sussiste una causa di inammissibilità della richiesta, che è stata presentata da soggetto non legittimato al patrocinio, rispetto all'autorità giudiziaria competente a provvedere. Né la circostanza che una memoria sia poi stata depositate da altro difensore, abilitato al patrocinio presso questa Corte, muta la valutazione di inammissibilità originaria, in quanto l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione, in questo caso dell'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di proposizione dell'istanza (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01; Sez. 1, n. 38923 del 16/09/2004, dep. 28/09/2004, Olieri, Rv. 229737). 2. Né, d'altro canto, muta l'esito predetto, richiamando la distinzione operata da Sez. U., Aiello, che hanno distinto fra i profili della legittimazione ad impugnare, riconosciuta in capo al difensore dell'imputato, e le modalità di esercizio della stessa, ritenendo ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, anche se nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato non abilitato (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01; Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627): il difensore dell'imputato è titolare, in proprio, di un autonomo diritto di impugnazione che non può personalmente esercitare se non iscritto nell'albo speciale;
tuttavia la sussistenza in capo al difensore di un autonomo diritto di 3 impugnazione rende ammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato iscritto nell'albo speciale, nominato quale sostituto dal difensore di ufficio dell'imputato non cassazionista, in applicazione delle regole stabilite dall'art. 102, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Ma nel caso in esame l'istanza originaria fu proposta dal difensore non abilitato, al quale è subentrato in proprio il difensore abilitato con motivi nuovi, come si è evidenziato. 3. Infine, sempre Sez. U, Aiello evidenzia come «Estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. devono ritenersi, di contro, quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso». Ma tale affermazione riguarda il diritto dell'imputato di proporre la richiesta personalmente, il che è esplicitamente previsto dall'art. 46 cod. proc. pen. e deve ritenersi possibile anche nel caso della restituzione in termini, con la sottoscrizione della richiesta. Nel caso in esame, però, l'istanza di restituzione nel termine non è presentata personalmente dall'imputato. D'altro canto, la stessa Relazione al Progetto preliminare al codice di rito, a commento dell'art. 175, teneva distinta la legittimazione personale della parte privata e quella del difensore, chiarendo come l'aver incluso fra i soggetti legittimati oltre alle «parti private» anche i difensori, superando così la precedente previsione dell'art. 183-bis del codice di procedura penale del 1930 e l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza, aveva la funzione di estendere l'istituto restitutorio anche al difensore, per far valere forza maggiore e caso fortuito relativamente alla decadenza dall'esercizio di poteri e facoltà processuali proprie, che altrimenti sarebbero andate comunque a ricadere in danno della parte privata. Non di meno, la legittimazione concorrente per cause di decadenza diverse, determina comunque la necessità che, allorquando l'istanza di rimessione in termini sia formulata dal difensore, e non dalla parte privata, avvenga con le forme proprie richieste e con l'abilitazione necessaria dinanzi alla Corte di cassazione. 4. Pertanto va affermato che è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei 4 patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori per quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36. Tale deficit non può essere sanato dalla proposizione di motivi nuovi e memorie, ex art. 611 cod. proc. pen., da parte di difensore iscritto al predetto albo, atteso che si trasmette a questi ultimi atti il vizio radicale che inficia i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di proposizione dell'istanza. 5. Ad ogni buon conto, venendo al merito, deve rilevare questa Corte come, perché sia integrata la forza maggiore, giustificante la restituzione in termini, deve trattarsi di un impedimento assoluto per ragioni esterne non imputabili al soggetto: nel caso in esame il difensore ha avanzato la richiesta di copia della sentenza solo a mezzo posta elettronica, dopo cinque giorni dalla scadenza prevista per il deposito della sentenza, ha fatto trascorrere fra la prima, non evasa, richiesta e la seconda 15 giorni, dall'invio della prova del pagamento dei diritti previsti e l'invio della copia della sentenza sono trascorsi ulteriori 19 giorni. E bene, in primo luogo l'assoluta ostatività dell'impedimento a proporre impugnazione non si rinviene nel caso in esame, dovendo ritenersi che la disponibilità finale di quattro giorni, a fronte di una sentenza di diciotto pagine, delle quali solo sei dedicate all'analisi dei motivi di appello di interesse dell'imputato difeso dall'avvocato Gatto, risulti tempo adeguato alla predisposizione del ricorso. Per altro, l'attesa prima della richiesta di copie e, poi, fra una istanza e l'altra, senza che mai il difensore abbia ritenuto recarsi negli uffici di cancelleria, adempimento ben possibile alla fine del 2022 — quando ormai la limitazione di accesso agli uffici giudiziari era di fatto venuta meno, non dimostrando per altro l'istante l'assunzione da parte del presidente della Corte di appello di Roma di provvedimenti limitativi o ostativi dell'accesso alle cancellerie ai sensi dell'art. 83, comma 7, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in I. 24 aprile 2020, n. 27 — palesa il difetto di prova quanto alla sussistenza della forza maggiore e una non adeguata diligenza da parte del difensore per superare ogni impedimento. Difatti, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione (Sez. 4, n. 55106 del 5 18/10/2017, Rv. 271660 - 01; mass. conf. N. 39437 del 2013 Rv. 257221 - 01, N. 16066 del 2015 Rv. 263761 - 01, N. 18716 del 2016 Rv. 266926 - 01). 6. Ne consegue che, in relazione alla richiesta di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo pec copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, anche recandosi presso la cancelleria, a meno di non dare la prova che l'accesso medesimo gli fosse stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti ex art. 83, comma 7, dl. 17 marzo 2020, n. 18. 7. Alla complessiva dichiarazione di inammissibilità della richiesta segue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 19/04/2023 Il Consigliere estensore Il Pr4idente /i