Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo impegnato in servizio urgente di istituto se può derogare - qualora usi congiuntamente i segnalatori di allarme acustici e luminosi - alle regole sulla circolazione, non è tuttavia esonerato dall'adozione delle precauzioni necessarie per rapporto alle condizioni del traffico e della strada, così da non determinare ingiustificati pericoli per i terzi. (La Corte ha ritenuto nella fattispecie colpevole di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo militare che, non avendo adeguato la velocità del mezzo alle cattive condizioni della strada, aveva causato la morte di un commilitone trasportato).
Commentari • 3
- 1. Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.https://www.studiocataldi.it/
- 2. Ambulanza provoca incidente, autista condannato (Cass. 4317/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2024
Il codice della strada autorizza il conducente di mezzi adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto con dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale ma non lo esonera dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la …
Leggi di più… - 3. L’ambulanza può violare il codice della strada ma non la prudenzaMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 settembre 2023
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 giugno 2013 – 13 gennaio 2014, n. 976 Presidente Foti – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15 maggio 2012 la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa in data 2 dicembre 2010, appellata da S.G. . Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del reato di cui all'art. 589 1 e 2 comma c.p. perché, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionava per colpa la morte di B.G. ; in particolare quale conducente dell'autolettiga FIAT DUCATO tg (omissis) della Misericordia (omissis) , immettendosi in viale (…), in prossimità del civico 35 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2005, n. 19797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19797 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
Udienza pubblica Sentenza R.G. n.32586/2004
n. 202 197 97 /05 del 3 febbraio 2005
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI REPUBBLICA ITALIANA
Richiesta copia studio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO dal Sig DeG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti € 1,55 25-5-08 SEZIONE IV PENALE
IL CANCELLIERE il composta dai signori magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Renato Olivieri Presidente UFFICIO COPIE PENALI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI Richiesta copia studio Carlo Licari Consigliere
Richiesta copia studio Francesco Novarese Consigliere dal Sig le dal Sig An SA per diritti € 1,55 Ettore Palmieri Consigliere per diritti € 1,55 25-5-05 Patrizia Piccialli Consigliere 25-5-05 IL CANCELLIEREil
riuniti in camera di consiglio, il IL CANCELLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NN HE, n. a Paternò il 6.6.1978, nei confronti della sentenza in data 14 maggio 2004 della Corte di Appello di
Catania;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Patrizia
Piccialli; udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Nicola Rendace del Foro di Torino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RE HE ricorre contro la sentenza in data 14 maggio 2004, con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, fermo restando il giudizio sulla responsabilità, condannava il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, commesso il 20 agosto 1997 in danno di AR GR, che viaggiava, in qualità di passeggero, sull'autocarro militare condotto dal RE. La Corte fonda la responsabilità dell'imputato sulla dinamica dell'incidente come ricostruita dal perito di ufficio, che ha stimato la velocità del mezzo condotto dal RE superiore al limita imposto ( 65 anziché 60 kmh), sottolineando altresì che le condizioni della strada
(terreno bagnato) avrebbero imposto una velocità in ogni caso inferiore ai limiti previsti con il fondo asciutto.
Propone ricorso per cassazione RE HE articolando due motivi.
Con il primo lamenta la violazione dell'art. 546 lett. c) c.p.p., non essendo riportata nella sentenza impugnata l'imputazione contestata all'imputato.
Con il secondo deduce la mancanza di motivazione della sentenza in relazione alle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello, relative alla invocata sussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. ed alle contestazioni critiche alla perizia di ufficio con particolare riferimento all'accertata velocità del mezzo, fondate oltre che sulla consulenza di parte anche sulle dichiarazioni contraddittorie rese in udienza dal perito di ufficio, che avrebbero inficiato la validità della perizia.
Il ricorso è manifestamente inammissibile. Con riferimento al primo motivo, è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i fatti contestati all'imputato sono dettagliatamente riportati nella parte descrittiva della sentenza.
Parimenti inammissibile il secondo motivo, afferente la asserita carenza di motivazione, risolvendosi in una censura di merito relativa alla valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata.
Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia
-valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione ( ex pluribus, Cass., Sez. IV, 28 marzo 2001, Pometti).
Or bene, la lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure di illogicità articolate dal ricorrente, giacchè ricostruisce con motivazione corretta le modalità dell'incidente stradale in termini coerenti con l'addebito di colpa generica e specifica formulato nei confronti del
RE. E ciò fa attraverso la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro come ricavata dalle deposizioni testimoniali e dalle conclusioni della perizia d'ufficio, che ha accertato una velocità del mezzo superiore ai limiti imposti, nonostante la situazione di pericolosità del terreno reso viscido dalla pioggia avrebbe dovuto indurre il conducente del mezzo ad una velocità inferiore al limite consentito. Ulteriore profilo di colpa è stato correttamente individuato nel comportamento del RE, che, nonostante l'indicata condizione della strada, pose in essere una brusca manovra di frenata, così causando lo sbandamento del mezzo, che I
avrebbe potuto essere evitata da un'accorta riduzione delle marce, eseguita invece dall'autista del terzo camion della fila, che, infatti, non sbandò.
Ne deriva un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell'incidente alla esclusiva condotta colposa, generica e specifica, dell'odierno ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità.
Con riferimento alla specifica doglianza sulla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. e sulle doglianze avanzate sulla correttezza della perizia d'ufficio, innanzitutto va rilevata che tali doglianze non possono trovare accesso in questa sede per difetto del requisito della necessaria specificità dei motivi dell'impugnazione (art. 581, lett. c), c.p.p.): specificità chiaramente insussistente in una impugnazione congegnata limitandosi a richiamare per relationem il contenuto di precedenti doglianze già rivolte al giudice che ha emesso il provvedimento gravato.
Basta in proposito ricordare che, per assunto pacifico, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (di recente, Cass., Sez. II, 6 maggio 2003, Proc. gen. App. Milano ed altri in proc. Curcillo ed altri;
Cass., Sez. IV, 3 dicembre 2003, Tavano;
Cass. Sez. VI, 6 luglio 2004,
Magno; Cass., Sez. V, 22 settembre 2004, Beneloucif). che secondo In secondo luogo, è utile ricordare in questa sede
2 ottobre 2003, giurisprudenza costante ( v. ex pluribus Sezione I,
Graziano) non è fondata la denuncia di carenza della motivazione della sentenza argomentata sulla mancanza di un'esplicita pronuncia su una qualsiasi deduzione difensiva, giacchè la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art,. 546, comma 1, lettera e), del Cpp, rende non configurabile il vizio allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate.
In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
In particolare, il giudice d'appello non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti, purchè dimostri, anche succintamente, di avere tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella d' appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (v. Sezione VI, 24 ottobre 2003, Gervasi
ed altro). Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, non potendosi accedere ad una rivisitazione, preclusa al giudice di legittimità, del portato tecnico dell'elaborazione peritale, attraverso la comparazione con le conclusioni - ritenute preferibili dal ricorrente- del consulente tecnico di parte.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone) (da ultimo,
Cass., Sez. 17 febbraio 2003, parte civile NE in proc. LE ed altro); questo valendo, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.
Infine, solo per completezza espositiva, con riferimento all'esimente invocata dal ricorrente ex art. 51 c.p., non può non rilevarsi che anche nei casi di veicoll impegnati in servizi urgenti di istituto, l'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), pur autorizzando il conducente di detto mezzo- qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale- non lo esonera dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limi- tazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà
essere sanzionato per le relative violazioni;
ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida (esemplificando: il conducente in servi- zio urgente di istituto ben può tenere una velocità superiore al
W J
consentito, ma, allorchè giunga in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, deve verificare, prima di immettersi nell'incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito,
v. in tal senso Sezione IV, 19 settembre 2002, ric. parte civile Stea in proc. Cassano).
Tali principi sono applicabili, a fortiori, nella fattispecie in esame, nella quale il veicolo militare non risulta impiegato in un servizio urgente di istituto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2005
Il Consigliere estensore II Presidente Chile Pinelli Patrizia Piccialli Renato Olivieri
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25 MAG. 20CS
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Marja Angelilli
R
O
C