Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
L'errore del difensore di fiducia causato da ignoranza della legge processuale, non integra il caso fortuito o la forza maggiore che possono legittimare la restituzione nel termine dell'impugnazione della sentenza, attesi gli oneri di diligenza che gravano sia sul difensore tecnico che sull'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2013, n. 39437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39437 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/06/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1382
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 32063/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE NT N. IL 07/06/1977;
avverso l'ordinanza n. 572/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 02/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza 2.3.2012 ha rigettato la richiesta, avanzata dal difensore di LE AN, di restituzione in termini per proporre appello contro la sentenza 14.6.2008 del Tribunale di Prato, rilevando che - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - non sussisteva alcuna ipotesi di casi fortuito , non potentosi far rientrare in tale previsione l'ignoranza del difensore nella individuazione dei termini per proporre l'appello. La Corte di merito inoltre ha richiamato precedenti giurisprudenziali, rilevando la difformità tra la dichiarazione dell'imputato e quella resa dal precedente difensore circa la causa di tale errore.
Il difensore ricorre per cassazione contro la predetta ordinanza denunziando la violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 1 e art. 6 CEDU perché - a suo dire - il macroscopico errore di diritto circa l'individuazione del termine per impugnare in cui era incorso il collega che lo aveva preceduto nella difesa, integrava certamente l'ipotesi del caso fortuito. A tal fine richiama la dichiarazione scritta dell'imputato in ordine alla sussistenza di un proprio interesse all'appello e i principi affermati dalla CEDU nonché una massima di questa Corte.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Evidenti ragioni di chiarezza espositiva rendono opportuna una succinta ricostruzione della vicenda, sulla scorta di quanto esposto nel provvedimento impugnato.
La sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado in data 16.4.2008 nei confronti di LE AN per detenzione e cessione a terzi di stupefacenti è stata depositata entro il termine di 90 giorni fissato dal giudice per il deposito della motivazione sicché, in applicazione dell'art. 545 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 544 c.p.p., comma 3, l'appello contro di essa andava proposto entro il termine di gg 45 dalla suddetta data cioè entro il 14.10.2008 (considerando la sospensione nel periodo feriale). L'appello invece è stato inviato a mezzo posta il 30.10.2008 dall'avv. Barbara Mercuri.
La Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza 25.6.2010, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché proposta fuori termine e il successivo ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 3554/2012. Nel frattempo il difensore di LE AN ha presentato istanza di restituzione in termine per appellare la predetta sentenza del Tribunale e la Corte di Firenze con l'ordinanza 2.3.2012 oggi impugnata ha rigettato la richiesta escludendo il caso fortuito.
2. La questione di diritto che il ricorrente sottopone al Collegio, peraltro tutt'altro che nuova, consiste nello stabilire se l'errore del difensore sulla individuazione dei termini per impugnare, dovuto a macroscopica ignoranza della legge processuale integra il caso fortuito che giustifica la restituzione in termini ai sensi dell'art.175 c.p.p.. Al quesito la giurisprudenza assolutamente prevalente ha dato risposta negativa osservando che non integra il caso fortuito o la forza maggiore, che possono legittimare la restituzione nel termine, l'errore del difensore di fiducia nell'individuazione dei termini di impugnazione della sentenza, causato da ignoranza della legge processuale, (cfr. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 1801 del 30/11/2012 Cc. dep. 15/01/2013 Rv. 254211; cass. Sez. 4, Sentenza n. 20655 del 14/03/2012 Cc. dep. 28/05/2012 Rv. 254072; Sez. 5, Sentenza n. 43277 del 06/07/2011 Cc. (dep. 22/11/2011) Rv. 251695. Il Collegio intende dare continuità a detto orientamento, pur non ignorando la diversa giurisprudenza minoritaria richiamata dal ricorrente (sentenza 35149/2009), secondo cui è illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. In ogni caso non ricorrono nella fattispecie le condizioni richieste da tale giurisprudenza perché manca del tutto la prova dell'esistenza di contrarie aspettative dell'imputato (aspettative, cioè, di una tempestiva impugnazione da parte del suo difensore), non potendosi attribuire alcun valore alla mera dichiarazione a firma del ricorrente, del tutto priva di data certa, e peraltro, dal contenuto contraddittorio rispetto alla dichiarazione a firma dell'avv. Mercuri che invece ha attribuito il suo ritardo nella proposizione dell'appello ad un errore di calcolo nell'individuazione del dies a quo ritenendo che il termine per il deposito della sentenza fosse soggetto al periodo di sospensione feriale, a differenza di quanto invece sostenuto dal LE AN, secondo cui l'avvocato aspettava - erroneamente - la notifica dell'estratto contumaciale (ritenendo che l'imputato ne avesse diritto). Infine, la giurisprudenza CEDU, invocata dal ricorrente, deve essere interpretata e calata nella realtà dell'ordinamento processuale italiano. In tale contesto, la giurisprudenza sovranazionale considera ineffettiva la difesa solo dopo avere giudicato il processo nel suo complesso e non con riferimento ad un singolo atto. Inoltre, il principio di ragionevole durata del processo impone un onere di diligenza delle parti processuale, gravante sia sul difensore, che deve essere tecnicamente preparato, che sull'imputato, il quale non può nominare un legale e disinteressarsi del processo, ma è chiamato, pur dopo il conferimento del mandato fiduciario, a vigilare sull'operato del professionista soprattutto nei momenti più significativi come quello dell'impugnazione (cfr. cass. 1801/2013 cit.).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013