Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBL04 6 1 6 / 02 IN NOME DEL POLO HALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE accertatu i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Клиза смирийнdile - Presidente R.G.N. 7842/00Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere- Cron. 10620 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 1059 - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studi dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE N TE NZA per diritti € 310 29 MAR sul ricorso proposto da: IL LL NT IT, PR NL, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CAVALIERE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
€0.77 L1500. CANCELLERIA
contro
NI OB, NI NI, NI NA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO PIGA, che li difende unitamente all'avvocato NI RI, giusta delega in atti;
2001 - controricorrenti 1546 5040410 -1- nonchè
contro
DE IN LO;
intimato nonchè
contro
ARA SRL SOC MOBILARE E IMMOBILIARE in liquidazione;
intimata con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 535/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CAVALIERE Raffaele, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RI AN, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il ий rigetto del 1° motivo del ricorso, assorbiti il 2° e щ 3°. M и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TA AL, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore LU RI, con atto di citazione notificato il 29 maggio 1992, convenne innanzi al Tribunale di Roma la Ara Mobiliare e Immobiliare S.r.l. ed il Notaio Paolo De Agostini, chiedendo che fosse dichiarata inesistente la compravendita dell'appartamento sito 11, in Roma, alla Via Volturno, n.c. 2/C, int. con atto pubblico in data 30 dicembre stipulata, 1991 a rogito del notaio convenuto, da GI RI con la società "Ara" in virtù di mandato conferitogli dall'attrice AL e dal marito, IO RI, con atto per Notar Cocozza del 14 aprile 1989. Espose l'attrice che la compravendita era stata conclusa in virtù di mandato non più esistente alla stipulazione, poiché il mandantedata della sua IO RI era deceduto il 26 giugno 1991 ed. essa aveva revocata la procura con atto per Notar registrato eOrefice del 19 novembre 1991, notificato il successivo giorno 29 al mandatario ed al Notaio Cocozza, che aveva rogato il mandato. Entrambi i convenuti resistettero alla domanda siccome infondata e la società "Ara" chiese, in via 3 riconvenzionale, la condanna dell'attrice al rilascio dell'appartamento ed al risarcimento dei danni. L'adito Tribunale rigettò la domanda principale ed, in accoglimento della riconvenzionale, condannò alla la AL al rilascio dell'appartamento società "Ara" nonché al risarcimento dei danni. alla domanda principale di In ordine dell'inesistenza del negozio di declaratoria compravendita, il Tribunale rilevò, in primo luogo, che l'infondatezza della domanda derivava dal non essendo rilievo che il negozio esisteva e che, consentita la "mutatio libelli", tanto meno d'ufficio, non poteva configurarsi l'ammissibilità di una domanda d'invalidità. Comunque, ove anche si fosse ritenuto proposta una siffatta domanda, la stessa sarebbe risultata ugualmente infondata, il contratto essendo stato validamente concluso, perché, trattandosi di mandato collettivo, ai sensi dell'art. 1726 cod. civ. il decesso del RI IO non era da solo sufficiente ad estinguere il mandato e la successiva revoca della procura da parte della AL non era opponibile al terzo acquirente, dal momento che non era stata portata a conoscenza della medesima. 4 Proposero appello principale la AL ed il RI LU, mentre appello incidentale proposero TO, AN ed AN IV, frattanto divenuti assegnatari dell'appartamento da parte della società “Ara", posta in liquidazione, ma la Corte d'Appello di Roma, in esito al giudizio svoltosi anche in contraddittorio con la predetta società, con sentenza resa in data 23 febbraio 1999 ha confermato la sentenza impugnata. Ha osservato il giudice d'appello che, poiché l'unico motivo del gravame proposto dagli appellanti principali atteneva esclusivamente alla parte della sentenza che riteneva infondata la supposta domanda di invalidità del contratto di compravendita, era passata in giudicato la parte relativa alla non configurabilità dell'inesistenza della compravendita, con la conseguenza che, per ciò solo, l'appello "andrebbe respinto". На, comunque, soggiunto che, anche a voler prescindere da tale rilievo, si sarebbe dovuto pervenire ad analoga decisione, essendo condivisibile l'altra ratio decidendi esposta dal primo giudice. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso TA AL e LU RI, 5 affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso TO, AN ed AN IV. All'udienza del 3 aprile 2001 questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Mobiliare e Immobiliare Ara s.r.l., in liquidazione, non estromessa dal giudizio in sede d'appello, all'uopo fissando il termine di gg. 60 per la notifica del ricorso. Hanno ottemperato tempestivamente all'ordine di integrazione i ricorrenti, ma l'intimata non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato due memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorrenti Col primo motivo i censurano violazione e falsa 1'impugnata sentenza per applicazione degli artt. 1362 e sgg. e 2909 cod. civ., 99, 112, 113 e 277 cod. proc. civ. nonché per difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che non condivisibile l'opinione espressa dalla Corte d'Appello in ordine al giudicato interno che si sarebbe formato sul rigetto della domanda di accertamento dell'inesistenza del contratto di compravendita. All'uopo, i ricorrenti, premesso che sul punto d'appello non ha adottata una il Giudice avendo espresso solo un giudizio statuizione, dubitativo, peraltro con motivazione ipotetico e incidentale, osservano che in primo grado, in realtà, si era discusso, non già dell'inesistenza del negozio, bensì della sua validità ed efficacia. Invero, sebbene l'atto introduttivo del giudizio si la sintetica richiesta di concludesse con accertamento dell'inesistenza del contratto, con lo stesso atto e successivamente, nel corso del giudizio, il tema del dibattito era stato incentrato tutto sulla questione della validità ed efficacia del negozio e sul punto alcuna eccezione era stata sollevata dalla convenuta società ARA, che, peraltro, aveva concluso per l'accertamento della validità del contratto, dando atto che gli attori instavano per l'inefficacia di esso. D'altro canto, soggiungono i ricorrenti, - che pur l'altro convenuto il Notaio De Agostini accettare il aveva dichiarato di non contraddittorio sulla domanda d'invalidità, si era contraddetto quando aveva finito col chiedere proprio la dichiarazione di invalidità del 7 contratto. Da ultimo, i ricorrenti rilevano che lo stesso Tribunale aveva portato l'esame sulla questione dell'invalidità del contratto, rigettando la relativa domanda con diffusa motivazione e ciò aveva indotto essi ricorrenti a chiedere, in sede d'appello, l'accertamento "dell'inesistenza e/o nullità ed inefficacia del contratto", insistendo, però, sulla questione dell'invalidità sia alla luce del disposto dell'art. 1396 cod. civ. sia alla luce delle norme poste dagli artt. 320 e 322 cod. civ.. La censura è, in parte, infondata ed, in parte, inammissibile. Non è condivisibile, in primo luogo, la premessa, fatta dai ricorrenti, secondo cui il giudice d'appello non avrebbe, sul punto relativo alla formazione del giudicato interno, adottato una vera e propria statuizione, od espresso un'autonoma ratio decidendi, essendosi limitato a manifestare in termini dubitativi e problematici solo un'ipotesi. In realtà, pur avendo usato il condizionale ("già per questo l'appello andrebbe respinto") nell'affermare che la mancata impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di 8 accertamento dell'inesistenza del contratto e di inammissibilità della diversa domanda di accertamento dell'invalidità dello stesso contratto, la Corte d'Appello ha espresso sul punto una compiuta ratio dedicendi, autonoma dall'altra, che si оссира della fondatezza dell'ipotetica accertamento dell'invalidità del domanda di negozio. Invero, dopo avere diffusamente esposto il contenuto dell'unico mezzo di gravame formulato dagli appellanti principali, mezzo che riproponeva le questioni della non configurabilità di un mandato collettivo, della conoscenza delle cause estintive del mandato da parte degli interessati e dell'invalidità del contratto perché avente ad oggetto anche la quota spettante al minore LU RI senza che fosse stata preceduta dall'autorizzazione del giudice tutelare, la corte di merito, ritenuto correttamente che tali censure attenessero esclusivamente alla parte della sentenza che aveva ritenuto infondata l'ipotetica domanda di accertamento dell'invalidità del contratto, ha espressamente ed in termini di certezza concluso affermando che "tale la censura mossa alla sentenza, resta il giudicato per la 9 parte della decisione alla non configurabilità dell'inesistenza dell'atto pubblico di vendita". Trattasi, peraltro, di decisione corretta, perché anche il primo giudice, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, aveva rigettata la domanda, in primo luogo, perché aveva ritenuto proposta una infondata domanda di declaratoria dell'inesistenza del contratto ed inammissibile una domanda, nuova, di accertamento dell'invalidità del contratto stesso ed, in secondo luogo e solo per l'ipotesi che si ritenesse proposta una domanda di dell'invalidità del negozio, perché,accertamento comunque, anche tale domanda risultava infondata. L'articolazione dell'impianto motivazionale della sentenza di primo grado evidenziava, pertanto, anch'essa, una duplice ratio decidendi, che imponeva agli appellanti principali, ora ricorrenti, la proposizione di censure relative а ciascuna ratio per evitare d'incorrere nella sanzione d'inammissibilità del gravame, essendo evidente che, in difetto, la sentenza avrebbe retto anche all'eventuale accoglimento delle censure svolte in ordine ad una sola delle due rationes decidendi. Invece, come correttamente ritenuto dalla corte 10 territoriale, il gravame espresse censure solo in ordine alla parte della sentenza che riteneva infondata la ipotetica domanda di accertamento dell'invalidità del contratto, trascurando del tutto la parte che giudicava infondata la domanda di declaratoria dell'inesistenza del contratto, che il Tribunale riteneva essere stata proposta, ed inammissibile quella di accertamento dell'invalidità del negozio, che il Tribunale implicitamente qualificava come domanda nuova. Da tale rilievo discende la valutazione di correttezza del giudizio espresso dalla Corte d'Appello sulla formazione del giudicato interno, che conduceva all'inammissibilità del gravame (la formula siadottata è di rigetto, ma più correttamente tratta d'inammissibilità) A tali rilievi e considerazioni deve necessariamente arrestarsi il compito di questa Corte, essendo evidente, proprio in considerazione del giudicato interno formatosi sulla prima ratio sentenza di primo grado, decidendi della delle deduzioni che ora svolgono l'inammissibilità i ricorrenti sull'esattezza della valutazione del primo giudice in ordine all'oggetto della domanda. Adde: Trattandosi di censure che dovevano essere 11 formulate in sede d'appello avverso la sentenza del Tribunale e che, non essendo state proposte in quella sede, risultano ora inammissibili. L'infondatezza del primo motivo del ricorso rende superfluo l'esame degli altri due motivi, che attengono alla valutazione, fatta dal giudice d'appello, della fondatezza della domanda di accertamento della invalidità del contratto. E' invero, evidente che, ove anche le censure svolte con detti motivi risultassero fondate, la sentenza impugnata reggerebbe ugualmente in considerazione della dimostrata correttezza della prima ratio della decisione. Il ricorso va, dunque, respinto e, secondo l'ordinario criterio, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, 66283654) che liquida in complessive L.5492300 , di cui L. (€2582,281 5.000.000)per onorari. Così deciso in Roma, addì 16 novembre 2001, 12 nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Il PreWith Il Consigliere IL LLRE C1 aplo TataricoPaplo حة DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 MAR. 2002. IL LLRE CL zico Agenzia delle Entrate 109T 129,11 12 04 Ufficio di Roma 2. Iscritto a ruolo il 03 456T 41,32 116 TOT. 170,43 . Art. n.. ila 13