Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8732 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA I08 73 2 / 9 2 IN NOME DEL POPOL ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 1779/00 --T Rel. Consigliere Cron.23848 Dott. RA Antonio MAIORANO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 22/04/02 CELLERINO Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: RT, elettivamente domiciliato in ROMA SCHIAFFINI 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VIA ARNO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE 2002 FERRA', giusta procura speciale atto notat CARLO 1733 -1- FEDERCO TUCCARI di ROMA del 2/2/2000 rep. 53290; resistente con procura avverso la sentenza n. 8/99 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 21/01/99 R.G.N. 282/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. RA Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Velletri del 20/10/95 IA TO conveniva in giudizio l'INAIL per il riconoscimento della rendita per infortunio sul lavoro occorsogli in data 7/11/94 quando venne colpito all'occhio ds. da una scheggia di ferro mentre era intento a pulire una morsa con scalpello e mazzetta. L'INAIL contrastava la domanda, perché non era mai stata presentata denuncia di infortunio e l'attore peraltro non aveva chiesto prova in merito. Il Pretore, disposta ed espletata consulenza tecnica, accoglieva la domanda, riconoscendo l'invalidità nella misura del 31%, ma il Tribunale di Velletri, investito in grado di appello ad istanza dell'INAIL, con sentenza del 16/11/98 - 21/1/99, riformava la decisione e rigettava l'originaria domanda. Precisava il giudice del riesame che incombeva all'attore l'onere di provare di avere subito l'infortunio, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere, ma la prova, pur richiesta con l'atto introduttivo, non era stata assunta dal pretore: all'uopo erano irrilevanti le dichiarazioni rese dalla parte sia nell'autodenuncia di infortunio presentata all'INAIL in data 31/5/95, che al consulente nominato dal Pretore, mentre la dichiarazione sottoscritta in data 21/1/95 da La NA RA ed allegata all'autodenuncia aveva solo un valore indiziario, trattandosi di atto proveniente da un terzo. Peraltro la deposizione dello stesso La NA non aveva portato a risultati convincenti, per avere lo stesso fornito una versione diversa da quella risultante dalla suddetta dichiarazione: il teste, infatti, dopo avere dichiarato di non ricordare a quale macchinario stava lavorando unitamente al ricorrente, ha poi affermato che, mentre stavano riparando una macchina per la trivellazione e l'infissione di pali, lo IA iniziò a massaggiarsi l'occhio; successivamente questi si recò ad una fontanella per lavarsi e quindi “tornò dicendo che gli era passato tutto"; di ritorno dal lavoro lo IA chiese al teste di sostituirlo alla guida del furgone aziendale, lamentando che l'occhio gli faceva nuovamente male. Il teste aveva poi giustificato la difformità fra questa versione e quella resa nello scritto del 21/1/95 affermando che l'aveva firmata su richiesta dell'attore, perché potesse avere l'indennità INAIL. Sussistevano quindi seri dubbi in ordine all'infortunio, perché: a) il teste non aveva confermato l'originaria versione della pulizia della morsa e b) nemmeno la circostanza che il fatto fosse stato causato dalla fuoriuscita di una scheggia dal macchinario al quale stavano la lavorando;
c) quanto meno strano era poi il fatto che il ricorrente, colpito da una scheggia di ferro (che secondo il consulente di ufficio aveva provocato "ferita perforante da penetrazione profonda di un corpo estraneo nell'occhio destro", per la quale avrebbe dovuto nell'immediatezza del fatto urlare ed interrompere immediatamente il lavoro) non l'avesse detto subito e si fosse limitato a massaggiarsi l'occhio ed a tenere il comportamento descritto dal teste. La sentenza quindi doveva essere riformata e la domanda rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione lo IA, fondato su un solo motivo. 2 Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 DPR 30/6/65 n. 1124, 421 e 437 CPC, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che egli non può essere danneggiato dalla mancata denuncia da parte del datore di lavoro, che peraltro era stato debitamente informato del fatto. L'INAIL in presenza dell'autodenuncia del lavoratore poteva fare i suoi accertamenti. La motivazione della sentenza impugnata non è convincente, perché il danno all'occhio esiste ed è un tipico danno da lavoro: le contraddizioni rilevate dal Tribunale in effetti sussistono, ma non giustificano la reiezione della domanda, in quanto il giudice avrebbe potuto esercitare il suo potere dovere di provvedere d'ufficio all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari;
le due diverse versioni del fatto non sono insanabilmente contrastanti, come ritenuto dal Tribunale, ma possono anche essere compatibili, nel caso in cui ci fosse stata nella macchina per trivellazione la morsa indicata dal ricorrente, su cui stava lavorando con scalpello e mazzetta;
da qui la opportunità di un richiamo del ricorrente e del teste per chiarimenti. La domanda quindi non poteva essere rigettata, ma doveva essere approfondita la ricerca della verità. Il ricorso è infondato. Le ragioni poste dal Tribunale a base della decisione non vengono minimamente contestate dal ricorrente, che espressamente riconosce che “quanto all'occasione di lavoro sussistono in effetti le 3 contraddizioni rilevate dal Tribunale", anche se poi aggiunge che "esse e le relative perplessità che il Tribunale manifesta non potevano risolversi applicando rigorosamente il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.", con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto disporre nuova istruzione (escussione del datore di lavoro, riconvocazione dello stesso ricorrente e del teste per maggiori chiarimenti). Osserva in proposito il Collegio che, innanzi tutto, che i poteri istruttori del giudice, di cui all'art. 421 CPC, sono discrezionali e non è possibile, per costante giurisprudenza di questa Corte, ricorrere in sede di legittimità per il mancato uso degli stessi da parte del giudice di merito. In secondo luogo, il Tribunale motiva il rigetto della domanda basandosi non solo sulle contraddizioni della prova in . concreto acquisita e per le quali il ricorrente invoca nuova istruzione, M ma anche su quella logica, basata sulla considerazione che è stata accertata in sede di consulenza una “ferita perforante da penetrazione profonda di un corpo estraneo nell'occhio destro"; da questo accertamento il Tribunale trae la conseguenza che se il fatto si fosse verificato nell'occasione di lavoro indicata dal ricorrente "nell'immediatezza del fatto, lo IA avrebbe urlato, non avrebbe ripreso il lavoro dopo essersi sciacquato il viso sotto una fontanella e si sarebbe comportato in modo tale da rendere immediatamente palese, a chi lavorava con lui (il teste la NA) di avere immediatamente prima subito un danno grave di causa violenta". Questa parte della motivazione, logica e coerente, non viene minimamente censurata dal 4 ricorrente e manifesta chiaramente il convincimento del giudice di merito che quella grave lesione all'occhio sicuramente non si era verificata nella occasione di lavoro denunciata dal lavoratore, per cui non era affatto necessaria ulteriore istruzione. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC:
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 22 aprile 2002 IL CONSUIGLIERE EST. IL PRESIDENTE France. RA MaioraccoШалогано I D , A S sillie 0 O S 1 L A L . 3 T T O , 3 B R A 5 I 'A S E D . L P IL CANCELLERE L N S A E I T S D Depositato in Cancelleria 3 N I 7 O G - S P O 8 N - M I E A 1 S D 1 A I E D A , F E O G I CANCELL E O T R T G T N T E IS E I L S R G E I E D A R L O L E D 105