Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2004, n. 14550
CASS
Sentenza 8 novembre 2004

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Massime1

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G., disciplinato dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., con riguardo alle dichiarazioni acquisite da testimoni, ritualmente assunte o per le quali non si sia provveduto alla redazione del relativo verbale, non si applica alla testimonianza resa su dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. (Fattispecie relativa alla testimonianza di un agente di P.G. su dichiarazioni di un teste raccolte mentre veniva accompagnato in ospedale).

Commentario1

  • 1Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2004, n. 14550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14550
Data del deposito : 8 novembre 2004

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