Sentenza 8 novembre 2004
Massime • 1
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G., disciplinato dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., con riguardo alle dichiarazioni acquisite da testimoni, ritualmente assunte o per le quali non si sia provveduto alla redazione del relativo verbale, non si applica alla testimonianza resa su dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. (Fattispecie relativa alla testimonianza di un agente di P.G. su dichiarazioni di un teste raccolte mentre veniva accompagnato in ospedale).
Commentario • 1
- 1. Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2004, n. 14550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14550 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1654
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 030312/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AJ LA BE CH n. il 18/09/1970;
avverso SENTENZA del 06/07/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
udito il Procuratore Generale, in persona del S.P.G. Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
L'adita Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, in data 16 ottobre 2003, di condanna di JA SL BE CH alla pena di giustizia per il reato contestato ai sensi degli artt. 582 e 585 CP e connesso alle lesioni personali cagionate con una cesoia alla "convivente" IM HE (in primo grado la dichiarazione della colpevolezza era stata fondata sui riferimenti testimoniali, utilizzati ai sensi ELart. 195/4 CPP, del v. brig. Jean Claude NT, che, intervenuto per la chiamata telefonica di soccorso, aveva accompagnato la donna in ospedale e, nel tragitto, ne aveva ricevuto il racconto della violenta aggressione ELimputato, che poi si era giustificato di aver inteso soltanto manifestare una "minaccia scherzosa"). Alla stregua delle riportate risultanze probatorie la Corte ha, infatti,r ribadito che ne è rimasta comprovata la responsabilità ELimputato per il fatto correttamente contestato in riferimento al riscontro ELuso della cesoia, che oggettivamente integra gli estremi ELaggravante ritenuta;
mentre ha rilevato che l'entità della pena concretamente comminata denota piena ed equa corrispondenza alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto accertato, alla quale è stata motivatamente e legittimamente commisurata.
I motivi esposti dal ricorrente (secondo e terzo) a contestazione della legittimità e della coerenza logica del procedimento determinativo del concreto regime sanzionatorio denotano immediati profili di inammissibilità sia in quanto postulano in questa sede di legittimità la rivalutazione di merito delle situazioni venute in rilievo ai sensi ELart. 133 CP e puntualmente considerate nell'espletamento di tale procedimento, sia in quanto rendono conseguentemente evidente la manifesta infondatezza di confutare la legittima valutazione così espletata anche per gli aspetti "prognostici" della ritenuta gravità (addirittura convalidati da riscontri di successive iniziative dello stesso imputato di sequestro di persona, lesioni personali e minaccia sempre in danno della IM).
L'infondatezza del primo motivo di ricorso comporta, però, la pronunzia di rigetto ELimpugnazione. Il ricorrente denunzia, in particolare, che la sentenza impugnata è inficiata da violazione ELart. 191 CPP, essendo stata confermata l'utilizzazione delle dichiarazioni ELNT (peraltro contrastanti con le successive precisazioni dibattimentali della IM), invece preclusa dalla previsione ELart. 195 - 4^ co. - CPP. Ma in contrario rileva che essendosi riconosciuto in via di principio che l'operatività ELinvocato speciale divieto è limitata esclusivamente alle "dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357" (Cass. Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 36747, Torchio), nella concreta fattispecie processuale non si verte in ipotesi di testimonianza sulle dichiarazioni ritualmente assunte, seppure non verbalizzate, dalla polizia giudiziaria, ma si tratta propriamente della testimonianza resa dall'NT sulle dichiarazioni del IM in occasione del suo accompagnamento in ospedale e percepite così dall'NT "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria".
In tal modo la correlativa testimonianza "de relato" è risultata legittimamente utilizzata e correttamente valutata, secondo i criteri di cui all'art. 195 CPP, supporto della dichiarazione di colpevolezza ELimputato e nel rilievo della sua convergenza con le altre acquisizioni processuali.
Al rigetto ELimpugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005