Sentenza 5 dicembre 2017
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione non avendo l'appellante né prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a richiedere l'acquisizione della pronunzia al collegio).
Commentario • 1
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Cass. pen., sez V, ud. 29 marzo 2023 (dep. 26 luglio 2023), n. 32602 Presidente Vessichelli – Relatore Bifulco Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 3 dicembre 2021, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale D.F.M. è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 612-bis, primo e comma 2, c.p. (capo A), 612-ter, primo e comma 3, 61, n. 2, c.p. (capo B), 610, 61, n. 2, c.p. (capo C), contestati come commessi nei confronti di R.G., costituitasi parte civile. 2. Nell'interesse dell'imputato sono stati proposti due ricorsi, l'uno a firma dell'Avv. A. F. e l'altro a firma dell'Avv. M. R., affidati ai seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2017, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2017 |
Testo completo
02224-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 05/12/2017 Presidente- Sent. n. sez. 2882 DOMENICO GALLO - SERGIO DI PAOLA PIERO MESSINI D'AGOSTINI REGISTRO GENERALE N.5979/2017 MARIA DANIELA BORSELLINO Rel. Consigliere - PIERLUIGI CIANFROCCA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR ZI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/07/2015 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Lo Izzo che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 06/07/2015, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 19/03/2013, nei confronti di OR ZI in relazione al reato di cui all' art. 628 Cod.pen. per essersi impossessata della borsa di LO Carmen, dopo avere usato violenza nei suoi confronti con una spranga di ferro, procurandole lesioni giudicate guaribili in quindici giorni, reato quest'ultimo estintosi per prescrizione nelle more del giudizio. La Corte riteneva idonee a fondare un sicuro giudizio di colpevolezza a carico dell'imputata le dichiarazioni della persona offesa, che era stata sentita tre volte nel corso del giudizio di primo grado;
non si era costituita parte civile;
aveva effettuato sicuro riconoscimento fotografico dell'imputata a distanza di pochi giorni dal delitto;
aveva confermato la sicura individuazione della EL nel 1 corso dell'esame dibattimentale svoltosi a distanza di diversi anni dall'accaduto, fornendo una descrizione dell'imputata corrispondente alle sembianze fisiche della stessa.
2.Propone ricorso per cassazione l'imputata tramite il suo difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa che la corte territoriale ha valutato in modo superficiale confermando acriticamente le argomentazioni del Tribunale e ignorando le specifiche censure mosse al riguardo dall'appellante. Al riguardo il ricorrente ha sottolineato che il tribunale aveva ritenuto necessario riassumere ex art. 507 cod. proc.pen. la persona offesa, confermando i dubbi sul tenore della sua testimonianza;
ed in effetti alcune discrasie significative tra la descrizione fornita dalla LO e l'aspetto dell'imputata rendono plausibile, a giudizio del difensore, l'ipotesi che la teste sia stata suggestionata dalla circostanza che alcuni giorni dopo l'aggressione aveva appreso dalla televisione che la EL era stata tratta in arresto per una rapina commessa con analoghe modalità. 2) Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la corte territoriale non ha riconosciuto in favore della EL, limitandosi ad affermare che non si ravvisano motivi concreti per potere concedere benefici di tale tipo. 3) Violazione di legge per la mancata applicazione dell'istituto della continuazione con altro delitto per il quale l'imputata aveva riportato condanna definitiva, diniego che la corte aveva motivato sull'erroneo rilievo che la difesa non aveva assolto all'onere di allegazione della sentenza che aveva giudicato i fatti rispetto ai quali si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione, sebbene tale acquisizione fosse stata richiesta con i motivi di appello ex art. 603 cod.proc.pen. Ritenuto in diritto 1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché solo formalmente vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione nel merito delle argomentazioni della corte territoriale, che dopo avere riportato per ampi stralci il tenore della motivazione del Tribunale, ha fornito risposte esaurienti e prive di vizi logici alle censure sollevate con il gravame. In particolare la corte d'appello ha evidenziato che l'essere stata la persona offesa escussa per tre volte, l'ultima delle quali ex art. 507 cod. proc.pen., non può essere interpretato come sintomo della scarsa credibilità a lei riconosciuta, ma discende dal mutamento del collegio giudicante, che ha reso necessario oltre che з opportuno rinnovare l'ascolto del principale teste d'accusa; 2 я non ha ravvisato contraddizioni tra il narrato della LO e quanto riferito dal verbalizzante circa le modalità di assunzione delle dichiarazioni di quest'ultima- presentazione spontanea o convocazione in caserma -, ritenendo verosimile che con gli anni questo particolare poco rilevante invero- sia stato dimenticato, non - potendosi neppure escludere che la teste avesse già maturato l'intenzione di presentarsi spontaneamente in caserma, poco prima di essere chiamata;
LL è stata sicura, priva di tentennamenti e ha riconosciuto che la dettagliata nel ricordare i tratti somatici del viso della rapinatrice, corrispondenti alle caratteristiche del volto della EL, mentre ha fornito una descrizione della corporatura dell'autrice del reato, che non coincide con l'aspetto dell'imputata, ma ha affermato che ciò può trovare spiegazione nell'abbigliamento invernale, maggiormente coprente e imbottito, che può alterare la percezione altrui della corporatura di un soggetto, e nelle modalità stessa della rapina che hanno consentito alla vittima di apprezzare il volto dell'autrice e non la sua struttura fisica, in quanto la stessa poco prima dell'aggressione stava digitando un messaggio sul telefonino e aveva avuto modo di vedere l'imputata, solo quando le si era avvicinata a breve distanza. Anche la dedotta mancata corrispondenza tra il colore e la marca dell'auto nella disponibilità dell'imputata all'epoca del fatto e quella descritta dalla persona offesa non riveste alcuna rilevanza, a giudizio della corte territoriale, non potendosi escludere che la EL stesse utilizzando altra autovettura. Di contro i giudici di appello hanno ribadito quanto sottolineato dal Tribunale in merito alla positiva individuazione fotografica eseguita dalla LO in udienza, a distanza di diversi anni dai fatti, a conferma della bontà e genuinità del ricordo, ove si consideri che la teste non ha esitato a individuare l'effige della EL sebbene fosse stato modificato l'ordine di presentazione delle diverse immagini dell'album. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Va ricordato, inoltre, che anche la valutazione dell' attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura 3 яз nell'insieme della motivazione, di massima non rivalutabile in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 29/01/2015 Rv. 262575), il che non può affatto dirsi nel caso di specie. In conclusione il collegio di appello ha fornito esaurienti risposte, prive di vizi logici, relativamente a tutte le questioni poste nel gravame di merito, e la difesa mira con il ricorso peraltro attraverso una allegazione parziale dei contenuti - delle prove, che rendono il mezzo di impugnazione non autosufficiente sotto questo profilo - una rilettura del compendio probatorio, non effettuabile in questa sede.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto la corte ha motivato sufficientemente al riguardo, evidenziando l'assenza di motivi che possano giustificare la concessione di tale beneficio. La corte inoltre ha richiamato i precedenti penali da cui è gravata la EL, in ragione dei quali era stata contestata la recidiva reiterata specifica, non considerata dal Tribunale nel calcolo della pena. Non va poi trascurato che la motivazione della corte territoriale si salda con quella del Tribunale che aveva negato le circostanze generiche, proprio in ragione dei precedenti penali e della condotta processuale complessivamente tenuta dalla EL, che si è mantenuta contumace. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare nel caso in esame giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche in ragione del principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
3. Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione. La corte ha giustificato il mancato riconoscimento della continuazione sul rilievo che la difesa non ha soddisfatto l'onere di allegare la sentenza passata in giudicato, al fine di esaminare i fatti giudicati e la sussistenza dei presupposti dell'art. 81 comma 2 cod.pen.. Deve premettersi che "In tema di riconoscimento della continuazione, la disposizione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui 'le copie delle 4 23 sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma primo cod. proc. pen. sono acquisite d'ufficio', non è applicabile al giudizio di cognizione, ove all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze si aggiunge quello della indicazione degli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi. Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per Cassazione, si coniuga inoltre con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste speculari agli errori 'in iudicando' ed 'in procedendo' dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata". (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta dell'imputato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza passata in giudicato, della quale aveva indicato solo il numero del registro generale). (Sez. 2, n. 40342 del 13/05/2003 - dep. 23/10/2003, Settimo, Rv. 22717201. Anche nella vigenza del vecchio codice di rito si affermava che "Nessun Obbligo ha il giudice di appello di ricercare gli estremi della continuazione se l'appellante, oltre a non produrre copia delle sentenze di condanna che si era riservato di produrre, abbia omesso nei motivi d'impugnazione di prospettare quegli elementi che, a suo avviso, avrebbero potuto giustificare l'esistenza di un preventivo disegno criminoso unitario. (Sez. 1, n. 15015 del 30/09/1977 - dep. 24/11/1977, SCHIAVI, Rv. 13735901) Va in questa sede ribadito che, in tema di continuazione, l'identità del disegno criminoso non può presumersi e, pertanto, l'interessato ha un onere di allegazione che non viene assolto con la mera indicazione e produzione di sentenze, occorrendo anche l'indicazione di concreti elementi dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni cui l'art. 81 c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione (Cass. Sez. 1, 22-4-2002 n. 1721; Sez. 1, 3-3- 1993 n. 898; Sez. 5, 4-3-2004 n. 18586). In applicazione di tale principio, pertanto, legittimamente la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con precedente sentenza di patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 20 settembre 2005, avente ad oggetto una rapina commessa il giorno successivo alla prima dalla EL con modalità analoghe, avendo dato atto che l'appellante non ha prodotto alcuna sentenza e si è limitato a richiedere ex art. 603 cod.proc.pen. l'acquisizione della pronunzia da parte del collegio, senza articolare alcun argomento a sostegno della sussistenza di un unico programma delittuoso, deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali. 5 Il richiamo fatto dal ricorrente al principio affermato dalla sentenza Cass. sez: 3 n.5503 del 12/1/2016 non si attaglia al caso in esame, poiché in quella pronunzia la corte ha ribadito che nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657). Ma in quella vicenda l'imputato aveva indicato elementi a sostegno della prospettazione difensiva idonei ad elidere giudizio di responsabilità, mentre nel caso in esame, l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione presuppone un giudizio di condanna in merito al fatto contestato e non attiene alla prova del reato sub iudice. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/12/2017 Il PresidenteI presiden Il Consigliere Estensore D u B ell Gello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 19 GEN. 2018 CANCELLIERE Claudia Pianel 6