Sentenza 8 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11956 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' E A N L L O I E Z D A 9 R T " . S T 7 I 1 REPUBBLICA ITALIANA R G 3 A E . ' L N R L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E A 7 D D 6 9 I E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S T 5 - N Oggetto N 3 E E 1 1-95 6/03 S E S SEZIONE PRIMA CIVILE E I G " A G E L Composta dagli Presidente R.G.N. 9833/01 SAGGIO Dott. Antonio Consigliere Cron. 25838 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Rep. - Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Ud. 28/04/03 Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ZA RS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso l'avvocato MASSIMILIANO D'AJELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN PAOLO D'AJELLO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE DI CAPUA;
- intimati avverso il provvedimento del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, emesso il 12/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Maria 1066 -1- : Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
in del primo subordine e nel merito l'accoglimento motivo;
assorbimento del terzo motivo;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RS La IL proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Santa Maria Capua TE, sezione distaccata di Capua, avverso l' avviso di mora notificatole il 24 febbraio 1999 per il mancato pagamento della somma di L. 184.800, relativa a violazione del codice della strada. Il Pretore disponeva la comparizione delle parti per l'udienza del 29 settembre 1999, concedendo la sospensione dell' esecuzione del provvedimento. Tale udienza non era tenuta per impedimento dell' ufficio ed alla successiva udienza del 12 aprile 2000 il Tribunale di Santa Maria Capua TE ( divenuto competente a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado), non essendo comparsa alcuna delle parti, confermava l' avviso di mora, revocava il provvedimento di sospensione dell' esecuzione ed ordinava la cancellazione della causa dal ruolo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la La IL deducendo tre motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo di ricorso, da esaminare con precedenza rispetto agli altri per la sua logica priorità, denunciando violazione del combinato disposto degli artt. 23 della legge n. 689 del 1981 e dell' art. 82 disp. att. c.p.c., si deduce che la prima udienza, fissata dal Pretore per il 29 settembre 1999, era stata rinviata di ufficio dapprima al 26 gennaio 2000 e quindi al 12 aprile 2000 e che di tali rinvii non comunicazione al difensore costituito dell'era mai stata data opponente. La censura è fondata. - 1 S Ed invero al giudizio di opposizione in materia di sanzioni amministrative regolato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 sono applicabili, per le parti non disciplinate da detti articoli, le norme dell' ordinario processo civile dinanzi al giudice competente. Pertanto nel vigore della norma attributiva della competenza al tribunale il rinvio dell' udienza di prima comparizione fissata a norma del richiamato art. 23 non va comunicato alle parti esclusivamente nei casi previsti dall' art. 82 disp. att. c.p.c. - ai sensi del quale, se non vi è udienza nel giorno fissato nell' atto contenente la vocatio in ius, la comparizione si intende rinviata di ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice, da desumersi dal calendario annuale stabilito con decreto del presidente del tribunale ex art. 80 disp. att. c.p.c. mentre il - differimento della prima comparizione ad una udienza ulteriore, per qualsiasi motivo disposto, deve essere comunicato alle parti, con la conseguenza che in assenza di tale comunicazione resta preclusa la possibilità di emettere l' ordinanza di convalida prevista dal quinto comma dell' art. 23 ( v., tra le altre, Cass. 2002 n. 17716; 2002 n. 9245; 1996 n. 7245; 1996 n. 5663; 1993 n. 10065; 1992 n. 10267). In applicazione di tale principio, e tenuto conto che dal fascicolo di ufficio risulta che la prima udienza, originariamente fissata al 29 settembre 1999, venne rinviata, a seguito della soppressione dell' ufficio del pretore, una prima volta al 26 gennaio 2000 ed una seconda volta al 12 aprile 2000 e che di tali rinvii nessuna comunicazione fu data alla parte opponente, deve ritenersi la nullità dell' udienza tenuta 2 in detta data e dell' ordinanza di convalida assunta nella medesima udienza. L' accoglimento di tale motivo di ricorso determina l'assorbimento del primo e del terzo. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua TE, in persona di altro magistrato, perché proceda all' esame dei motivi di opposizione e pronunci anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;
cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Santa Maria Capua TE in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 aprile 2003. Khielle Least IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Miller Nor Philla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Sezione Civile CANCELLIERE Cancelleria Depositato C Andrea Bianchi 8 AGO. 2003 11 IL CANCELLIERE A L L E " E N 7 D 1 O I 3 9 Z . . A N T R R T 7 A S 6 ' I 9 L 1 G - L E 5 E - R 3 D I A E D S G N G E E E T L S N I E A S E " 3