Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
L'impugnazione esperibile avverso una sentenza di condanna per contravvenzione che abbia inflitto la pena dell'ammenda come sanzione sostitutiva dell'arresto, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, è l'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 19087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19087 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 580
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 033862/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL ES, N. IL 15/02/1958;
avverso SENTENZA del 16/02/2005 TRIB. SEZ. DIST. di GAETA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Tindari Baglione che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello qualificato il ricorso come appello;
udito i difensore avv. Lucchetti si associa alla richiesta del P.G.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16.2.2005 il giudice monocratico del Tribunale di Latina - sezione distaccata di Gaeta ha dichiarato LV CO responsabile del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e art. 659 c.p., per avere disturbato il riposo delle persone, fino all'agosto del 2000, mediante l'utilizzo di impianti musicali e sonori ed abuso degli stessi e lo ha condannato alla pena di giorni trenta di arresto, convertita, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, in quella di Euro 1.140,00 di ammenda, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita.
Ha proposto impugnazione l'imputato in relazione ai capi relativi alla affermazione di responsabilità ed al risarcimento del danno, qualificato come ricorso dalla Corte d'Appello di Roma, che ha trasmesso gli atti a questa Corte, lamentando:
- inosservanza dell'art. 659 c.p., per avere il Tribunale omesso di considerare che la fattispecie era stata originata da una attività commerciale riconducibile in senso lato ad un mestiere rumoroso e pertanto sanzionata ai sensi del capoverso dell'art. 659 c.p., ormai abrogato per effetto del principio di specialità di cui alla L. n.689 del 1981, art. 9 ed integrante, se del caso, l'illecito amministrativo di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995 n. 447; e per avere ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, sulla base delle sole dichiarazioni del demandante, scaturite dalla sensibilità individuale del suddetto, al di fuori di qualsiasi accertamento mediante strumentazioni scientifiche;
- il fatto non era sussistente, non costituiva reato e non era stato commesso dall'imputato, di cui non era stata accertata la presenza sul luogo al momento del fatto e in ogni caso doveva essere qualificato come la ipotesi criminosa di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p. ormai prescritta;
- eccessività della pena irrogata, non proporzionata alla condotta. Con motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., depositati in data 18 aprile 2006, il ricorrente ha poi dedotto:
- la illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., se interpretato nel senso in cui non prevede la appellabilità della sentenza di condanna a pena pecuniaria quando contiene anche la condanna al risarcimento del danno alla parte civile per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., considerata la diversa previsione nel caso analogo di sentenze pronunciate dal giudice di pace, a norma della L. n. 274 del 2000, art. 35 ed il principio generale in materia di appellabilità delle sentenze del giudice civile;
- violazione dell'art. 659 c.p., e contraddittorietà della sentenza per contrasto con gli elementi indicati nell'atto di gravame con riguardo alla circostanza che si trattava di una attività produttiva;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), come modificato con la L. n. 46 del 2006, poiché le autorizzazioni all'esercizio della attività erano state prodotte ed acquisite al fascicolo del dibattimento.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di Appello, qualificato il ricorso come appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il mezzo di impugnazione apprestato dall'ordinamento processuale contro la sentenza di condanna per contravvenzione che abbia inflitto la pena dell'ammenda come sanzione sostitutiva dell'arresto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, è l'appello, dovendosi avere riguardo, nella interpretazione dell'art. 593 c.p.p., comma 3, - che dichiara inappellabili le sentenze di condanna per reati per i quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda - alla pena originaria e non a quella che il giudice ha applicato in sostituzione, e, quindi, nella specie, all'arresto e non alla sanzione sostitutiva. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 3.2.1995 nel caso Bonifazi, superando un annoso contrasto giurisprudenziale ed a tale orientamento ritiene di aderire questo Collegio, condividendolo.
Qualificata la impugnazione come appello, si deve pertanto disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2006