Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17742 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
LA COR E SUPREMAD CASSAZIONE17742/0 2 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto Risarcimento danno da illecito SEZIONE TERZA CIVILE contrattuale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3155/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Ugo FAVARA - Consigliere - 41711 Cron. Dott. Roberto PREDEN Consigliere 4752 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 27/03/02 - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE ASSENZA DI CA AR & C SNC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, AR CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato ROMOLI GIANNI, che lo difende unitamente all'avvocato DEL GIUDICE UMBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EUR OK TRAVEL DITTA SRL, ON FA;
2002
- intimati -
785 avverso la sentenza n. 407/98 della Corte d'Appello di 1 VENEZIA, sezione III civile emessa il 22/12/1997, depositata il 10/03/98; RG.469/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 11 marzo 1987 TI FA, nella veste di albergatore e creditore, conveniva dinanzi al tribunale di Verona la signora NA AS e la Immobiliare Assenza snc e ne chiedeva la condanna in solido al pagamento della somma di lire 19.328.000 per il soggiorno di turisti inviati dalle convenute. Si costituivano le convenute: .la AS sosteneva di aver agito in rappresentanza della Immobiliare Assenza e deduceva il difetto di legittimazione;
.la Immobiliare Assenza a sua volta assumeva di avere agito quale intermediaria della società EUR OK Travel srl, e che i rapporti contrattuali erano intercorsi direttamente tra la detta società ed il TI. 2 La società, chiamata in causa dalla Immobiliare, ammetteva di aver intrattenuto rapporti con la AS per la sistemazione di gruppi di turisti francesi sul Garda, ma sosteneva di non avere alcuna obbligazione verso la AS (che gestiva l'Hotel Palace). La società anzidetta proponeva domanda riconvenzionale per la eventuale risoluzione del contratto e il risarcimento danni. Istruita la lite, il Tribunale, con sentenza del 5 gennaio 1993: a. condannava la immobiliare Assenza a corrispondere al TI la somma di lire 19.238.000, con i relativi interessi legali, a titolo di corrispettivo dei servizi alberghieri prestati in favore della soc. immobiliare;
nonchè al pagamento della somma di L.
4.493.000 quale indennizzo per la mora;
TI • rigettava la domanda proposta dal contro la AS;
•accertava e dichiarava l'inadempimento della Immobiliare Assenza nei confronti della EUR OK travel, risolvendo il relativo contratto avente ad oggetto prestazione di servizi alberghieri in favore di terzi e condannava la immobiliare Assenza a risarcire i danni alla detta Euro OK travel per 3 1 10.421.830. La decisione era impugnata: a. con appello principale dalla Immobiliare Assenza, che ne chiedeva la riforma, sia in relazione alle pretese del TI che di quelle della Eur Ok Travel;
b.con appelli incidentali sia dal TI (ma per la sola mancata concessione della provvisoria esecuzione) e dalla Eur OK Travel. Con sentenza del giorno 8 gennaio 1998 la Corte di appello di Venezia così decideva:
1.in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condanna l'Immobiliare Assenza a pagare alla Euro OK Travel l'importo di L. 17.404.000 con i relativi interessi nella misura legale a decorrere dal 31 dicembre 1996 al saldo;
2. conferma nel testo la sentenza impugnata;
3. condanna l'immobiliare Assenza alla rifusione, in favore del TI e della Euro OK Travel delle spese del grado di appello (v. amplius in dispositivo). Contro la decisione ricorre 1'Immobiliare deducendo due motivi di gravame;
non hanno svolto difesa le controparti, ritualmente citate. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 з Il ricorso merita accoglimento per il secondo motivo, essendo infondato il primo. Nel primo motivo si deduce: a. in via principale, la ultrapetizione, sostenendosi che la Eur Travel, nelle conclusioni definitive in primo grado non avrebbe chiesto esplicitamente la rivalutazione e gli interessi legali sui propri crediti;
b.in via gradata si deduce che comunque tali somme far tempo dalla domanda dovevano essere liquidate a giudiziale di risoluzione. In senso contrario si osserva come correttamente la Corte di appello di Venezia (ff.6 e 7 della motivazione), nell'accogliere l'appello incidentale della EUR OK Travel, abbia ritenuto che il credito risarcitorio da inadempimento contrattuale, da questa vantato verso la Immobiliare Assenza, fosse un credito di valore da valutare in termini di attualità, sino al tempo della decisione. (Conf.Cass. 83/3694;96/4123;96/166 tra le tante). La Corte di appello ha interpretato la domanda della 31far tempo dala dicembre 1986 parte danneggiata, quando il credito è maturato, e da tale data considera la debenza degli interessi legali. Non sussiste pertanto alcun vizio della motivazione 3 S (motivo principale) essendo la "rivalutazione" la attualizzazione del danno, ed il decorso degli interessi dalla ritenuta messa in mora (anteriore al tempo della notifica della domanda). Su tale punto peraltro il ricorso non è specifico nel denunciare un eventuale travisamento del giudice del merito. Non sussiste dunque neppure la fondatezza della deduzione graduata, per le considerazioni appena svolte. Nel secondo motivo si deduce l'error in iudicando, in relazione al calcolo del danno, considerando il cumulo tra interessi e rivalutazione. Il motivo è fondato. Ed in vero la Corte condanna la ricorrente al pagamento della somma capitale rivalutata con gli interessi legali dalla mora (al 31 dicembre 1996), dimenticando l'insegnamento delle SU civili secondo il quale, nel calcolo di tali interessi, occorre tener conto del maturare del credito capitale anno per anno, per effetto della svalutazione, e computare gli interessi di mora evitando il cumulo. L'accoglimento del secondo motivo determina il rinvio -☑ 1 ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che si atterrà il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato, rideterminando le somme 3 6 dovute all'attualità e provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, secondo i principi della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Roma, 27 marzo 2002. Il Presidente Il Cons. relatore 다fu Belek All Viñoie buva DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 DIC. 2002 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Oggi 12 Innocenzo Battista 7