Sentenza 23 novembre 1999
Massime • 1
Nel caso di regressione del processo ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, a seguito della sentenza n.292 del 1998 della Corte Costituzionale, in virtù della quale i limiti di cui all'art. 304, comma 6, previsti per i casi di sospensione, devono ritenersi estesi anche ai casi di regressione, occorre fare riferimento, per i termini massimi intermedi, alla fase in cui il procedimento è regredito, raddoppiando la durata fissata per ciascuna fase dall'art. 303 cit., senza però tenere conto dei periodi detentivi sofferti in fase diversa, che devono invece essere considerati al fine di stabilire il termine massimo complessivo di custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/1999, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 23/11/1999
1.Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. TATOZZI GIANFRANCO " N. 4202
3.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. ROMIS VINCENZO rel. " N. 39055/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) PP IO n. il 04.09.1957
avverso ordinanza del 30.08.1999 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO sentite le conclusioni del P.G. Dr. M. Matera.
OSSERVA
FI Basilio, in custodia cautelare per violazione della legge concernente gli stupefacenti, veniva condannato dal Tribunale di Milano alla pena di anni 11 di reclusione e lire 60.000.000 di multa in relazione a tale imputazione. La Corte d'Appello di quella stessa città confermava tale decisione con sentenza pronunciata in data 16/12/1996 che, però, veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Con istanza depositata in data 2/8/1998 il difensore del FI chiedeva la scarcerazione di quest'ultimo per decorrenza dei termini di custodia cautelare deducendo che: a) alla data del 3/6/1999 doveva considerarsi decorso il termine massimo di custodia cautelare per la fase di appello determinato in anni tre ai sensi dell'art. 304, comma sesto, c.p.p.; ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale N. 292 del 7-19 luglio 1998. La Corte d'Appello, dinanzi alla quale era pendente il giudizio di rinvio in conseguenza della sentenza di annullamento della Suprema Corte, rigettava detta istanza sul rilievo che, dal computo del periodo di carcerazione per la durata della determinazione del termine massimo, doveva essere sottratto il periodo sofferto relativamente alla fase del giudizio di Cassazione. Avverso tale pronuncia proponeva appello il FI ai sensi dell'art. 310 c.p.p. ed il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava l'impugnata decisione sostenendo la tesi secondo cui, ai fini delle determinazione del termine massimo di custodia cautelare per ciascuna fase del procedimento, pur dopo la succitata sentenza del giudice delle leggi, deve tenersi conto unicamente dei periodi di custodia concernenti quella stessa fase - sommandoli, nel caso di regressione del procedimento alla detta fase da una fase successiva - senza considerare i periodi detentivi sofferti in fasi diverse;
il Tribunale precisava che nella concreta fattispecie non risultava decorso il termine massimo di custodia per il giudizio di secondo grado - pari al doppio (tre anni) del termine di custodia previsto per la fase dell'appello (anni uno e mesi sei) - atteso che dalla sentenza di condanna di primo grado del Tribunale fino alla sentenza di appello annullata dalla Cassazione erano trascorsi 10 mesi e 28 giorni e dalla sentenza di annullamento della Suprema Corte fino alla ordinanza oggetto di impugnazione erano trascorsi altri 7 mesi e 14 giorni, per complessivi 18 mesi e 14 giorni.
Ricorre per Cassazione il FI riproponendo le argomentazioni già disattese dal giudice in funzione di riesame, e ribadendo la tesi secondo cui ai fini della determinazione del massimo del termine di custodia in relazione ad una determinata fase processuale dovrebbe tenersi conto, in caso di regresso del procedimento a quella stessa fase da una fase successiva, anche del periodo di custodia sofferto nella diversa fase (nella concreta fattispecie, del periodo di detenzione trascorso durante il giudizio di Cassazione, conclusosi con l'annullamento della sentenza di secondo grado e con il conseguente regresso del procedimento alla fase d'appello). Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza della censura dedotta.
Il Collegio ritiene di dover aderire all'indirizzo, condividendone pienamente le ragioni addotte e non ravvisando motivi o argomenti tali da indurre ad una diversa valutazione, consolidatosi come decisamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione e di conseguente regressione del processo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere - a seguito della sentenza N. 292 del 1998 della Corte Costituzionale, in virtù della quale i limiti di cui all'art. 304, comma sesto, c.p.p., previsti per i casi di sospensione, devono ritenersi estesi anche all'ipotesi di regressione del processo - occorre fare riferimento, per i termini massimi "intermedi", alla fase in cui il procedimento è regredito, raddoppiando la durata fissata per ciascuna fase dall'art. 303 cod. proc. pen., senza però tener conto dei periodi detentivi sofferti in fasi diverse che debbono invece essere considerati al fine di stabilire i termini complessivi di custodia cautelare (così Sez. 1, N. 3521/99 - cc. 21/6/1999 - C.E.D. 213870; nello stesso senso, Sez. 1, N. 4026/99, C.E.D. 213944). Nel caso di specie, alla luce del principio di diritto così enunciato, non dovendosi tener conto del periodo di detenzione sofferto dal FI nel corso del giudizio di Cassazione conclusosi con l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, il termine massimo previsto per la fase di appello, nonostante il regresso del procedimento, non era dunque ancora decorso secondo i calcoli correttamente effettuati dal Tribunale del riesame.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000