Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
Il procedimento previsto dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980 e dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice (nonché per l'eventuale fase successiva, in sede di opposizione) non può considerarsi fungibile con altre e diverse forme di accertamento del credito dell'ausiliare stesso, attesone il carattere di specialità (giustificato, oltre che da motivi di speditezza processuale, dall'esigenza che, alla relativa determinazione, provveda lo stesso giudice che ha nominato il consulente). Tale procedimento può dirsi concluso, peraltro, soltanto a seguito della comunicazione, da parte dell'ausiliare, del decreto di liquidazione alla parte tenuta all'adempimento. Da ciò consegue, fra l'altro, che, ottenuto tale decreto, l'ausiliare stesso è legittimato ad introdurre un ordinario giudizio di cognizione - al fine di veder formato un ulteriore titolo, idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni del debitore, ciò che il provvedimento ottenuto ex art. 11 non consente - alla duplice condizione che tale comunicazione risulti avvenuta (previo definitivo accertamento del credito vantato) e che venga specificamente indicata tale finalità nell'atto introduttivo del giudizio ordinario così instaurato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10911 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IZ ERNESTA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LUPI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI PE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 214/99 del Giudice di pace di CAVA DEI TIRRENI, depositata il 09/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2002 dal consigliere Dott. Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo;
l'assorbimento nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.12.1997 US AL conveniva in giudizio avanti al giudice di pace di Cava dei Terreni NE GO per sentirla condannare al pagamento della somma di L.
1.482.420 liquidatagli per la sua attività di C.T.U. espletata nel corso di un procedimento civile e posta a carico della GO.
Quest'ultima si costituiva. sostenendo che il provvedimento con cui era stato liquidato il compenso richiesto non risultava notificato ed in ogni caso che non era stata fornita la prova del credito.
All'esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 9.4.1999 accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della richiesta somma con gli interessi e compensando per metà le spese processuali.
Rilevava al riguardo che la prova del credito risultava dalla copia, prodotta in atti, della C.T.U. munita della distinta delle spese e degli onorari di cui si chiedeva il riconoscimento nonché dall'apposito registro della cancelleria da cui risultava l'avvenuta liquidazione in misura di L. 718.000 per spese e di L. 728.000 per onorario. Osservava, inoltre, che non poteva assumere rilevanza la mancata comunicazione del decreto di liquidazione alla parte obbligata al pagamento in quanto questa ha avuto la possibilità di esercitare le proprie difese nel presente giudizio ne' potevano influire le vicende della lite in cui il C.T.U. ha prestato la sua opera.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NE GO, deducendo quattro motivi di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, deve essere riconosciuta l'ammissibilità del presente ricorso per cassazione in quanto, pur riguardando una pronuncia del giudice di pace emessa secondo equità per essere la causa di valore non eccedente lire duemilioni, si riferisce a questioni di ordine processuale relative alla proponibilità della domanda originaria.
Il potere del giudice di equità di prescindere dalla stretta applicazione delle norme giuridiche trova il suo limite infatti, fra l'altro, nella osservanza delle regole processuali alle quali il relativo giudizio non può sottrarsi, riguardando il ricorso all'equità solo l'individuazione della regola sostanziale da applicare alla controversia sottoposta al suo esame. Con il primo motivo di ricorso NE GO denuncia violazione dell'art. 11 comma 2 della Legge 8.7.1980 n. 319, lamentando che non le era stato comunicato il decreto di liquidazione e non era stata posta in condizione, quindi, di proporre il ricorso previsto dalla richiamata norma avanti al competente Tribunale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 11 comma 4 della stessa Legge 319/80. Sostiene che, costituendo il decreto un titolo provvisoriamente esecutivo indipendentemente dalle successive eventuali opposizioni, la domanda che ha dato luogo al presente giudizio deve ritenersi improcedibile e che qualora il provvedimento fosse divenuto definitivo sarebbe stato possibile agire unicamente in via esecutiva.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 11 comma 5 della stessa Legge. Sostiene che, avendo contestato la parcella e costituendo sostanzialmente tale contestazione un'impugnativa al decreto di liquidazione, il giudice di pace avrebbe dovuto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Salerno.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 115 C.P.C., sostenendo che non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza del decreto di liquidazione, stante il suo mancato deposito ed in presenza, unicamente, della copia della comunicazione dell'avvenuta liquidazione sottoscritta dal funzionario di cancelleria.
Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, vanno accolte per quanto di ragione.
Il procedimento previsto dall'art. 11 della Legge 8.7.1980 n.319 e dall'art. 29 della Legge 13.6.1942 n.794 per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice e per l'eventuale fase successiva in sede di opposizione non può considerarsi fungibile con altre forme di accertamento, atteso il suo carattere di specialità giustificato, oltre che da motivi di speditezza processuale, dall'esigenza che alla determinazione provveda lo stesso giudice che ha nominato l'ausiliario e che è in grado di meglio valutare la qualità e l'entità dell'impegno in relazione anche al valore della controversia.
Sotto tale profilo deve ritenersi errata, pertanto, l'affermazione del giudice di pace che ha sostenuto l'irrilevanza della mancata comunicazione del decreto di liquidazione alla parte interessata sul rilievo che questa ha avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa nel presente procedimento di cognizione.
D'altra parte, se è pur vero che, in considerazione della inidoneità del titolo - conseguito ai sensi del richiamato art. 11 - all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni del debitore, può ritenersi ammissibile la richiesta di formazione di un titolo ulteriore che tale iscrizione permetta, è anche vero che in tal caso deve concorrere una duplice condizione e cioè che il credito risulti già definitivamente accertato in base allo specifico procedimento di liquidazione per esso espressamente previsto e che la richiesta sia giustificata dall'intento di conseguire tale ulteriore risultato. Condizioni queste che non ricorrono nell'ipotesi in esame, risultando dalla stessa impugnata sentenza, come è stato già rilevato, che il decreto di liquidazione, peraltro nemmeno prodotto avanti al giudice di pace, non è stato comunicato all'interessata (odierno ricorrente) ed è privo quindi di quella efficacia definitiva che avrebbe potuto giustificare l'iniziativa intesa ad ottenere detto ulteriore risultato e non emergendo inoltre, dalla domanda introduttiva che tale sia stato l'intento della parte. Ne discende che, poiché la richiesta di liquidazione del compenso non avrebbe potuto essere proposta dal C.T.U., per l'attività da lui svolta, con un ordinario procedimento di cognizione, l'impugnata sentenza, che tale compenso invece ha riconosciuto, deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 comma 3 u.p. C.P.C..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sia per quanto riguarda il presente giudizio che per quello avanti al giudice di pace.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e condanna il AL al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in euro 600 di cui euro 30 per spese effettive, euro 120 per diritti di procuratore ed il resto per onorario e, quanto al giudizio di cassazione, in euro 500 per onorario, oltre alle spese liquidate in euro 105,87. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002