Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10911
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Sentenza 25 luglio 2002

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Il procedimento previsto dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980 e dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice (nonché per l'eventuale fase successiva, in sede di opposizione) non può considerarsi fungibile con altre e diverse forme di accertamento del credito dell'ausiliare stesso, attesone il carattere di specialità (giustificato, oltre che da motivi di speditezza processuale, dall'esigenza che, alla relativa determinazione, provveda lo stesso giudice che ha nominato il consulente). Tale procedimento può dirsi concluso, peraltro, soltanto a seguito della comunicazione, da parte dell'ausiliare, del decreto di liquidazione alla parte tenuta all'adempimento. Da ciò consegue, fra l'altro, che, ottenuto tale decreto, l'ausiliare stesso è legittimato ad introdurre un ordinario giudizio di cognizione - al fine di veder formato un ulteriore titolo, idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni del debitore, ciò che il provvedimento ottenuto ex art. 11 non consente - alla duplice condizione che tale comunicazione risulti avvenuta (previo definitivo accertamento del credito vantato) e che venga specificamente indicata tale finalità nell'atto introduttivo del giudizio ordinario così instaurato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10911
    Data del deposito : 25 luglio 2002

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