Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
Nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal giudice quando l'imputato risulta assistito da due difensori e uno solo di essi ha addotto un impedimento legittimo alla comparizione all'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2007, n. 21344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21344 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/04/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 554
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 40986/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IE, ZE UC e AR IE avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, pronunciata in data 22.6.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'inammissibilità per AL e AR, il rigetto per lo ZE;
udito l'avv. E. Greco per AR.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. AL IE, ZE UC e AR IE erano stati condannati con rito abbreviato dal G.U.P. di Bolzano. La Corte d'appello di Trento confermava la sentenza di primo grado. A seguito di ricorso presentato dagli imputati, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della corte territoriale limitatamente al reato di violenza privata, ritenuto assorbito in quello di sequestro di persona, e, quanto al AL, limitatamente al reato di sequestro di persona, per non aver commesso il fatto, disponendo il rinvio per la rideterminazione della pena, in sede di rinvio, la Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena per AL ad anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione ed Euro 1.067,00 di multa;
per ZE ad anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed Euro 585,00 di multa;
per AR ad anni 5 mesi 2 giorni 20 di reclusione ed Euro 900,00 di multa.
2. Gli imputati ricorrono oggi nuovamente, esponendo tre differenti motivi.
3. ZE deduce violazione di legge, per aver la corte territoriale, in sede di rinvio, rideterminato la pena in continuazione attraverso un semplice conteggio matematico e non attraverso una nuova valutazione specifica sulla quantità della pena da attribuire ad ogni singolo reato rimasto nel cumulo.
4. AL ricorre per inosservanza di norme processuali, segnatamente dell'art. 599 c.p.p., comma 2, che in caso di impedimento dell'imputato detenuto per altro non prescrive che l'imputato informi preventivamente e tempestivamente la corte.
5. AR ricorre per violazione di norma processuale, in quanto la corte, nel rigettare istanza di rinvio per impedimento del difensore, ha argomentato sulla facoltatività dell'intervento del difensore.
6. I ricorsi sono infondati.
7. Il ricorso proposto dall'imputato ZE, anche a voler prescindere dalla genericità, derivante dalla mancata indicazione della norma che si assume violata, è comunque infondato, avendo il Giudice di rinvio adempiuto correttamente alle indicazioni della Corte di Cassazione, attraverso un calcolo matematico di scorporo della pena originariamente inflitta per due reati in continuazione, che presuppone condivisione assoluta del giudizio di equità, insindacabile dinanzi alla corte di cassazione, sotteso alla decisione originaria. Del resto, il giudice del rinvio, nel rideterminare la pena, si è mosso nel solco di quella giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che, in casi simili, ha provveduto essa stessa a rideterminare la pena operando una mera operazione di calcolo matematico (Così Cass. Sez. U, Sentenza n. 1 del 26/02/1997 Cc. (dep. 27/06/1997) Rv. 207940 ; Mammoliti. Nella specie, relativa ad indiscriminato aumento di quattro anni di reclusione per cinque episodi di estorsione, la S.C. ha ritenuto di poter imputare a ciascuno di essi la pena di mesi nove e giorni 18 di reclusione, ottenuta dividendo per cinque l'aumento complessivo).
8. Il ricorso del AL è altrettanto infondato, alla luce della giurisprudenza costante di questa corte: "Nel giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio secondo quanto stabilito dall'art.599 c.p.p., la richiesta di audizione dell'imputato, essendo la partecipazione delle parti solo eventuale, deve essere proposta con l'osservanza del termine stabilito dall'art. 127 cpv. c.p.p., (fino a cinque giorni prima dell'udienza)" (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 4366 del 31/03/1998 Ud. (dep. 10/04/1998 ) Rv. 210356 ; Lari); "Poiché a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 2, l'udienza in Camera di consiglio è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire, dal dato testuale appare evidente che la richiesta di partecipazione all'udienza deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento. La contemporaneità delle richieste, pertanto, contraddice la disposizione di legge" (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 11029 del 26/11/1996 Ud. (dep. 20/12/1996 ) Rv. 207016 ; Vinzi).
9. Egualmente infondato è il ricorso proposto dal AR. Anche in questo caso si rinviene giurisprudenza pacifica e costante, condivisa dal presente collegio, secondo cui "Nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal giudice allorquando l'imputato risulti assistito da due difensori e uno solo di essi abbia addotto impedimenti legittimi alla comparizione all'udienza" (Cass. Sez. 6^, Sentenza, n. 5662 del 15/12/1992 ud. (dep. 04/06/1993 ) Rv. 194387; Branda). 10. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna solidale delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007