Sentenza 19 aprile 2000
Massime • 1
In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. (Nella fattispecie la Corte, precisando che indici della finalità di spaccio possono essere la quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza, ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale fondata sul rinvenimento nella casa dell'agente, accanto alla quantità di droga suddivisa ed occultata, anche di oggetti vari di valore - radio, stereo, macchine fotografiche - di non giustificata provenienza).
Commentari • 2
- 1. Il concetto giuridico di droga "leggera" nel vigente ordinamentoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 26 settembre 2018
1. Il concetto italiano di << droga leggera >> negli Artt. 13, 14 e 73 TU 309/1990 Nel vigente Ordinamento giuridico italiano, dopo la Sentenza n. 32/2014 della Consulta, lo spaccio, la produzione e/o la detenzione di una droga << leggera >> ricadono nel campo precettivo attenuato di cui al comma 4 Art. 73 TU 309/1990, ovverosia: << quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all' articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all' articolo 17 [ comma 1 ] si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà >>. Come prevedibile e financo scontato, l' indebolimento sanzionatorio imposto dal Precedente 32/2014 della Corte Costituzionale afferisce anzitutto e soprattutto all' haschisch ed alla marjuana, sempre ammesso, e non concesso, che il THC sia veramente una sostanza << leggera >>. P.e., nei contesti poli-tossicomanici, il consumo contestuale di canapa e alcol reca a condotte aggressive …
Leggi di più… - 2. La detenzione di sostanza stupefacente è reato? Piccolo vademecum del consumatorehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 agosto 2018
Il consumo di sostanze stupefacenti (marijuana, cocaina, eroina, MDMA, ..) non è reato per effetto del referendum abrogativo del 1993, ma può comunque avere effetti negativi (sia per le conseguenze sulla patente che per il rischio di trovarsi indagati per spaccio). Se durante una perquisizione (quasi mai davvero casuale) viene trovata sostanza stupefacente, in ogni caso, verranno compromessi la patente (dato che verranno ordinati esami anche tossicologici per valutare la persistenza della idoneità alla guida), il porto d'armi, il permesso di soggiorno, il passaporto (cd. sanzioni amministrative ex art. 75 DPR 309/90) ma non necessariamente si viene invece arrestati o denunciati a piede …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2000, n. 6282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6282 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 19/04/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI " N. 864
Dott. LUCIANO DERIU " rel. REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO " N. 1294/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'CO LI, nato a [...] V.C. (CT) il 27-10-1962;
avverso la sentenza in data 15-11-1999 della Corte d'appello di CATANIA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
- Con sentenza 15/11/99 la Corte d'appello di Catania confermava la decisione 1/2/94 del Tribunale di Caltagirone, che aveva condannato LI D'CO alla pena di anni uno mesi due di reclusione e L. 6.000.000= di multa per il reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 (per aver illecitamente detenuto, al fine di farne commercio, sostanze stupefacenti : mg. 1706 di eroina, con percentuale di prodotto attivo pari al 15,73%; mg. 180 di morfina - In Militello V.C. il 15-6-1991).
- In motivazione la Corte territoriale poneva in particolare evidenza: come le risultanze emerse consentissero di ribadire la destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti rinvenute nell'abitazione del prevenuto;
come la pena irrogata fosse da ritenere equa;
come il primo giudice avesse giustamente negato le attenuanti generiche;
come i precedenti ostassero alla concessione della sospensione condizionale della pena.
- Proponevano ricorso per Cassazione il D'CO e il suo difensore, deducendo nell'ordine:
1) "carenza assoluta di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità": la destinazione all'uso personale era confermata proprio dalla ripartizione in piccole dosi e dal rinvenimento di un farmaco adoperato come antagonista (Ausiolin- Diazepan), altroché da ulteriori elementi (minima quantità, custodia in un mobile, valore esiguo della sostanza);
2) "carenza assoluta di motivazione quanto alla entità della pena":
il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto "di minima valenza illecita, ampiamente retribuita con la pena di sofferta";
3) "carenza di motivazione e contraddittorietà della stessa in ordine al diniego delle attenuanti generiche": l'imputato avrebbe dato sicura prova di resipiscenza e ravvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso proposto nell'interesse di LI D'CO non è fondato.
1) Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Sez. unite, sent. 4 del 18/7/97, PM in proc. Iacolare, rv 208217), la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive e oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto di vizi di cui all'art. lett. c) dell'art. 606 CPP;
indici sintomatici della finalità di spaccio, dunque, possono essere rappresentati dalla sostanza (anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare), nonché dalla disponibilità da parte dello agente di attrezzature per la pesatura o di mezzi per il confezionamento delle dosi.
Non pare revocabile in dubbio che proprio ai principi giurisprudenziali appena ricordati, si sia attenuta nel caso di specie la Corte d'appello Catania, giacché non mancò di porre opportunamente e convincentemente in evidenza: come la destinazione dello stupefacente allo spaccio o comunque anche allo spaccio - fosse confermata proprio dagli elementi probatori emersi (varietà delle sostanze;
suddivisione in diverse confezioni;
occultamento dello stupefacente in un pacchetto di sigarette a sua volta nascosto;
rinvenimento di ben 17 tra impianti stereo, mangianastri, radio, portatili, macchine fotografiche, calcolatrici, cuffie, senza valide spiegazioni in ordine alla loro provenienza;
reperimento della somma di L.
1.088.000 in banconote di vario taglio), oltreché dalle dichiarazioni dell'amico AN (delle volte la droga gli veniva regalata, altre volte la pagava);
2) Il secondo motivo di doglianza è anch'esso da disattendere, dovendosi ritenere che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato in ordine all'entità della pena, sottolineando come la stessa fosse "di poco superiore al minimo edittale" e apparisse equa e congrua in relazione ai criteri di cui all'art. 133 CP (v. in proposito, ex plurimus: Cass. VI, sent. 8156 del 3/9/96, PM e Moscato, rv. 205540; Cass. I, sent. 1059 del 10/3/97, Gagliano rv. 207050);
3) Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'art. 133 CP, che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
per cui anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse (Cass. II, sent. 2889 del 27/3/97, Zampella, rv. 207560; Cass. II, sente. 4790 del 10/5/96; Romeo;
rv. 204768).
Devesi ritenere, pertanto, che il giudice di secondo grado abbia adeguatamente motivato sul punto, sottolineando come il D'Incontro avesse ammesso solo ciò che non poteva negare e richiamando l'esistenza di "due precedenti condanna, una delle quali per fatti analoghi".
- Le considerazioni fin qui svolte consentono, conclusivamente, di ritenere che la Corte d'appello di Catania abbia fornito una motivazione congrua, pertinente, immune da vizi logico-giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
- Al rigetto del ricorso consegue la condanna di LI D'CO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000