Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
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Questione di fatto L'imputato era stato fermato, in piena notte, durante un pattugliamento per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Il reo consegnava spontaneamente agli UU.PP.GG. sette bustine di cellophane ermetico, contenenti 0,88 grammi lordi, con una purezza del 70,41 %, utile per il confezionamento di 2,96 dosi medie. La Corte d'Appello confermava la condanna di primo grado, in tanto in quanto la “destinazione allo spaccio” era indubitabile a motivo del numero delle dosi, del luogo e dell'ora del rinvenimento e di ben tre precedenti penali del soggetto per il delitto p. e p. ex Art. 73 TU 309/90. Dunque, era stata esclusa la precettività dell'uso personale di cui all'Art. 75 …
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A fronte di un dato ponderale esiguo, ma comunque superiore al limite tabellare previsto per l'uso personale, ai fini della destinzionae allo spaccio possono essere valutati l'eterogeneità delle sostanze, il rinvenimento di un bilancino di precisione e frammentazione di parte della droga in dosi. Cassazione penale sez. III, sent., ud. 22 maggio 2024 (dep. 18 luglio 2024), n. 29108 Presidente Andreazza - Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12.9.2023 la Corte di Appello di Genova ha confermato la penale responsabilità di M.M.M.J. per il reato di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 per la detenzione a fini di spaccio di 5,6, grammi di cannabis pari a 27 dosi …
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Il mero dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta, in assenza di altri elementi indicativi di un'attività di spaccio, non è sufficiente a provare che detta sostanza fosse destinata alla cessione a terzi: lecita la detenzione di 45g + 2 g di marijuana. Corte di Cassazione sez IV, ud. 7 giugno 2023 (dep. 11 settembre 2023), n. 37062 Presidente Piccialli – Relatore Cirese Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 25 maggio 2022 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup del Tribunale di Foggia aveva ritenuto D.M.R. colpevole del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, così riqualificata la condotta originariamente …
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Il possesso di 7,5 g (48 dosi) di eroina possono ritenersi una scorta per uso proprio, dato che pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano da escludere un uso non esclusivamente personale. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV Sentenza 21 giugno 2013, n. 27346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere - Dott. DOVERE Salvatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2008, n. 44419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44419 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1460
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 24710/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RC, nato il [...];
avverso la sentenza 3 aprile 2006 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Casale Monferrato 14 maggio 2003, di condanna per il reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente in persona deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle norme di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75. In particolare lamenta il ricorso che nella specie i giudici di merito non abbiano considerato: la tossicodipendenza di esso imputato;
l'assenza nell'abitazione di somme consistenti di denaro;
l'assenza di strumenti per la pesatura e confezione delle dosi;
la modestia del quantitativo, l'assenza di precedenti penali specifici;
le condizioni economiche;
l'assenza di riscontri dello spaccio dai tabulati telefonici e dalle informative dell'Arma. In tale quadro:
non sarebbe corretto utilizzare la condotta di esso ricorrente, intesa a celare il suo stato di consumatore (tentativo di fuga e di dispersione dello stupefacente), potendo essa essere giustificata dall'interesse ad evitare conseguenze amministrative, e la diversa lettura in suo danno integrerebbe una assoluta illogicità nella motivazione di condanna.
In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (cfr.Cass. Penale sez. 6, 6282/2000, 216315, D'Incontro. Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4 del 1997 Rv. 208217). Orbene, nella specie, il tentativo di fuga, alla vista dei Carabinieri, che avevano così bruscamente interrotto la comunicazione in atto del ER con due persone - non identificate - che stavano a bordo di un veicolo in sosta, e la successiva tentata dispersione dello stupefacente, valutate assieme alla circostanza che l'imputato deteneva con sè, fuori di casa, senza giustificazione, un quantitativo di stupefacente più che doppio, rispetto a quello rinvenuto in sede di perquisizione nella sua abitazione, costituiscono elementi che sono stati correttamente apprezzati dai giudici di merito, ai fini della destinazione a terzi della droga, con criteri che appaiono indenni dai vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione stessa.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008