Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2004, n. 36755
CASS
Sentenza 4 giugno 2004

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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è la difesa a dover dimostrare l'uso personale della droga detenuta (così da potersi giovare della sole sanzioni amministrative previste dall'art. 75 dello stesso d.P.R.), bensì è l'accusa che, secondo i principi generali, deve dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.

La destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga (nella specie trattavasi di gr. 791,24 netti di hashish, contenenti mg. 34061 di principio attivo, utilizzabili per la preparazione di n. 1702 dosi, in parte nascosti nel cruscotto dell'autovettura, in parte addosso al soggetto, in parte a casa, in cui vi erano cartine e bilancino).

Deve escludersi che versi in una situazione di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. il giudice d'appello che abbia respinto il " patteggiamento" proposto dalle parti a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2004, n. 36755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36755
Data del deposito : 4 giugno 2004

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