Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
I controlli e le ispezioni disciplinate dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) si differenziano dalle perquisizioni previste dall'art. 352 cod. proc. pen. sia per la natura e la qualità dell'intervento, sia per la specifica funzione: infatti, mentre la perquisizione prevista dal codice di rito presuppone sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dal citato art. 103 d.P.R. 309 del 1990 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2006, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 28/09/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1102
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 011578/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RÌ RE N. IL 03/05/1954;
avverso ORDINANZA del 07/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di CROTONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto emesso il 31 dicembre 2005 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crotone convalidava il sequestro, operato dai locali Carabinieri, di 90 grammi di cocaina, del furgone Fiat Doblò di proprietà di MA OS, al cui interno la sostanza stupefacente era stata rinvenuta ed a bordo del quale trovavansi MA RE e IN RE, nonché della somma di Euro 880,00 rinvenuta in possesso del IN.
Avverso detto decreto proponevano richiesta di riesame il MA OS ed il MA RE, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato e la restituzione di quanto in sequestro, sull'assunto della nullità del decreto derivata da quella della perquisizione in quanto eseguita sulla sola scorta di una telefonata anonima che, secondo il disposto dell'art. 333 c.p.p., comma 3, non era utilizzabile, non rientrando il suo uso nella previsione dell'art.240 c.p., e non essendo detta perquisizione stata eseguita ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, comma 3, posto che, pur affermandosi nel relativo verbale che si era trattato di una operazione finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, in realtà si era trattato, per come emerso dagli altri atti di p.g., di un atto compiuto non in tale sede operativa, bensì a seguito di un isolato incrocio lungo il tragitto, e di quel mezzo anonimamente segnalato, senza alcun precedente accertamento sulla veridicità della fonte, non avendo in ogni caso i militari operanti provveduto, ai sensi del citato art. 103, comma 3 ad avvertire telefonicamente il magistrato competente. Con ordinanza emessa il 7 febbraio 2006 il Tribunale di Crotone disponeva la restituzione al MA OS del furgone di sua proprietà, essendo questi persona estranea al reato, non ricorrendo la necessità di mantenere il vincolo cautelare per esigenze probatorie e non essendo infine confiscabile il bene, per difetto della sua intrinseca strumentalità alla commissione del reato. Disattendeva, invece, il motivo (unico proposto dal MA RE) concernente la dedotta nullità e sorretto, in sostanza, dall'assunto secondo il quale la telefonata anonima de qua non era tecnicamente definibile notitia criminis e pertanto non poteva dar luogo alla perquisizione senza essersi prima trasformata in una tale notizia attraverso un rigoroso controllo (donde la nullità dell'atto di p.g. e quella, derivata, del decreto di convalida impugnato). Il Tribunale riteneva infondato tale assunto in quanto esso non teneva conto del disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, comma 3, norma extra ordinem rispetto alla normativa codicistica in materia di attività di polizia giudiziaria in quanto la sua applicazione non presuppone necessariamente una notizia di reato, e non è quindi funzionale alla ricerca ed acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, potendo invece anche rientrare in un'attività di carattere preventivo, in un ambito più ampio rispetto a quello contemplato dalle norme del codice di procedura penale. Dell'applicabilità del citato art. 103 ricorrevano nel caso concreto, invero, tutti i presupposti indicati nella norma:
1) Era in corso un servizio di indagini per la repressione del traffico di stupefacenti, dal momento che quella pattuglia dei Carabinieri era alla ricerca di quello specifico automezzo, e - diversamente da quanto opinato in ricorso - non è richiesto dalla norma dell'ari. 103 che sia in atto un servizio "generalizzato";
nel provvedimento i Carabinieri hanno, invero, affermato di avere proceduto nel corso di detto servizio e dopo avere notato le persone in oggetto in atteggiamento sospetto ("sospettoso e nervoso") al momento del controllo.
2) Sussisteva un fondato motivo per ritenere che potessero essere rinvenute sostanze psicotrope, non essendo necessaria la sussistenza di indizi di colpevolezza ed essendo sufficienti quelle, sia pur anonime, reiterate segnalazioni citate nella nota del 21 gennaio, la fondatezza delle quali era stata peraltro dimostrata dall'esito positivo della eseguita perquisizione.
3) Ricorrevano nella fattispecie concreta (tutto si era svolto nello spazio di 30 minuti della prima mattinata del 30 dicembre 2005) ragioni di particolare necessità e di urgenza - tali da non consentire l'inoltro a mezzo del telefono della richiesta di autorizzazione telefonica al pubblico ministero - per l'esecuzione del controllo e della perquisizione.
Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il MA RE, deducendo quanto segue. L'ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge e da mancanza di motivazione laddove non ha rilevato che la perquisizione prodromica al sequestro era stata operata illegittimamente, in quanto a seguito di una mera denuncia anonima, in violazione del disposto dell'art. 333 c.p.p., comma 3. Non ricorreva l'ipotesi del DPR n. 309 del 1990, ex art. 103, commi 2 e 3, ravvisata dai giudici del riesame, non essendo in corso un servizio di indagine per la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, e difettando, inoltre, un fondato motivo (i carabinieri intervenuti non avevano avuto, infatti, alcuna diretta percezione di quanto stava accadendo) per ritenere che dette sostanze fossero rinvenibili nel furgone e gli operanti non avevano dato, pur essendovene tutto il tempo, la prescritta comunicazione telefonica della perquisizione al magistrato competente. Inoltre, erroneamente ed illogicamente i giudici del riesame, per giustificare l'applicazione del citato art. 103, hanno affermato che i presupposti di applicabilità di tale norma non devono riflettere una situazione oggettiva, ma soggettiva, con la conseguenza che ogni operazione di P.G. può essere trasformata in un'attività di repressione del traffico di stupefacenti;
nella specie non era stata la polizia giudiziaria a predisporre il relativo servizio di prevenzione, bensì la stessa fonte anonima, ed illogicamente i suddetti giudici hanno affermato essere "indubitabile che quella pattuglia andasse alla ricerca del Doblò Fiat per reprimere un traffico di stupefacenti", atteso che non soltanto la fonte anonima aveva attivato la perquisizione, ma aveva anche definito il tipo di attività da svolgere.
Infine, nell'ordinanza impugnata il fondato motivo per ritenere possibile il rinvenimento della sostanza stupefacente è stato illogicamente rinvenuto in tre segnalazioni anonime trasmesse in data 21 gennaio 2006, successivamente, cioè, non soltanto alla perquisizione, ma anche alla stessa convalida.
Le censure del ricorrente (che ha interesse a ricorrere avverso il provvedimento di rigetto del riesame del sequestro probatorio della somma di denaro in questione, pur se materialmente sequestrata ad altro soggetto, in ragione del fatto che l'interesse a proporre richiesta di riesame prescinde da quello alla restituzione della cosa e l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile: vedasi Cass. Sez. 4^ 1- 12-2005, n. 6279, Galletti ed altri) non sono fondate. Va premesso che il ricorrente non contesta che la somma di Euro 880,00 in sequestro, rinvenuta nel giubbotto e nei pantaloni di IN NI (persona colta assieme al MA RE a bordo del furgone all'interno del quale fu rinvenuto un involucro che conteneva sostanza stupefacente) costituisca corpo di reato, in quanto profitto del delitto di cui D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed è noto che, in tema di sequestro probatorio. In relazione alle cose che assumono la qualifica di "corpo di reato" non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa (Cass. Sez. 3^, 8-6-1994, n. 1843, Di Mari;
Cass. Sez. 6^ 18-4-1996, n. 2677, Barbaro). Il ricorrente si limita, invero, a censurare le modalità di acquisizione, da parte dei Carabinieri operanti, della suddetta somma di denaro sull'assunto che il sequestro fu operato previa la esecuzione di una perquisizione illegittima in quanto operata:
A) sulla base di una denuncia anonima, della quale non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.p., a norma dell'art. 333 c.p.p., comma 3, e che non costituiva notizia criminis;
B) senza che sussistessero le condizioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, comma 3, e cioè nel corso di un servizio di indagini per la repressione del traffico e senza che, comunque, fosse stata data la richiesta comunicazione telefonica al magistrato competente. Peraltro il Tribunale ha dato congrua risposta alle suddette censure laddove ha motivatamente affermato che il sequestro è stato posto in essere a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, comma 3, dando atto delle circostanze fattuali legittimanti tale affermazione, dacché la pattuglia dei Carabinieri operante era andata alla ricerca del furgone Fiat Doblò proprio per reprimere un traffico di sostanze stupefacenti in atto del quale aveva avuto notizia, sia pure da fonte anonima, senza che la norma in questione richieda, a differenza di quanto sostenuto difensivamente, che l'attività si inserisca nell'ambito di un servizio generalizzato rivolto ad una indeterminata generalità di controllati (ad esempio, mediante installazione di un posto di blocco o di un controllo su di un'ampia zona), ed ha altresì rilevato, in fatto, come nella specie ricorressero motivi di particolare necessità ed urgenza, atteso che tra la segnalazione anonima di quella mattina del 30 dicembre 2005 e l'intervento operato erano decorsi appena trenta minuti.
Aggiungasi che nel provvedimento di sequestro i Carabinieri hanno affermato di avere proceduto nel corso di detto servizio e dopo avere notato le persone in oggetto in atteggiamento sospetto ("sospettoso e nervoso") al momento del controllo, e che non ha consistenza alcuna l'affermazione del ricorrente secondo la quale la perquisizione sarebbe stata "disposta" dalla fonte anonima. Sulla scorta di tali osservazioni, immuni da vizi di legittimità, i giudici del riesame hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità la quale qualifica la disposizione del citato art. 103 come norma extra ordinem rispetto alla normativa codicistica in materia di attività di P.G., dalla quale si differenzia "... perché, diversamente da quest'ultima, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo e comunque collocata in ambito più ampio di quella di polizia giudiziaria (Cass. Sez. 6^ 14-4-2003, n. 24621, Cucchi ed altro, in tema di dichiarazioni rese alla p.g. dal soggetto perquisito che era stato sentito in veste di persona informata dei fatti e non di indagato;
Cass. Sez. 6^ 10-4-1996, n. 5547, Briglia: "L'attività di polizia giudiziaria disciplinata dal T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) art. 103 non concreta formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 c.p.p., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione -, sia per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di rito presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dal D.P.R. n. 309 del 1990, citato art. 103 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito").
Il Tribunale ha anche correttamente rilevato essere del tutto ultroneo il richiamo operato nella istanza di riesame quella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3^ 19-6-1997, n. 2450, Sirica, massimata come segue: "È nullo il decreto di perquisizione e sequestro emanato in seguito a denuncia anonima e, quindi, utilizzato come mezzo di acquisizione di una notizia di reato e non come mezzo di ricerca della prova". Infatti, la denuncia confidenziale o anonima - non inseribile negli atti ed inutilizzabile - non può qualificarsi notizia di reato idonea a dare inizio alle indagini preliminari: se tale notizia è specifica e verosimile, il Pubblico Ministero può disporre accertamenti per verificare la sua fondatezza, ma queste investigazioni - volte allo scopo di acquisire elementi di prova utilizzabili - si pongono fuori delle indagini preliminari in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, sicché l'accusa non può procedere a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità") la quale si riferisce al diverso caso di ispezione e perquisizione disposta dal P.M. sulla base di una segnalazione anonima, mentre nella fattispecie concreta in esame si è trattato di esercizio dei poteri del T.U. Stup. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 103 che possono essere esercitati dalla P.G. anche sulla base di una segnalazione anonima ricorrendo quelle condizioni che sono state ritenute presenti nella specie.
Va ulteriormente rilevato che la operazione di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti (L. 25 giugno 1990. n. 162, n. 165, art. 103, comma 1) che costituisce il presupposto del controllo e dell'ispezione non cessa di essere tale, e legittima, solo perché conseguita ad una segnalazione anonima, e va comunque precisato che, se di quest'ultima non può essere fatto alcun uso processuale e probatorio, ai sensi dell'art. 333 c.p.p., comma 3, tuttavia, qualora la denuncia contenga elementi che possono essere sviluppati nell'attività di acquisizione di dati conoscitivi e di ricerca della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria, sono legittimi la perquisizione ed il sequestro predisposti in base ad una notizia di natura anonima (Cass. Sez. 3^ 29-4-2004, n. 26847, Bettio ed altro;
Cass. Sez. 6^ 5-5-1994, n. 2087, Mazzeo). Invero, il disposto dell'art. 333 c.p.p., comma 3, e art. 240 c.p.p. vieta soltanto l'utilizzazione delle denunce e degli scritti anonimi come tali, ma non impedisce alla polizia giudiziaria di procedere, anche sulla base di anonimi, alle indagini ritenute più opportune, ricorrendo anche, a tal fine, all'esperimento di mezzi di ricerca della prova, quali perquisizioni e sequestri (Cass. Sez. 4^ 4-6-1993, n. 8919, Kila, enunciativa del suddetto principio, avente carattere generale, sia con riguardo ad una fattispecie di applicazione del disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 in tema di perquisizioni volte alla ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti).
Per le ragioni sin qui esposte il ricorso del MA S. deve essere rigettato, con condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007