Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
L'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perquisizione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2010, n. 37800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37800 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/06/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1085
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 15039/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA I\ N. IL *30/07/1979*;
avverso l'ordinanza n. 90/2010 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 03/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
difensore non comparso.
FATTO E DIRITTO
1- Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 3/2/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 13 gennaio precedente, dal Gip del Tribunale di Modena nei confronti di NA TJ, indagato per concorso nei reati di acquisto, detenzione illecita e cessione a terzi di eroina, commessi tra il *7 dicembre 2009 e il 9/1/2010*, con l'aggravante - quanto alla detenzione - di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 (capi A, D, E).
Il Giudice del riesame riteneva che il quadro di gravita indiziaria era integrato dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, da quanto accertato dalla Polizia nel corso degli espletati servizi di osservazione, pedinamento e controllo, dal sequestro della sostanza stupefacente. Evidenziava in particolare: a) con riferimento all'illecita detenzione di oltre 17 chilogrammi di eroina (capo A), la Polizia aveva direttamente constatato, il giorno 9/1/2010, l'arrivo in prossimità dell'abitazione dell'indagato di tre giovani a bordo di una "VW Golf, all'interno della quale era stata rinvenuta e sequestrata sostanza da taglio, e la successiva perquisizione nella cantina di pertinenza di detta abitazione aveva portato al sequestro della sostanza;
b) la cessione di kg. 1,34 di eroina a tale EC EL (capo D) era conclamata dal contenuto delle conversazioni telefoniche tra costui, \T EK e NA TJ e dalla circostanza che il primo era stato trovato in possesso della sostanza appena acquistata;
c) anche l'acquisto di una partita di eroina e la successiva cessione di parte di essa a tale KO TI (capo E) erano riscontrati dai contenuti delle conversazioni intercettate e dall'arresto in flagranza di costui che, insieme ad altri due complici datisi alla fuga, era stato trovato in possesso della sostanza stupefacente.
Il Tribunale, inoltre, riteneva sussistente l'esigenza cautelare di scongiurare il pericolo di recidiva, reso concreto "dal contesto criminale di elevatissimo spessore" in cui l'indagato era inserito.
2- Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato e ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle risultanze della perquisizione dell'autovettura "VW Golf e della cantina di pertinenza della sua abitazione;
2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del quadro di gravita indiziaria.
3- Il ricorso non è fondato.
Con la prima doglianza, si allegano l'illegittimità dell'attività di perquisizione posta in essere dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103 e la conseguente inutilizzabilità dei sequestri operati, ma non si precisa il vizio che avrebbe caratterizzato detta attività, se non attraverso la generica e perplessa affermazione che "paiono difettare, nel caso di specie, i requisiti di necessità e urgenza..." nonché "...la tutela costituzionale posta a presidio dell'inviolabilità del domicilio". Non va sottaciuto che i poteri concessi alla Polizia Giudiziaria dal richiamato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, in materia di stupefacenti, contrariamente a quelli previsti dal codice di procedura penale, sono molto più ampi, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo e, in ogni caso, anche se illegittimamente esercitati, non rendono illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, rinvenute all'esito dell'attività di perquisizione. Pur a volere quindi ammettere che, nel caso in esame, sia stata eseguita una perquisizione fuori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, la nullità che affliggerebbe il mezzo di ricerca della prova non può riverberarsi sul sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, costituendo il sequestro probatorio, a norma dell'art. 253 c.p.p., comma 1, un atto dovuto, che rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (cfr. Cass. S.U. 27/3/1996 n. 5021, Sala). L'ordinanza impugnata, inoltre, apprezzando e valutando in maniera adeguata e logica le emergenze procedimentali, da conto delle ragioni che giustificano - allo stato - la conclusione alla quale perviene in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NA TJ.
Le doglianze da costui articolate al riguardo non pongono in crisi l'apparato argomentativo su cui riposa la pronuncia di riesame, ma mirano ad accreditare altre ipotesi ricostruttive dei fatti, nella prospettiva di dimostrare l'estraneità ad essi dell'indagato, operazione questa estranea al perimetro entro il quale deve essere contenuta la verifica di legittimità, che non può avere ad oggetto una rivalutazione del merito della vicenda.
4- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2010