Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
La competenza territoriale per il procedimento di esecuzione appartiene, con riguardo ad espropriazione forzata dei crediti, al giudice del luogo di residenza del terzo debitore, che coincide, ove questo sia un istituto di credito, con la sede dell'agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare, senza che rilevi, nel caso in cui debitore esecutato sia l'I.N.P.S., la circostanza della mancata corrispondenza territoriale tra la sede provinciale del predetto istituto onerata del debito per il quale viene svolta la procedura esecutiva, e la filiale della banca terza debitrice, trattandosi di questione che attiene al merito della controversia, e non già alla competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8152 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
EN RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SCANDRIGLIA 15, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PROVINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ARCANGELO MAURIZIO PASSIATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati MANLIO NARDI, MARIO POTI, ANTONINO SGROI, giusta delega calce copia del ricorso notificato;
- resistente con mandato -
contro
BANCA COMMERCIALE ITALIANA;
- intimata -
avverso il provvedimento del PR di LECCE, emesso il 27/05/98 R.G.N. 1437/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/03/99 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso perché la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del PR di Lecce con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con ordinanza emessa all'udienza del 27/5/1998 il Giudice dell'esecuzione della Pretura Circondariale di Lecce ha declinato la propria competenza territoriale nel procedimento esecutivo presso terzi (RG.E. n. 1437/1998), promosso da TI LO e dall'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore, in proprio, contro l'INPS, debitore esecutato, e contro la Banca Commerciale Italiana, filiale di Lecce, terzo pignorato.
Il PR premetteva che dal combinato disposto degli artt. 16, 26, 28, 543 n. 3 c.p.c. la competenza funzionale a conoscere della esecuzione mobiliare presso il terzo spetta al giudice del luogo dove il terzo risiede e quindi, in caso di persona giuridica con strutture territoriali articolate, al giudice del luogo in cui il terzo abbia uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda;
ove il terzo sia una banca, al giudice del luogo in cui si trova la sede legale della Banca (nella specie Milano), ovvero la filiale presso la quale sono depositate le somme da pignorare o la filiale che sia autorizzata ad intrattenere rapporti con il debitore.
Ciò premesso, il PR riteneva che vi debba essere corrispondenza territoriale tra la sede provinciale dell'Inps onerata del debito per il quale viene svolta la procedura esecutiva, e la filiale della banca presso la quale effettuare il procedimento esecutivo presso terzi;
e poiché nella specie il debito era in carico alla sede Inps di Taranto, riteneva che sede del terzo Banca Commerciale Italiana non può essere ritenuta la filiale di Lecce, non essendo ne' la sede principale della Banca, ne' la filiale presso la quale si trovi un conto intestato al debitore (Inps-sede di Taranto). Invocava a sostegno della propria decisione l'autorità di Corte Costituzionale 6/10 giugno 1994 n. 231, ritenuta espressiva dell'esigenza che un determinato credito sia pignorato e pignorabile presso un solo giudice, anche per la regolarità di un eventuale concorso di creditori.
Hanno proposto ricorso per regolamento di competenza i creditori TI LO e l'avv. Passiatore Arcangelo Maurizio, con due motivi, con atto notificato il 24 giugno 1998.
Gli intimati Inps - sede centrale e sede provinciale di Lecce e la Banca Commerciale Italiana - sede di Lecce, non si sono costituiti. Il Procuratore Generale ha depositato motivate conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano la ordinanza impugnata, avente valore di sentenza, per violazione e falsa applicazione di norme di legge, in relazione agli artt. 19, 26 comma II e 543 III comma c.p.c. e dei principi consolidati in materia di competenza per territorio nel procedimento esecutivo presso terzi. I ricorrenti, ricordata la regola della responsabilità patrimoniale globale del debitore a norma dell'art. 2740 cod.civ., che al 2^ comma esclude limitazioni della responsabilità, se non nei casi previsti dalla legge, rileva la unicità del bilancio e della responsabilità dell'Inps, a norma dell'art. 20 Legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Inps e dell'Inail), ente nazionale con sede in Roma e articolazioni periferiche meramente gestionali. Ciò premesso, i ricorrenti individuano l'errore del PR nell'avere ritenuto che non vi sarebbe un unico ente, dotato di personalità giuridica, organizzato con più sedi territoriali, legate con quella centrale da un rapporto di rappresentanza organica, ma, al contrario, più enti periferici, dotati ciascuno di una distinta personalità giuridica e patrimoniale, sicché obbligato al pagamento del debito sarebbe la sede di Taranto o la sede centrale di Roma.
Si deve premettere che il proposto regolamento è ammissibile, benché il provvedimento declinatorio sia stato emesso in forma di ordinanza, atteso il contenuto decisorio dello stesso avente valore di sentenza (Cass. 14 agosto 1998 n. 8053; Cass. 23 novembre 1990 n. 11327; Cass. 23 aprile 1981 n. 2420). Ciò posto, il motivo è fondato.
Il PR parte da due premesse corrette: il dato testuale dell'art.26 2^ comma c.p.c., ribadito dall'art. 543 n. 4 c.p.c., secondo cui nell'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore;
e l'applicazione di tale principio fatto da questa Corte, in relazione all'art. 19 1^ comma c.p.c. (secondo cui per le persone giuridiche è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede e, in alternativa, quello del luogo ove essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda), al caso in cui il terzo debitore sia una persona giuridica con organizzazione articolata in più sedi, in specie agli istituti di credito, secondo cui è competente il giudice del luogo dove ha sede l'agenzia della banca che ha in carico il rapporto da dichiarare (Cass. 26 maggio 1994, n. 5180; Cass. 29 settembre 1988 n. 7092, ed altre precedenti citate dallo stesso PR).
Ma di tali corrette premesse il PR ha fatto applicazione erronea al caso di specie, confondendo i profili di competenza con quelli di merito.
Egli riconosce che la Banca Commerciale italiana, filiale di Lecce, è dotata di rappresentanza autorizzata a stare in giudizio (ed anzi ha provveduto a raccogliere a verbale la dichiarazione del rappresentante del terzo di esistenza del debito nei confronti dell'Inps).
Ciò è sufficiente a radicare la sua competenza in base al combinato disposto degli artt. 26 2^ comma, 543 n. 4 e 19 l^ comma c.p.c. La diversa questione, sulla possibilità di pignorare un credito vantato dall'Inps verso una filiale dell'istituto bancario avente sede al di fuori della circoscrizione del giudice che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'esecuzione, attiene al merito, come si intende facilmente ove si consideri che la scelta del terzo debitore spetta al creditore procedente, e ove questi individui un terzo privo di legittimazione passiva, il terzo ben può dichiarare di non essere debitore dell'esecutato, senza che ciò incida sulla competenza del Giudice dell'esecuzione.
Nè appare pertinente al tema di causa la sentenza della Corte Costituzionale 6/10 giugno 1994 n. 231, invocata dal PR, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.p.r. 5 gennaio 1950 n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del ministero del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa.
Tale sentenza, lungi dall'esprimere la tendenza enucleata dal PR, ha viceversa disarticolato sul territorio nazionale i pignoramenti prima accentrati nella Capitale, e ciò con la 4e duplice motivazione della contrarietà all'art. 24 Cost. di una competenza territoriale accentrata in maniera eccessivamente gravosa per l'utente della giustizia (secondo una interpretazione dell'art. 24 risalente nel tempo;
da ultimo sent. 369/1993) e della non conformità del sistema sottoposto a giudizio al carattere pluralistico dell'amministrazione pubblica.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo, con il quale i ricorrenti assumono che la raccolta a verbale della dichiarazione del terzo comporta una statuizione implicita sulla competenza, come tale preclusiva di una successiva pronuncia declinatoria di competenza.
Si deve pertanto accogliere il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso la ordinanza del PR di Lecce, declinatoria della propria competenza territoriale in ordine alla espropriazione di credito presso l'istituto bancario, filiale di Lecce. Per effetto del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dal d.l. 24 maggio 1999, n. 145, al detto PR è ora subentrato quale giudice competente il giudice unico presso il Tribunale di Lecce. Appare equo compensare le spese processuali del presente regolamento, atteso che la questione di competenza è stata sollevata d'ufficio. Stimasi fissare termine alle parti di giorni 60 per la prosecuzione del processo esecutivo avanti al PR dichiarato competente.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dichiara competente il giudice unico presso il Tribunale di Lecce. Compensa le spese del presente regolamento.
Assegna alle parti il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza per la prosecuzione del processo esecutivo dinanzi al competente giudice unico presso il Tribunale di Lecce in funzione di giudice dell'esecuzione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999