Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8152
CASS
Sentenza 27 luglio 1999

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La competenza territoriale per il procedimento di esecuzione appartiene, con riguardo ad espropriazione forzata dei crediti, al giudice del luogo di residenza del terzo debitore, che coincide, ove questo sia un istituto di credito, con la sede dell'agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare, senza che rilevi, nel caso in cui debitore esecutato sia l'I.N.P.S., la circostanza della mancata corrispondenza territoriale tra la sede provinciale del predetto istituto onerata del debito per il quale viene svolta la procedura esecutiva, e la filiale della banca terza debitrice, trattandosi di questione che attiene al merito della controversia, e non già alla competenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8152
    Data del deposito : 27 luglio 1999

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