CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17407 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AZ EL Nata a Napoli il 04/01/1980; LL MA nato a [...] il [...]; ZI NI nato a [...] il [...]; ZI LA nato a [...] il [...]; RO LU nata a [...] il [...]; LL TI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del PG dr.ssa Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. udite le conclusioni dei difensori degli imputati, avv.to Valanzuolo che si è associato alle conclusioni del sostituto Procuratore Generale, e avv.to Foci Fabio in sostituzione dell'avv.to Girolamo Catena, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 febbraio 2022, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibili gli appelli proposti da ZI NI e LA, AZ EL, LL MA, LL TI NI e RO LU. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17407 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 30/03/2023 2. Avverso tale sentenza ZI NI e LA, AZ EL, LL MA, LL TI NI e RO LU hanno proposto ricorso attraverso i rispettivi difensori. 3. ZI NI e LA hanno proposto un unico motivo di impugnazione. Deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., e vizi di motivazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente richiamato la novella del 2017 relativa all'art. 581 cod. proc. pen., in punto di inammissibilità dell'appello proposto, sebbene lo stesso fosse anteriore alla medesima novella. Non sarebbe comunque giustificato il giudizio di inammissibilità, a fronte di un rilevato vizio di nullità e della prospettata esistenza di lacune probatorie, quanto all'inserimento delle aree su cui insistevano i manufatti in luoghi di notevole interesse pubblico ex DM del 22 giugno 1967, così da richiedersi valutazioni specifiche delle motivazioni del primo giudice. Per cui l'appello non poteva ritenersi non specifico né reiterativo di questioni già esaminate. Inoltre, l'inammissibilità, dichiarata, dell'appello, non poteva estendersi al profilo della manifesta infondatezza delle doglianze. 4. AZ EL, LL MA, LL TI NI e RO LU rappresentano un unico motivo di impugnazione in ordine al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente richiamato la novella del 2017 relativa all'art. 581 cod. proc. pen., in punto di inammissibilità dell'appello proposto, sebbene lo stesso fosse anteriore alla medesima. La corte di appello avrebbe altresì dovuto pronunziarsi sul merito di motivi inerenti profili di nullità e nient'affatto a - specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 I ricorsi, siccome omogenei, devono essere esaminati congiuntamente. 2. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto venutosi a determinare nelle decisioni delle sezioni semplici, hanno affermato il principio per cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento 2 r ( 2 impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Con la suddetta sentenza le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato come, ancor prima della novella del 2017 sopra citata, nel riassumere i motivi di ricorso l'art. 581 cod. proc. pen. prevedeva espressamente, per l'enunciazione dei "motivi" di impugnazione, il requisito della "specificità", riferita alle «ragioni di diritto» e agli «elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». E la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità, si osservava, assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. E' in questo quadro, anche normativo, in cui in altri termini il tema della specificità dell'atto di appello trovava fondamento normativo già prima della novella citata, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno espressamente ritenuto di condividere l'orientamento per cui era già coerente con il dato normativo, riguardo all'ambito e la portata degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., la tesi secondo la quale tra i requisiti di ammissibilità dell'appello, rientrano anche l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. In particolare, Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ) Rv. 268822 - 01) hanno sottolineato che gli articoli 581 e 591 cod. proc. pen., pur esaminati prima della novella citata andavano letti in combinato disposto tra loro, laddove la seconda, tra le altre fattispecie di inammissibilità dell'impugnazione (di cui alle lettere a, b, d, del comma 1) - prevede, alla lettera c), l'inosservanza di una serie di disposizioni, tra le quali è indicato l'art. 581. Per rimarcare che la sua previsione codicistica conferma la centralità della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione, nonché l'autonomia di tale valutazione, logicamente prioritaria ed eventualmente preclusiva, rispetto a quella del merito. Tanto premesso, hanno quindi proceduto ad esaminare il contrasto giurisprudenziale oggetto del giudizio, che trovava il suo fondamento nella tensione esistente fra il principio di specificità dell'appello, enunciato dal richiamato art. 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che non opera alcuna distinzione fra appello e ricorso per cassazione, e il principio devolutivo fissato dall'art. 597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d'appello non è limitata ai motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono. Ed hanno sottolineato come tale contrasto non avesse per oggetto il requisito della «specificità intrinseca» dei motivi, la cui mancanza, si osservava, è pacificamente causa di inammissibilità dell'appello, così da ribadirsi già in quell'occasione, anteriore alla riforma di cui alla L. 103/2017, che devono essere 3 ritenuti inammissibili gli appelli fondati su considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto. Le difformità tra le soluzioni giurisprudenziali esaminate riguardavano, piuttosto, la cosiddetta "specificità estrinseca", definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Specificità "estrinseca" che le Sezioni Unite ritenevano alfine riferibile non solo al ricorso per Cassazione ma anche all'appello. Dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., si è osservato, in quell'occcasione, che emerge che l'ultima di tali disposizioni — nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti — non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione". Infatti l'espressione "si riferiscono", contenuta nella disposizione, si osservava, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell'art. 581, comma 1, lettera c); con la conseguenza che essa non può che significare "indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", in relazione ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti. In altri termini, il richiamato combinato disposto, osservava la Corte, delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell'ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell'art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi;
una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Dunque, alla circostanza che la valutazione del merito nel giudizio di appello sia riferita ai "punti" e non ai "motivi" e che all'esito di tale valutazione il giudice di appello possa giungere anche a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dall'appellante non consegue che il giudice d'appello possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non rispettino il requisito della specificità. In altri termini, la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d'appello - privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice - viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale. In tal modo si è osservato che la valorizzazione del requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello consente una selezione razionale delle 4 impugnazioni, escludendo la trattazione nel merito per quelle che non contengono sufficienti riferimenti "ai punti della decisione", che delimitano la cognizione del giudice d'appello. La necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. Pertanto l'impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi di impugnazione, dunque, oltre a sussistere già in sede giurisprudenziale e normativa ancor prima della novella qui più volte citata, non poteva neppure - secondo le Sezioni unite della Suprema Corte - reputarsi attenuata in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Che gli argomenti trattati in punto di specificità dell'atto di appello da parte delle Sezioni unite anticipassero la sopravvenuto riforma normativa è deducibile dalla sentenza stessa qui in esame, con la quale la suprema Corte ha altresì evidenziato come "l'affermazione della necessaria esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata si pone, peraltro, in coerenza con l'attuale indirizzo di riforma legislativa, rappresentato dal disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", approvato dalla Camera dei Deputati il 23/09/2015, ed attualmente all'esame del Senato (Atti Senato, n. 2067), diretto, fra l'altro, alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie. Tale intervento modificativo si muove in una duplice direzione: da un lato, si prevede la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l'onere di specificità dei motivi di impugnazione;
dall'altro, si interviene sui requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello. In particolare, l'art. 18 del disegno di legge reca una modifica radicale dell'art. 546, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., disponendo che la sentenza debba contenere «la 5 concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali». In sostanza, si riconosce e si rafforza il necessario parallelismo che sussiste fra motivazione della sentenza e motivo di impugnazione, richiedendo, per entrambi, un pari rigore logico-argomentativo. E, in tale ottica, l'art. 21, comma 2, del disegno di legge interviene sull'art. 581 cod. proc. pen., anzitutto prevedendo in via generale che, a pena di inammissibilità, l'enunciazione dei vari requisiti sia "specifica" (laddove invece l'attuale testo dell'art. 581 richiede la specificità per i soli motivi, non anche per i capi o punti della decisione censurati, né per le richieste); inoltre, si richiede l'enunciazione specifica anche «delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione»; infine, si dispone che l'enunciazione specifica delle richieste comprenda anche quelle "istruttorie". Si tratta, dunque, di interventi che, realizzando un collegamento sistematico fra l'art. 581 e l'art. 546 cod. proc. pen. ancora più stretto di quello già esistente, confermano la conclusione che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti". 4. E' in questo quadro, normativo e giurisprudenziale, che devono esaminarsi le questioni sollevate con i motivi in esame. Con riferimento, in particolare, alla sussistenza o meno di un vizio di inammissibilità degli atti di appello, per carenza di specificità. 5. In proposito, va osservato che la Corte di appello ha esaminato la sentenza di primo grado con la quale gli appellanti erano stati condannati in ordine al reato ex art. 181 bis Dlgs. 42/2004. Ed ha ritenuto che i motivi di gravame integrassero istanze prive di contenuto, ovvero già soddisfatte dal primo provvedimento o comunque avulse dalla decisione impugnata. In particolare ha rilevato, quanto alla richiesta declaratoria di nullità, che la stessa non costituirebbe una effettiva doglianza, siccome collegata ad un 6 b evidente refuso, per la citazione, nel dispositivo e capi di imputazione, del trW3 "380/01" rapportato all'art. 181 bis per cui è intervenuta condanna, in luogo del corretto riferimento, invece, al Dlgs. 42/2004. Refuso emergente dagli stessi capi di imputazione e dalla complessiva motivazione, riferita a delitto paesaggistico ed ambientale. Quanto al motivo assolutorio, la inconsistenza della deduzione della mancata prova della inclusione della area contestata tra quelle di notevole interesse pubblico sarebbe emersa dal dato per cui negli stessi capi di imputazione si cita il decreto ministeriale contenente la dichiarazione e la delimitazione in questione. Quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., nella massima estensione, si è osservato che essa sarebbe stata già applicata dal tribunale. Quanto infine alla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, la Corte di appello ha fatto presente che l'ordine di demolizione in realtà non era stato adottato con la prima sentenza. Con la conclusione finale per cui le censure dedotte erano da reputarsi inconferenti rispetto alla sentenza impugnata, con riferimento al contenuto del dispositivo ancor prima che in riferimento alle ragioni della decisione, non confutate con l'impugnazione. 6 Ebbene, per quanto finora osservato è indubbio, innanzitutto, che il giudizio di inammissibilità formulato dalla Corte di appello riguarda profili di specificità estrinseca nonché intrinseca certamente già esaminabili nel quadro normativo anteriore alla novella di cui alla L. 103/2017. Quanto al merito delle considerazioni espresse dalla corte di appello al riguardo, non emerge alcuno dei vizi denunziati. La censura di nullità appare correttamente ricondotta, piuttosto che nel quadro di un congruo motivo di appello, nell'ambito di un errore materiale riportato in sentenza, che come tale non può certo corroborare un motivo di appello. Senza trascurare, peraltro, il dato, per cui rispetto a tale rilievo della corte di appello non si oppone, in questa sede, una specifica censura, rimasta, piuttosto, al livello della generica rivendicazione di una deduzione di nullità, tale da non potersi dichiarare inammissibile in appello. Anche l'analisi del motivo assolutorio appare conforme ai principi evidenziati da questa Suprema Corte con la citata sentenza delle Sezioni Unite, circa le caratteristiche che i motivi di impugnazione e, quindi, quelli di appello, devono assumere per evitare carenze di "a - specificità". 7 Invero, rispetto al richiamo in sentenza ad un DM alquanto articolato nel definire i contorni delle aree di pertinenza, quale atto normativo ritenuto esso stesso probante l'inclusione delle aree in contestazione tra quelle dichiarate di notevole interesse pubblico, la critica alla inclusione della censura proposta dalla difesa nell'alveo della inammissibilità, priva peraltro di una necessaria allegazione dell'atto di appello di riferimento, appare essa stessa generica ovvero "a - specifica" - posto che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249) -, nella misura in cui richiama una confutazione, operata in sede di gravame, che appare limitata alla mera contestazione del decisum sul punto, attraverso considerazioni astratte quali la ritenuta necessità di una verifica ulteriore della inclusione delle aree nel perimetro delineato con il citato DM. In ogni caso, questa Corte esaminando l'atto di appello disponibile, e per completezza, non può che ribadire, alla luce della lettura del relativo motivo di gravame, quanto sopra;
atteso che gli appellanti si sono limitati ad asserire che nel corso della istruttoria non sarebbe emersa la prova della ricomprensione dell'area tra le zone di notevole interesse pubblico, senza aggiungere alcuna altra, specifica, notazione illustrativa - pur necessaria alla luce dei contenuti e quindi del perimetro d'area descritto dallo stesso DM del 22.6.1967- delle ragioni per cui le zone di interesse sarebbero fuoriuscite dall'ambito di operatività dello stesso. Va altresì osservato che dalla lettura, necessaria, anche della sentenza di primo grado intervenuta sul punto, emerge che la prova di quanto in contestazione è stata dedotta sia da documenti di riferimento che da testi, in particolare pubblici ufficiali autori degli accertamenti sull'area in questione, cosicchè il motivo di gravame appare inammissibile anche perchè non si confrontava affatto con la motivazione sopra sintetizzata, in punto di riconduzione delle zone in quelle di cui al DM già citato. Nonostante il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altregi quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il 8 ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Quest'ultimo è un rilievo che ben si aggiunge alle considerazioni della corte di appello, ove si consideri, anche, che la stessa Corte di Cassazione può rilevare la inammissibilità di motivi di appello, ancorchè persino non dichiarata tale dal giudice di merito - diversamente comunque dal caso in esame - atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.
3 - n. 35715 del 17/09/2020 Cc. (dep. 14/12/2020) Rv. 280694 - 01). Analoghe considerazioni devono formularsi riguardo alla censura inerente le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., siccome già applicate nella massima estensione, e riguardo alla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, siccome mai adottato. 6. Dunque, non emergono i vizi dedotti. Né di violazione di legge in rapporto alla L. 103/2017. Né di motivazione. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, Roma, 30 marzo 2023 34,,tonsigliere
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del PG dr.ssa Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. udite le conclusioni dei difensori degli imputati, avv.to Valanzuolo che si è associato alle conclusioni del sostituto Procuratore Generale, e avv.to Foci Fabio in sostituzione dell'avv.to Girolamo Catena, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 febbraio 2022, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibili gli appelli proposti da ZI NI e LA, AZ EL, LL MA, LL TI NI e RO LU. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17407 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 30/03/2023 2. Avverso tale sentenza ZI NI e LA, AZ EL, LL MA, LL TI NI e RO LU hanno proposto ricorso attraverso i rispettivi difensori. 3. ZI NI e LA hanno proposto un unico motivo di impugnazione. Deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., e vizi di motivazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente richiamato la novella del 2017 relativa all'art. 581 cod. proc. pen., in punto di inammissibilità dell'appello proposto, sebbene lo stesso fosse anteriore alla medesima novella. Non sarebbe comunque giustificato il giudizio di inammissibilità, a fronte di un rilevato vizio di nullità e della prospettata esistenza di lacune probatorie, quanto all'inserimento delle aree su cui insistevano i manufatti in luoghi di notevole interesse pubblico ex DM del 22 giugno 1967, così da richiedersi valutazioni specifiche delle motivazioni del primo giudice. Per cui l'appello non poteva ritenersi non specifico né reiterativo di questioni già esaminate. Inoltre, l'inammissibilità, dichiarata, dell'appello, non poteva estendersi al profilo della manifesta infondatezza delle doglianze. 4. AZ EL, LL MA, LL TI NI e RO LU rappresentano un unico motivo di impugnazione in ordine al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente richiamato la novella del 2017 relativa all'art. 581 cod. proc. pen., in punto di inammissibilità dell'appello proposto, sebbene lo stesso fosse anteriore alla medesima. La corte di appello avrebbe altresì dovuto pronunziarsi sul merito di motivi inerenti profili di nullità e nient'affatto a - specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 I ricorsi, siccome omogenei, devono essere esaminati congiuntamente. 2. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto venutosi a determinare nelle decisioni delle sezioni semplici, hanno affermato il principio per cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento 2 r ( 2 impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Con la suddetta sentenza le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato come, ancor prima della novella del 2017 sopra citata, nel riassumere i motivi di ricorso l'art. 581 cod. proc. pen. prevedeva espressamente, per l'enunciazione dei "motivi" di impugnazione, il requisito della "specificità", riferita alle «ragioni di diritto» e agli «elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». E la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità, si osservava, assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. E' in questo quadro, anche normativo, in cui in altri termini il tema della specificità dell'atto di appello trovava fondamento normativo già prima della novella citata, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno espressamente ritenuto di condividere l'orientamento per cui era già coerente con il dato normativo, riguardo all'ambito e la portata degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., la tesi secondo la quale tra i requisiti di ammissibilità dell'appello, rientrano anche l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. In particolare, Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ) Rv. 268822 - 01) hanno sottolineato che gli articoli 581 e 591 cod. proc. pen., pur esaminati prima della novella citata andavano letti in combinato disposto tra loro, laddove la seconda, tra le altre fattispecie di inammissibilità dell'impugnazione (di cui alle lettere a, b, d, del comma 1) - prevede, alla lettera c), l'inosservanza di una serie di disposizioni, tra le quali è indicato l'art. 581. Per rimarcare che la sua previsione codicistica conferma la centralità della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione, nonché l'autonomia di tale valutazione, logicamente prioritaria ed eventualmente preclusiva, rispetto a quella del merito. Tanto premesso, hanno quindi proceduto ad esaminare il contrasto giurisprudenziale oggetto del giudizio, che trovava il suo fondamento nella tensione esistente fra il principio di specificità dell'appello, enunciato dal richiamato art. 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che non opera alcuna distinzione fra appello e ricorso per cassazione, e il principio devolutivo fissato dall'art. 597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d'appello non è limitata ai motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono. Ed hanno sottolineato come tale contrasto non avesse per oggetto il requisito della «specificità intrinseca» dei motivi, la cui mancanza, si osservava, è pacificamente causa di inammissibilità dell'appello, così da ribadirsi già in quell'occasione, anteriore alla riforma di cui alla L. 103/2017, che devono essere 3 ritenuti inammissibili gli appelli fondati su considerazioni di per sé generiche o astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto. Le difformità tra le soluzioni giurisprudenziali esaminate riguardavano, piuttosto, la cosiddetta "specificità estrinseca", definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Specificità "estrinseca" che le Sezioni Unite ritenevano alfine riferibile non solo al ricorso per Cassazione ma anche all'appello. Dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., si è osservato, in quell'occcasione, che emerge che l'ultima di tali disposizioni — nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti — non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione". Infatti l'espressione "si riferiscono", contenuta nella disposizione, si osservava, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell'art. 581, comma 1, lettera c); con la conseguenza che essa non può che significare "indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", in relazione ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti. In altri termini, il richiamato combinato disposto, osservava la Corte, delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell'ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell'art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi;
una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Dunque, alla circostanza che la valutazione del merito nel giudizio di appello sia riferita ai "punti" e non ai "motivi" e che all'esito di tale valutazione il giudice di appello possa giungere anche a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dall'appellante non consegue che il giudice d'appello possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non rispettino il requisito della specificità. In altri termini, la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d'appello - privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice - viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale. In tal modo si è osservato che la valorizzazione del requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello consente una selezione razionale delle 4 impugnazioni, escludendo la trattazione nel merito per quelle che non contengono sufficienti riferimenti "ai punti della decisione", che delimitano la cognizione del giudice d'appello. La necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. Pertanto l'impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi di impugnazione, dunque, oltre a sussistere già in sede giurisprudenziale e normativa ancor prima della novella qui più volte citata, non poteva neppure - secondo le Sezioni unite della Suprema Corte - reputarsi attenuata in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Che gli argomenti trattati in punto di specificità dell'atto di appello da parte delle Sezioni unite anticipassero la sopravvenuto riforma normativa è deducibile dalla sentenza stessa qui in esame, con la quale la suprema Corte ha altresì evidenziato come "l'affermazione della necessaria esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata si pone, peraltro, in coerenza con l'attuale indirizzo di riforma legislativa, rappresentato dal disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", approvato dalla Camera dei Deputati il 23/09/2015, ed attualmente all'esame del Senato (Atti Senato, n. 2067), diretto, fra l'altro, alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie. Tale intervento modificativo si muove in una duplice direzione: da un lato, si prevede la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l'onere di specificità dei motivi di impugnazione;
dall'altro, si interviene sui requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello. In particolare, l'art. 18 del disegno di legge reca una modifica radicale dell'art. 546, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., disponendo che la sentenza debba contenere «la 5 concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali». In sostanza, si riconosce e si rafforza il necessario parallelismo che sussiste fra motivazione della sentenza e motivo di impugnazione, richiedendo, per entrambi, un pari rigore logico-argomentativo. E, in tale ottica, l'art. 21, comma 2, del disegno di legge interviene sull'art. 581 cod. proc. pen., anzitutto prevedendo in via generale che, a pena di inammissibilità, l'enunciazione dei vari requisiti sia "specifica" (laddove invece l'attuale testo dell'art. 581 richiede la specificità per i soli motivi, non anche per i capi o punti della decisione censurati, né per le richieste); inoltre, si richiede l'enunciazione specifica anche «delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione»; infine, si dispone che l'enunciazione specifica delle richieste comprenda anche quelle "istruttorie". Si tratta, dunque, di interventi che, realizzando un collegamento sistematico fra l'art. 581 e l'art. 546 cod. proc. pen. ancora più stretto di quello già esistente, confermano la conclusione che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti". 4. E' in questo quadro, normativo e giurisprudenziale, che devono esaminarsi le questioni sollevate con i motivi in esame. Con riferimento, in particolare, alla sussistenza o meno di un vizio di inammissibilità degli atti di appello, per carenza di specificità. 5. In proposito, va osservato che la Corte di appello ha esaminato la sentenza di primo grado con la quale gli appellanti erano stati condannati in ordine al reato ex art. 181 bis Dlgs. 42/2004. Ed ha ritenuto che i motivi di gravame integrassero istanze prive di contenuto, ovvero già soddisfatte dal primo provvedimento o comunque avulse dalla decisione impugnata. In particolare ha rilevato, quanto alla richiesta declaratoria di nullità, che la stessa non costituirebbe una effettiva doglianza, siccome collegata ad un 6 b evidente refuso, per la citazione, nel dispositivo e capi di imputazione, del trW3 "380/01" rapportato all'art. 181 bis per cui è intervenuta condanna, in luogo del corretto riferimento, invece, al Dlgs. 42/2004. Refuso emergente dagli stessi capi di imputazione e dalla complessiva motivazione, riferita a delitto paesaggistico ed ambientale. Quanto al motivo assolutorio, la inconsistenza della deduzione della mancata prova della inclusione della area contestata tra quelle di notevole interesse pubblico sarebbe emersa dal dato per cui negli stessi capi di imputazione si cita il decreto ministeriale contenente la dichiarazione e la delimitazione in questione. Quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., nella massima estensione, si è osservato che essa sarebbe stata già applicata dal tribunale. Quanto infine alla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, la Corte di appello ha fatto presente che l'ordine di demolizione in realtà non era stato adottato con la prima sentenza. Con la conclusione finale per cui le censure dedotte erano da reputarsi inconferenti rispetto alla sentenza impugnata, con riferimento al contenuto del dispositivo ancor prima che in riferimento alle ragioni della decisione, non confutate con l'impugnazione. 6 Ebbene, per quanto finora osservato è indubbio, innanzitutto, che il giudizio di inammissibilità formulato dalla Corte di appello riguarda profili di specificità estrinseca nonché intrinseca certamente già esaminabili nel quadro normativo anteriore alla novella di cui alla L. 103/2017. Quanto al merito delle considerazioni espresse dalla corte di appello al riguardo, non emerge alcuno dei vizi denunziati. La censura di nullità appare correttamente ricondotta, piuttosto che nel quadro di un congruo motivo di appello, nell'ambito di un errore materiale riportato in sentenza, che come tale non può certo corroborare un motivo di appello. Senza trascurare, peraltro, il dato, per cui rispetto a tale rilievo della corte di appello non si oppone, in questa sede, una specifica censura, rimasta, piuttosto, al livello della generica rivendicazione di una deduzione di nullità, tale da non potersi dichiarare inammissibile in appello. Anche l'analisi del motivo assolutorio appare conforme ai principi evidenziati da questa Suprema Corte con la citata sentenza delle Sezioni Unite, circa le caratteristiche che i motivi di impugnazione e, quindi, quelli di appello, devono assumere per evitare carenze di "a - specificità". 7 Invero, rispetto al richiamo in sentenza ad un DM alquanto articolato nel definire i contorni delle aree di pertinenza, quale atto normativo ritenuto esso stesso probante l'inclusione delle aree in contestazione tra quelle dichiarate di notevole interesse pubblico, la critica alla inclusione della censura proposta dalla difesa nell'alveo della inammissibilità, priva peraltro di una necessaria allegazione dell'atto di appello di riferimento, appare essa stessa generica ovvero "a - specifica" - posto che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249) -, nella misura in cui richiama una confutazione, operata in sede di gravame, che appare limitata alla mera contestazione del decisum sul punto, attraverso considerazioni astratte quali la ritenuta necessità di una verifica ulteriore della inclusione delle aree nel perimetro delineato con il citato DM. In ogni caso, questa Corte esaminando l'atto di appello disponibile, e per completezza, non può che ribadire, alla luce della lettura del relativo motivo di gravame, quanto sopra;
atteso che gli appellanti si sono limitati ad asserire che nel corso della istruttoria non sarebbe emersa la prova della ricomprensione dell'area tra le zone di notevole interesse pubblico, senza aggiungere alcuna altra, specifica, notazione illustrativa - pur necessaria alla luce dei contenuti e quindi del perimetro d'area descritto dallo stesso DM del 22.6.1967- delle ragioni per cui le zone di interesse sarebbero fuoriuscite dall'ambito di operatività dello stesso. Va altresì osservato che dalla lettura, necessaria, anche della sentenza di primo grado intervenuta sul punto, emerge che la prova di quanto in contestazione è stata dedotta sia da documenti di riferimento che da testi, in particolare pubblici ufficiali autori degli accertamenti sull'area in questione, cosicchè il motivo di gravame appare inammissibile anche perchè non si confrontava affatto con la motivazione sopra sintetizzata, in punto di riconduzione delle zone in quelle di cui al DM già citato. Nonostante il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altregi quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il 8 ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Quest'ultimo è un rilievo che ben si aggiunge alle considerazioni della corte di appello, ove si consideri, anche, che la stessa Corte di Cassazione può rilevare la inammissibilità di motivi di appello, ancorchè persino non dichiarata tale dal giudice di merito - diversamente comunque dal caso in esame - atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.
3 - n. 35715 del 17/09/2020 Cc. (dep. 14/12/2020) Rv. 280694 - 01). Analoghe considerazioni devono formularsi riguardo alla censura inerente le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., siccome già applicate nella massima estensione, e riguardo alla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, siccome mai adottato. 6. Dunque, non emergono i vizi dedotti. Né di violazione di legge in rapporto alla L. 103/2017. Né di motivazione. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, Roma, 30 marzo 2023 34,,tonsigliere