Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 288
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Sospensione cautelare per fumus boni iuris e periculum in mora

    La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione poiché non sussistono i presupposti di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La cartella, relativa all'annualità 2019 e notificata in data 25/08/2022, è stata notificata tempestivamente nel termine triennale di legge.

  • Accolto
    Non debenza della tassa per veicolo disabile

    Spetta l'esenzione per disabilità in relazione al veicolo targato Targa_1, in presenza del requisito sanitario richiesto e della documentazione prodotta. Tuttavia, la mancata presentazione della domanda di esenzione all'ufficio competente ha comportato la compensazione delle spese.

  • Accolto
    Vizi attinenti al merito della pretesa impositiva

    La Corte ha dichiarato, limitatamente al ruolo n. 2022/000838 relativo alla tassa automobilistica anno 2019 per l'autoveicolo targato Targa_1, l'illegittimità della cartella impugnata, confermandola per la restante parte.

  • Accolto
    Legittimità della procedura di riscossione

    La Corte ha confermato la pretesa tributaria per la restante parte della cartella, implicitamente riconoscendo la legittimità della procedura di riscossione per gli importi non annullati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 288
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 288
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo