CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2023 depositato il 25/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220006384865000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31/10/2022 e depositato in data 25/02/2023 Nominativo_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito - Servizio Tassa Automobilistica, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 297 2022
0006384865000, notificata in data 25/08/2022, per una pretesa complessiva di € 982,36 a titolo di tassa auto 2019 ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● la prescrizione del credito tributario ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982, per il decorso del terzo anno successivo a quello del pagamento, in assenza di atti prodromici o interruttivi;
● la non debenza della tassa per il veicolo targato Targa_1, immatricolato per il trasporto di persona disabile, con conseguente esenzione dalla tassa automobilistica;
● la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione cautelare ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente, in via cautelare, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
nel merito dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o l'inefficacia della cartella impugnata;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 17/03/2023 la Corte, poiché non sussistono i presupposti di legge, rigetta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
Con controdeduzioni depositate in data 30/01/2026 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in ordine ai vizi attinenti al merito della pretesa impositiva e alla formazione del ruolo;
● la legittimità della procedura di riscossione e la natura meramente esecutiva e vincolata dell'attività svolta dall'Agente, con regolare notifica della cartella di pagamento;
● l'infondatezza della censura relativa all'omessa notifica di atti prodromici, richiamando la disciplina regionale
(L.R. 16/2015, art. 2, comma 2-bis), la giurisprudenza di merito e la sentenza della Corte Costituzionale n.
152/2018;
● l'infondatezza dell'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
ancora preliminarmente, ritenere e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di ER per i motivi indicati in narrativa;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'avverso ricorso comunque inammissibile, infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
ritenere e dichiarare che la procedura di riscossione intrapresa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione è legittima;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
ancora in subordine, condannare l'Ente impositore - nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli - a rimborsare all'Agenzia delle Entrate
Riscossione la somma anticipata dalla medesima e di cui potrebbe essere gravata in ragione del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Con controdeduzioni depositate in data 17/02/2026 si costituisce la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito – Servizio Tassa Automobilistica, rilevando:
● l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, L.R. Sicilia 16/2015 (come introdotto dall'art. 19 L.R.
24/2016), a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica, con eliminazione degli atti prodromici, secondo quanto confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 152/2018;
● la tempestività della notifica della cartella riferita all'annualità 2019, eseguita in data 25/08/2022 e comunque entro il termine del 31/12/2022 previsto dalla normativa sulla prescrizione triennale;
● la non spettanza dell'esenzione per il veicolo targato Targa_1 per mancanza di annotazione dell'agevolazione al PRA, gravando sul contribuente l'onere di presentare la relativa documentazione all'ACI per l'annotazione.
Conclude perché la Corte voglia rigettare in toto il ricorso;
confermare la pretesa tributaria della cartella di pagamento;
conseguentemente condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
In data 24/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa automobilistica.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n. 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016 n. 24, e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
La predetta legge, espressamente citata in cartella nella descrizione del “codice tributo” e nei “riferimenti normativi”, nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, a seguito di Sentenza n. 152/2018 della Corte costituzionale, la quale ha rilevato che “il sacrificio del contradittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria”.
■ Nessuna prescrizione e/o decadenza si è verificata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n. 53/1983 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nella fattispecie in esame pertanto la cartella, relativa alla annualità 2019, risulta tempestivamente notificata in data 25/08/2022, nel termine triennale di legge. ■ Spetta l'esenzione per disabilità in relazione al veicolo targato Targa_1 (ruolo n. 2022/000838).
Parte ricorrente produce verbale della Commissione medica del 28/03/2018 attestante “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, e carta di circolazione con immatricolazione per trasporto di persona disabile.
Dunque, in presenza del requisito sanitario richiesto, deve reputarsi che “il diritto del contribuente trae origine dalla dimostrata ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, in favore di determinati soggetti, a cui la
Regione è tenuta ad attenersi senza alcun margine di discrezionalità” (Cass. ordinanza n. 25822/2023).
■ Per quanto sopra deve dichiararsi, limitatamente al ruolo n. 2022/000838 relativo alla tassa automobilistica anno 2019 per l'autoveicolo targato Targa_1, l'illegittimità della cartella impugnata, che va invece confermata per la restante parte.
■ Le spese di giudizio - liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992 - vanno compensate per 1/3, e poste per 2/3 a carico di parte ricorrente, tenuto conto della legittimità dei rimanenti due ruoli non annullati, nonché della mancata presentazione all'ufficio competente della domanda di esenzione per disabilità (secondo la modulistica predisposta dalla regione) in relazione al veicolo targato Targa_1, con indicazione della targa e con allegazione della documentazione richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come da motivazione. Condanna parte ricorrente al pagamento di
€ 160,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ed in € 125,00, oltre accessori di legge, in favore della Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze
e Credito, a titolo di 2/3 delle spese di giudizio, che compensa per la restante parte.
Così deciso in Ragusa in data 24 febbraio 2026.
Il Presidente e Relatore
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2023 depositato il 25/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220006384865000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31/10/2022 e depositato in data 25/02/2023 Nominativo_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito - Servizio Tassa Automobilistica, nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 297 2022
0006384865000, notificata in data 25/08/2022, per una pretesa complessiva di € 982,36 a titolo di tassa auto 2019 ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● la prescrizione del credito tributario ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982, per il decorso del terzo anno successivo a quello del pagamento, in assenza di atti prodromici o interruttivi;
● la non debenza della tassa per il veicolo targato Targa_1, immatricolato per il trasporto di persona disabile, con conseguente esenzione dalla tassa automobilistica;
● la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione cautelare ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente, in via cautelare, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
nel merito dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o l'inefficacia della cartella impugnata;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 17/03/2023 la Corte, poiché non sussistono i presupposti di legge, rigetta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, con spese al definitivo.
Con controdeduzioni depositate in data 30/01/2026 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in ordine ai vizi attinenti al merito della pretesa impositiva e alla formazione del ruolo;
● la legittimità della procedura di riscossione e la natura meramente esecutiva e vincolata dell'attività svolta dall'Agente, con regolare notifica della cartella di pagamento;
● l'infondatezza della censura relativa all'omessa notifica di atti prodromici, richiamando la disciplina regionale
(L.R. 16/2015, art. 2, comma 2-bis), la giurisprudenza di merito e la sentenza della Corte Costituzionale n.
152/2018;
● l'infondatezza dell'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
ancora preliminarmente, ritenere e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di ER per i motivi indicati in narrativa;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'avverso ricorso comunque inammissibile, infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
ritenere e dichiarare che la procedura di riscossione intrapresa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione è legittima;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
ancora in subordine, condannare l'Ente impositore - nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli - a rimborsare all'Agenzia delle Entrate
Riscossione la somma anticipata dalla medesima e di cui potrebbe essere gravata in ragione del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Con controdeduzioni depositate in data 17/02/2026 si costituisce la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito – Servizio Tassa Automobilistica, rilevando:
● l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, L.R. Sicilia 16/2015 (come introdotto dall'art. 19 L.R.
24/2016), a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica, con eliminazione degli atti prodromici, secondo quanto confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 152/2018;
● la tempestività della notifica della cartella riferita all'annualità 2019, eseguita in data 25/08/2022 e comunque entro il termine del 31/12/2022 previsto dalla normativa sulla prescrizione triennale;
● la non spettanza dell'esenzione per il veicolo targato Targa_1 per mancanza di annotazione dell'agevolazione al PRA, gravando sul contribuente l'onere di presentare la relativa documentazione all'ACI per l'annotazione.
Conclude perché la Corte voglia rigettare in toto il ricorso;
confermare la pretesa tributaria della cartella di pagamento;
conseguentemente condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
In data 24/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa automobilistica.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n. 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016 n. 24, e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
La predetta legge, espressamente citata in cartella nella descrizione del “codice tributo” e nei “riferimenti normativi”, nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale, a seguito di Sentenza n. 152/2018 della Corte costituzionale, la quale ha rilevato che “il sacrificio del contradittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici;
e, alla stessa stregua di tali ultime ipotesi, risulta adeguatamente compensato dalla possibilità, per il contribuente, di fare valere l'insussistenza della pretesa sia in via amministrativa, sollecitando un annullamento in autotutela, sia in sede giudiziaria”.
■ Nessuna prescrizione e/o decadenza si è verificata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 51 della L. n. 53/1983 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nella fattispecie in esame pertanto la cartella, relativa alla annualità 2019, risulta tempestivamente notificata in data 25/08/2022, nel termine triennale di legge. ■ Spetta l'esenzione per disabilità in relazione al veicolo targato Targa_1 (ruolo n. 2022/000838).
Parte ricorrente produce verbale della Commissione medica del 28/03/2018 attestante “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, e carta di circolazione con immatricolazione per trasporto di persona disabile.
Dunque, in presenza del requisito sanitario richiesto, deve reputarsi che “il diritto del contribuente trae origine dalla dimostrata ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, in favore di determinati soggetti, a cui la
Regione è tenuta ad attenersi senza alcun margine di discrezionalità” (Cass. ordinanza n. 25822/2023).
■ Per quanto sopra deve dichiararsi, limitatamente al ruolo n. 2022/000838 relativo alla tassa automobilistica anno 2019 per l'autoveicolo targato Targa_1, l'illegittimità della cartella impugnata, che va invece confermata per la restante parte.
■ Le spese di giudizio - liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992 - vanno compensate per 1/3, e poste per 2/3 a carico di parte ricorrente, tenuto conto della legittimità dei rimanenti due ruoli non annullati, nonché della mancata presentazione all'ufficio competente della domanda di esenzione per disabilità (secondo la modulistica predisposta dalla regione) in relazione al veicolo targato Targa_1, con indicazione della targa e con allegazione della documentazione richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come da motivazione. Condanna parte ricorrente al pagamento di
€ 160,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ed in € 125,00, oltre accessori di legge, in favore della Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze
e Credito, a titolo di 2/3 delle spese di giudizio, che compensa per la restante parte.
Così deciso in Ragusa in data 24 febbraio 2026.
Il Presidente e Relatore